Famiglia

Coppie separate, figli condivisi

Il disegno di legge sull’affidamento condiviso dei figli in caso di separazione è stato approvato il 7 luglio scorso alla Camera dei deputati. Ora si trova in discussione al Senato

di Benedetta Verrini

Il 7 luglio scorso la Camera ha approvato il disegno di legge sull?affidamento condiviso dei figli in caso di separazione. Il testo ora dovrà essere discusso al Senato (S. 3537), ma già preannuncia di essere una ?rivoluzione copernicana? nel diritto di famiglia italiano. «Non a caso ha ottenuto un?approvazione trasversale e a larga maggioranza in Parlamento, ed è stato valutato con favore anche dalla Società italiana di mediazione familiare», commenta la professoressa Costanza Marzotto, che è psicologa, mediatrice familiare del Centro studi e ricerche sulla famiglia dell?università Cattolica di Milano e coordinatrice del master di II livello in Mediazione familiare e comunitaria.

Con la sostituzione dell?articolo 155 del codice civile (e seguenti, più l?articolato connesso del codice di procedura civile), viene espresso a chiare lettere il principio che ogni figlio «ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo» con ciascun genitore, ricevendo cura, educazione e istruzione da entrambi. Pertanto, superando la prassi dell?affidamento esclusivo a un solo genitore (in oltre il 90% dei casi, in Italia, si tratta della madre), la legge stabilisce che, in via prioritaria e salvo casi particolari, l?affidamento dovrà sempre essere condiviso tra padre e madre. «Le nuove disposizioni», spiega la Marzotto, «ribadiscono con forza il senso di appartenenza dei figli alle due ?stirpi?, sottolineando l?importanza dei contatti con l?intero nucleo familiare, nonni compresi. Il vecchio concetto del ?genitore più idoneo? a prendersi cura della prole è stato finalmente superato dal concetto di ?accesso? dei figli, in quanto frutto dell?unione tra le due famiglie, alle cure di entrambi i genitori». Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative a istruzione, educazione e salute sono assunte di comune accordo. Ciascun genitore, poi, dovrà provvedere al mantenimento dei figli «in misura proporzionale al proprio reddito». Il giudice può stabilire anche la corresponsione di un assegno periodico, tenuto conto delle esigenze del figlio (e del tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori), le risorse economiche e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuna parte.

La valutazione della migliore soluzione nell?interesse dei figli (che può condurre, residualmente, anche all?affidamento a un solo genitore) viene affidata al giudice. Tra i suoi poteri, qualora ne ravvisi l?opportunità «e con il consenso delle parti», il giudice può rinviare la decisione e consentire che «i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo». In una precedente versione del ddl, la mediazione era stata resa obbligatoria. «La scelta che sia invece facoltativa, con il riconoscimento della competenza dei mediatori e il consenso espresso della coppia», precisa la Marzotto, «appare senz?altro più opportuna». Qualche dubbio, infine, solleva la disposizione sulla perdita della casa familiare in caso il coniuge conviva o contragga nuovo matrimonio: «Appare alquanto punitiva nei confronti della donna, che più di frequente abita con i figli la casa familiare».

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