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Cooperative e Tfr regole da seguire
Come si deve comportare una cooperativa sociale in caso di trattamento di fine rapporto di uno dei suoi soci
Sono il presidente di una cooperativa sociale che opera in provincia di Catania. Un socio ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro. Non avendo al momento la possibilità di saldare in toto il Tfr, gli abbiamo offerto un congruo acconto, ma la risposta non ci è mai pervenuta. Pensavamo che il socio avesse tacitamente acconsentito. Dopo un po? il socio ha ?presentato il conto? comprensivo oltre che del Tfr anche degli straordinari, pagati come fuori busta. V. Z. (email)
Ci sono due errori gestionali che ora vi mettono in difficoltà: non aver pagato nei tempi previsti il Tfr; aver pagato come fuori busta le prestazioni relative al lavoro straordinario.
Per quanto attiene il pagamento del Trattamento di fine rapporto, lo stesso andava eseguito immediatamente, perché il datore di lavoro, in questo caso la cooperativa, deve mensilmente provvedere all?accantonamento della quota di Tfr dovuta al dipendente. È opportuno precisare che il differimento del pagamento, oppure la dilazione dello stesso è a discrezione del dipendente e non un atto da lui dovuto nei confronti del datore di lavoro. Comunque, al termine del pagamento del Tfr dovuto, è sempre buona norma stipulare un documento scritto alla presenza di un sindacalista oppure all?Ufficio del lavoro o alla presenza di un giudice dove il dipendente dichiari che non ha più nulla a pretendere, in modo da evitare che si verifichi una vertenza di lavoro. Una precisazione in merito al Tfr dovuto al socio: sarebbe opportuno rendersi conto se lo stesso ha provveduto a porre in essere quanto previsto in merito alla scelta del rapporto di lavoro da intraprendere con la struttura in quanto se il socio ha scelto di intraprendere un rapporto di lavoro autonomo, da quella data non doveva né aver diritto a ricevere la busta paga, né all?accantonamento del Tfr.
Se la scelta relativa al rapporto di lavoro con la cooperativa non è stata fatta, solo in quel caso il socio ha diritto a ricevere il Tfr maturato, oppure avrà diritto a ricevere il Tfr ricalcolato dalla data in cui è stata operata la scelta se il socio ha optato per un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Il secondo errore compiuto è l?aver pagato gli straordinari come fuori busta, per due motivi: perché in questo modo non si ha in mano un documento con cui provare di aver regolarmente pagato tali somme nel momento in cui si incorre in una vertenza di lavoro; e perché i costi sopportati non sono scaricabili. A questo punto non solo non si ha la possibilità di dimostrare di aver pagato le ore di lavoro straordinario svolto, ma non conviene neanche asserire di aver pagato tali somme perché sarebbe chiamato dall?Inps a pagare gli importi contributivi relativi alle somme versate in nero. Pertanto la invito a convocare il dipendente tramite il sindacato o il suo legale, per saldare l?importo del Tfr dovuto in modo da cercare di chiudere al più presto la vicenda perché ritengo che in fondo al socio interessi il pagamento del Tfr, chiedendogli di effettuare la transazione con cui lui dichiari di non aver più nulla a pretendere, in modo che lei possa essere tranquillo.
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