Non profit
Cooperative/2: cosa cambia per i soci
Dopo lo schema del decreto legislativo n.142, approvato dal Consiglio dei ministri, sono in arrivo novità per le contribuzioni.
Dopo l’approvazione dello schema del decreto legislativo che attua la delega per la contribuzione previdenziale e assistenziale per i soci di cooperative (articolo 4 comma 3, l. 142/01), quali cambiamenti dal 2002?
Lo schema del decreto legislativo prevede: l’equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei dipendenti da impresa; l’attuazione della riforma gradualmente, tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, in un periodo non superiore a cinque anni; e, infine, l’eliminazione con la riforma degli oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. A partire dall’1 gennaio 2002 sono stati eguagliati gli importi contributivi dovuti per i lavoratori delle cooperative a quelli ordinari previsti per le imprese non cooperative. I soggetti cui applicare il provvedimento sono i soci lavoratori di cooperative individuate dall’articolo 1, dpr 602/70. Le forme previdenziali e assistenziali interessate dalla modifica sono l’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti; quella per l’assegno per il nucleo familiare; per le prestazioni economiche relative a malattia e maternità; l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’articolo 2 del decreto legislativo ha previsto che dall’1 gennaio 2002 l’imponibile minimo su base annua per i soci lavoratori non debba essere inferiore al 40% dell’importo relativo al trattamento minimo mensile pensionistico dovuto per il fondo pensione dei dipendenti. L’ulteriore novità è legata al periodo di occupazione media mensile applicabile nelle regioni meridionali per il calcolo degli importi contributivi, che rimane inalterato a 26 giornate lavorative fino al 31 dicembre 2006. L’ultima novità è all’articolo 3 comma 5 e si riferisce alla responsabilità di ciascuna cooperativa per i versamenti contributivi anche per la quota a carico del lavoratore, che il datore deve versare in qualità di sostituto d’imposta.
L’articolo 3 ha previsto un aumento, a partire dall’1 gennaio 2003, dell’imponibile giornaliero riferito al versamento dei contributi dovuti per l’Ivs, da calcolarsi sulla differenza retributiva esistente tra l’imponibile giornaliero per i soci lavoratori di cooperativa e il corrispondente minimo previsto per lo stesso anno dal contratto collettivo applicato (dal 25% per il 2003 al 100% per il 2006).
Per le aliquote contributive differenti dall’Ivs, l’imponibile giornaliero dovrà essere aumentato percentualmente degli stessi valori, con la differenza che le aliquote percentuali dovranno essere applicate sulla differenza retributiva tra l’importo determinato per l’anno 2002 e il limite minimo retributivo giornaliero calcolato in via ordinaria (pari al 9,5% del trattamento minimo mensile pensionistico). Dall’1 gennaio 2007, per determinare la retribuzione imponibile per il calcolo contributivo si applicherà quanto previsto dall’articolo 1 comma 1 della l. 389/89.
Le cooperative hanno la possibilità fino al 31 dicembre 2006 di continuare a optare per il versamento contributivo calcolando gli importi sulle retribuzioni effettive a condizione che non siano inferiori al maggior importo tra l’imponibile determinato per ogni anno e la classe di contribuzione stabilita dal decreto ministeriale.
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