Non profit
Conversione in legge, conmodificazioni, del DL 510/96 recantedisposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, diinterventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.
di Redazione
Legge 28 novembre 1996, n. 608 (in Suppl. ordinario n. 209, della
Gazz. Uff. n. 281, del 30 novembre). — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante
disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante
disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 18 febbraio 1994, n. 112, 26 aprile 1994, n. 247,
24 giugno 1994, n. 405, 8 agosto 1994, n. 494, 7 ottobre 1994, n.
572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995, n. 31, 7 aprile 1995,
n. 105, 14 giugno 1996, n. 232, 4 agosto 1995, n. 326, 2 ottobre
1995, n. 416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1° febbraio 1996, n. 39, 2
aprile 1996, n. 180, 3 giugno 1996, n. 300, e 2 agosto 1996, n. 404.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993, n. 110, 18
giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19 ottobre 1993, n. 416,
16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14 aprile 1994,
n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione dell’Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione
pubblica.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 1° febbraio 1996, n. 40, 2 aprile 1996, n. 181, 3
giugno 1996, n. 301, e 2 agosto 1996, n. 405, e del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 511.
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995, n. 363, 30
ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26 febbraio 1996, n.
84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n. 339.
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996, n. 295, e 26
luglio 1996, n. 396, nonchè dei decreti-legge 25 novembre 1995, n.
500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n. 135, recanti proroga
dei termni previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e del
decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1996, N. 510
Gli articoli da 1 a 9 sono sostituiti dai seguenti:
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.