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Conversione in legge, con modificazioni, del Dl n. 51, disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera
di Redazione
Legge 7 giugno 2002, n. 106. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera
In GU n. 133 dell’8 giugno 2002
Articolo 1
1. Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare e di farla osservare ccome legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 giugno 2002
Ciampi
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri
Scajola. Ministro dell’interno
Castelli, Ministro della giustizia
Frattini, Ministri per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza
ALLEGATO
MODIFICAZIDNi APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 APRILE 2002, N. 51
AIl’articolo 1:
al comma 1, alinea, le parole: “approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al”;
al comma 1, capoverso 8-bis, dopo la parola: “affidamento” sono inserite le seguenti: “per mezzi di trasporto sequestrati”;
le parole: “approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al” e le parole: “come modificato dall’articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92” sono sostituite dalle seguenti: “e successive modificazioni”;
al comma 1, capoverso 8-quinquies, prirno periodo, sono aggiunte, infine, le parole: “ovvero sono alienati o distrutti”; al medesimo capoverso 8-quinquies, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: “Ai fini della determinazione dell’eventuale indennita’, si applica il comma 5 dell’articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, a successive modificazioni”;
al comma 2, prima periodo, dopo le parole: “Ai commi 3” e’ inserita la seguente: “, 4” e le parole: “approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al”.
All’articolo 2:
al comma 1, alinea, le parole: “approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al”;
al comma 1, capoverso 5-bis, al primo periodo, le parole: “all’ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale” sono sostituite dalle seguenti: “al tribunale in composizione monocratica”; dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Il provvedimento e’ immediatamente esecutivo”; al secondo periodo, le parole: “Il Procuratore della Repubblica” sono sostituite dalle seguenti: “Il tribunale in composizione monocratica” e l’ultimo periodo e’ soppresso.
Testo del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, coordinato con la legge di conversione 7 giugno 2002, n. 106 concernente “Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera”
Articolo 1
1.Il comma 8-bis dell’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, é sostituito dai seguenti:
“8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell’articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell’autorità giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all’amministrazione o trasferiti all’ente che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell’eventuale indennità, si applica al comma 5 dell’articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni”.
2. Ai commi 3 e 5 dell’articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: “rottamazione” è sostituita dalla seguente: “distruzione”. Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: “mediante distruzione”.
Articolo 2
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
“5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale é disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione”.
Articolo 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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