Ai sensi dell’art.30 della legge n.383/2000 è possibile per le associazioni di promozione sociale stipulare convenzioni con gli enti pubblici (es. Comune, Provincia, Ausl ecc.) per la “gestione di attività di promozione sociale verso terzi”.
L’associazione, oltre a dover dimostrare “attitudine e capacità operativa” dovrà risultare iscritta da almeno sei mesi al registro delle associazioni di promozione sociale e dovrà stipulare la polizza assicurativa a copertura dei propri aderenti prevista dall’art.30 commi 3,4 e 5 della legge n.383/2000 (gli oneri relativi saranno poi coperti dall’ente pubblico con cui si stipula la convenzione).
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