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Convenzione sulle sostanze psicotrope stipulata a Vienna il 21 febbraio 1971.
di Redazione
Convenzione sulle sostanze psicotrope stipulata a Vienna il 21 febbraio 1971.
PREAMBOLO
Le Parti
Pensose della salute fisica e morale dell’umanità,
Preoccupate del problema della salute pubblica e del problema sociale che sorgono dall’abuso di alcune sostanze psicotrope,
Determinate a prevenire ed a combattere l’abuso di tali sostanze e il traffico illecito che ne consegue,
Considerando che è necessario prendere delle misure severe per limitare l’uso di tali sostanze a fini leciti,
Riconoscendo che l’utilizzazione delle sostanze psicotrope a fini medici e scientifici è indispensabile e che la possibilità di procurarsi queste sostanze a tale fine non dovrebbe essere oggetto di alcuna restrizione ingiustificata,
Ritenendo che, per essere efficaci, le misure previste contro l’abuso di tali sostanze devono essere coordinate e universali,
Riconoscendo la competenza delle Nazioni Unite in materia di controllo sulle sostanze psicotrope e auspicando che gli organismi internazionali competenti svolgano la propria attività nell’ambito di questa Organizzazione,
Conviene che una convenzione internazionale è necessaria per la realizzazione di tali obiettivi,
Convengono quanto segue:
1. (Terminologia). 1. Salvo esplicita indicazione in senso contrario e salvo quanto altrimenti richiesto dal contesto, le seguenti definizioni hanno nella presente Convenzione il significato qui appresso indicato:
a) Il termine ” Consiglio ” indica il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
b) Il termine ” Commissione ” indica la Commissione per gli Stupefacenti del Consiglio.
c) Il termine ” Comitato ” indica il Comitato internazionale di controllo sugli stupefacenti istituito in virtù della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961.
d) Il termine “Segretario Generale ” indica il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
e) Il termine ” Sostanza psicotropa ” indica qualsiasi sostanza sia di origine naturale che sintetica, nonché qualsiasi prodotto naturale come indicato nelle Tabelle I, II, III o IV.
f) Il termine “Preparato ” indica:
i) una soluzione o un miscuglio, quale che sia il suo stato fisico, contenente una o più sostanze psicotrope, o
ii) una o più sostanze psicotrope divise in unità di prese.
g) I termini ” Tabella I “, ” Tabella II “, ” Tabella III ” e ” Tabella IV ” indicano gli elenchi delle sostanze psicotrope che portano i numeri corrispondenti, allegati alla presente Convenzione, che potranno essere modificati, in conformità dell’articolo 2.
h) I termini ” Esportazione ” e ” Importazione ” indicano, ciascuno nella sua accezione particolare, il trasferimento materiale di una sostanza psicotropa da uno Stato ad un altro Stato.
i) Il termine ” Fabbricazione ” indica ogni operazione che permetta di ottenere delle sostanze psicotrope ivi compresa la purificazione e la trasformazione di sostanze psicotrope in altre sostanze psicotrope. Questo termine comprende anche la fabbricazione di preparati che non sono quelli fatti, su prescrizione, in farmacia.
j) Il termine ” Traffico illecito ” indica la fabbricazione o il traffico di sostanze psicotrope effettuato contrariamente alle disposizioni della presente Convenzione.
k) Il termine ” Regione ” indica qualsiasi parte di uno Stato che, in virtù dell’articolo 28, sia considerato come un’entità distinta ai fini della presente Convenzione.
l) Il termine ” Locali ” indica le costruzioni, le parti di costruzioni, nonché il terreno destinato a dette costruzioni o parti di tali costruzioni.
2. (Campo d’applicazione del controllo delle sostanze).1. Se una delle Parti o l’Organizzazione mondiale della sanità è in possesso di informazioni che riguardano una sostanza non ancora sottoposta a controllo internazionale e che, a suo avviso, si ritenga necessario aggiungere a una delle Tabelle della presente Convenzione, essa invierà una notifica al Segretario Generale, con tutti i dati relativi a sostegno. Questa procedura sarà egualmente applicata quando una delle Parti o l’Organizzazione mondiale della sanità sarà in possesso di dati che giustificano il trasferimento di una sostanza da una Tabella all’altra, o la cancellazione della sua iscrizione in una delle Tabelle.
2. Il Segretario Generale comunicherà tale notifica, come anche i dati che giudicherà pertinenti, alle Parti, alla Commissione e, se la notifica è stata fatta da una delle Parti, all’Organizzazione mondiale della sanità.
3. Se dai dati che accompagnano questa notifica risulta che la predetta sostanza è suscettibile d’essere iscritta alla Tabella I o alla Tabella Il in virtù del paragrafo 4 le Parti esamineranno, alla luce di tutti i dati a loro disposizione, la possibilità di applicare, a titolo provvisorio a questa sostanza tutte le misure di controllo previste per le sostanze della Tabella I o della Tabella II, a seconda del caso.
4. Se l’Organizzazione mondiale della sanità constata:
a) che tale sostanza può provocare:
i) 1) uno stato di dipendenza, e 2) uno stimolo o una depressione del sistema nervoso centrale che dia luogo a allucinazioni o a disordini della funzione motrice o alla facoltà di giudizio o al comportamento o alla percezione o all’umore, o
ii) degli abusi e effetti nocivi comparabili a quelli di una delle sostanze incluse nelle Tabelle I, II, III o IV, e
b) che esistano delle ragioni sufficienti per ritenere che la sostanza dia o possa dar luogo ad abusi tali da costituire un problema di salute pubblica e un problema sociale tale da giustificare che la stessa venga posta sotto controllo internazionale,
comunicherà alla Commissione una valutazione su tale sostanza, o indicherà in specie la misura in cui questa sostanza dà o possa dare luogo a degli abusi, il grado di gravità del problema della salute pubblica e del problema sociale e il grado di utilità della sostanza per usi terapeutici così come le raccomandazioni sulle eventuali misure di controllo cui sarà opportuno assoggettarla alla luce di questa valutazione.
5. Tenuto conto della comunicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità le cui valutazioni saranno determinanti in materia medica e scientifica, e presi in considerazione gli elementi d’ordine economico’ sociale, giuridico, amministrativo e ogni altro elemento che giudicherà pertinenti, la Commissione potrà aggiungere detta sostanza ,nella Tabella I, II, III o IV. Essa potrà chiedere dei ragguagli suppletivi all’Organizzazione mondiale della sanità o ad altre fonti competenti.
6. Qualora una notifica fatta in virtù del paragrafo 1 riguardi una .sostanza già inclusa in una delle Tabelle, l’Organizzazione mondiale della sanità trasmetterà alla Commissione le sue nuove constatazioni come anche ogni nuova valutazione su tale sostanza che potrà fare in conformità al disposto del paragrafo 4 e le nuove raccomandazioni stille misure di controllo che le sembreranno adeguate alla luce di tale valutazione. La Commissione, tenuto conto della comunicazione ricevuta dall’Organizzazione mondiale della sanità in conformità al paragrafo 5, come anche degli elementi indicati in detto paragrafo, potrà decidere di trasferire tale sostanza da una Tabella ad un’altra, o di cancellarne l’inclusione nelle Tabelle.
7. Ogni decisione della Commissione presa in virtù del presente articolo sarà comunicata dal Segretario Generale a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente Convenzione, all’Organizzazione mondiale della sanità ed al Comitato. Questa decisione avrà piena efficacia per ciascuna delle Parti 180 giorni dopo la data della comunicazione, salvo per la Parte che, durante questo periodo, e in relazione ad una decisione che abbia lo scopo di aggiungere una sostanza a una delle Tabelle, avrà informato per iscritto il Segretario Generale che per motivi di carattere eccezionale non è in grado di sottoporre questa sostanza a tutte le disposizioni della Convenzione, prescritte per le sostanze di questa Tabella. Una notificazione del genere porrà in evidenza i motivi di questa decisione eccezionale. Nonostante questa notifica ciascuna Parte dovrà applicare per lo meno le misure di controllo qui appresso indicate:
a) La Parte che ha notificato al Segretario Generale una decisione del genere in merito a una sostanza fino allora non sottoposta a controllo ed aggiunta alla Tabella I, terrà conto, per quanto possibile, delle misure di controllo speciali elencate nell’articolo 7 e, sempre per quanto attiene a questa sostanza dovrà:
i) esigere licenze per la sua fabbricazione, commercio e distribuzione, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 8 per le sostanze della Tabella II;
ii) esigere che sia fornita o distribuita soltanto su prescrizione medica, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 9 per le sostanze della Tabella II;
iii) conformarsi agli obblighi in materia di esportazione e importazione previsti dall’articolo 12, salvo per quanto concerne la Parte che abbia inviato al Segretario Generale una notifica in merito alla sostanza in oggetto;
iv) conformarsi agli obblighi previsti per le sostanze della Tabella II, di cui all’articolo 13, che prescrivono divieti o restrizioni all’esportazione e importazione;
v) fornire al Comitato dati statistici in conformità alle disposizioni del punto a) del paragrafo 4 dell’articolo 16; e
vi) prendere misure conformi alle disposizioni dell’articolo 22 in modo da reprimere ogni azione contraria alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione agli obblighi di cui sopra.
b) La Parte che ha notificato al Segretario Generale una decisione del genere in merito a una sostanza fino ad allora non sottoposta a controllo e aggiunta nella Tabella Il dovrà, per quanto riguarda tale sostanza:
i) esigere licenze per la sua fabbricazione, commercio e distribuzione’ in conformità al disposto dell’articolo 8;
ii) esigere che sia fornita o distribuita soltanto su prescrizione medica in conformità delle disposizioni dellart. 9;
iii) conformarsi agli obblighi relativi all’esportazione e all’importazione previsti dall’articolo 12, salvo per la Parte che abbia inviato al Segretario Generale una notifica riguardante la sostanza in oggetto;
v) fornire al Comitato dati statistici in conformità alle disposizioni di cui ai punti a), c) e d) del paragrafo 4, articolo 16; e
vi) prendere misure in conformità alle disposizioni dell’articolo 22 al fine di reprimere ogni azione contraria alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione agli obblighi di cui sopra.
c) La Parte che ha notificato al Segretario Generale una decisione del genere in merito ad una sostanza fino allora non sottoposta a controllo ed aggiunta alla Tabella III, dovrà, per quanto riguarda questa sostanza:
i) esigere licenze per la sua fabbricazione, commercio e distribuzione, in conformità al disposto dell’articolo 8;
ii) esigere che sia fornita o distribuita soltanto su prescrizione medica, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 9;
iii) conformarsi agli obblighi relativi all’esportazione previsti all’articolo 12, salvo nei confronti di altra Parte che abbia inviato al Segretario Generale una notifica in merito alla sostanza in questione;
iv) conformarsi agli obblighi previsti all’articolo 13, che prescrivono interdizione o restrizione all’importazione e all’esportazione; e
v) prendere misure conformi alle disposizioni dell’articolo 22 al fine di reprimere ogni azione contraria alle leggi o regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi sopra previsti.
d) La Parte che ha notificato al Segretario Generale una decisione del genere in merito ad una sostanza sino a quel momento non sottoposta al controllo e aggiunta alla Tabella IV dovrà, per quanto concerne questa sostanza:
i) esigere licenze per la sua fabbricazione, commercio e distribuzione in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 8;
ii) conformarsi agli obblighi previsti dall’articolo 13, che comportano interdizione o restrizione all’esportazione e all’importazione; e
iii) prendere misure conformi alle disposizioni dell’articolo 22 al fine di reprimere ogni azione contraria alla legge o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.
e) La Parte che ha notificato al Segretario Generale una decisione del genere in merito a una sostanza trasferita in una Tabella che prevede l’applicazione di misure di controllo e di obblighi più severi, adotterà come minimo il complesso delle disposizioni di cui alla presente Convenzione applicabili alla Tabella dalla quale è stata trasferita.
8. a) Le decisioni della Commissione prese in virtù del presente articolo saranno soggette a revisione da parte del Consiglio nel caso che una delle Parti ne faccia richiesta entro 180 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. La domanda di revisione dovrà essere indirizzata al Segretario Generale assieme a tutti gli elementi pertinenti che ne costituiscono il motivo.
b) Il Segretario Generale comunicherà copia della domanda di revisione e gli elementi pertinenti alla Commissione, all’Organizzazione mondiale della sanità e a tutte le Parti’ invitandole a comunicargli le osservazioni entro 90 giorni. Le osservazioni così ricevute saranno sottoposte all’esame del Consiglio.
c) Il Consiglio può confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione. La sua decisione sarà notificata a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente Convenzione, alla Commissione, all’Organizzazione mondiale della sanità e al Comitato.
d) Nel corso della procedura di revisione, resterà in vigore, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 7, la decisione originale della Commissione.
9. Le Parti faranno tutto quanto è in loro potere per sottoporre, per quanto è possibile fare, a misure di sorveglianza le sostanze che non sono previste dalla presente Convezione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di sostanze psicotrope.
3. (Disposizioni particolari relative al controllo dei preparati).
1. Con riserva di quanto stabilito nei paragrafi seguenti del presente articolo, un preparato è sottoposto alle stesse misure di controllo della sostanza psicotropa in esso contenuta e nel caso in cui fossero contenute più di una di tali sostanze, alle misure applicabili a quella delle sostanze che è sottoposta al più severo controllo.
2. Qualora un preparato che contiene una sostanza psicotropa ,diversa da quelle della Tabella I, è composto in tale maniera da comportare soltanto un rischio d’abuso minimo o nullo, e se la sostanza non può essere recuperata con mezzi di facile applicazione, in quantità tale da dar luogo ad abuso e se, in conseguenza tale preparato non determina né un problema per la salute pubblica, né un problema sociale, detto preparato potrà essere esentato da alcune delle misure di controllo previste dalla presente Convenzione, conformemente al paragrafo 3.
3. Se una delle Parti constata che un preparato può essere compreso nelle disposizioni del paragrafo precedente, può decidere di esentarlo, nel proprio paese o in una delle sue regioni, da una o da tutte le misure di controllo previste dalla presente Convenzione; ciò nonostante tale preparato resterà sottoposto agli obblighi prescritti dagli articoli seguenti:
a) art. 8 (licenze), per quanto riguarda la fabbricazione;
b) art. (registrazione), per quanto riguarda i preparati esentati;
c) art. 13 (divieto e restrizione all’importazione ed esportazione);
d) art. 15 (ispezione), per quanto riguarda la fabbricazione;
e) art. 16 (dati da fornire dalle parti), per quanto riguarda i preparati esentati; e
f) art. 22 (disposizioni penali), nella misura necessaria alla repressione di azioni contrarie alla leggi o regolamenti adottati in conformità agli obblighi di cui sopra.
La Parte notificherà al Segretario Generale ogni decisione del genere ed inoltre il nome e la composizione del preparato esentato, e le misure di controllo dalle quali è esentato. Il Segretario Generale trasmetterà la notifica alle altre Parti, all’Organizzazione mondiale della sanità e al Comitato.
4. Se una Parte o lOrganizzazione mondiale della sanità ha delle informazioni su un preparato esentato in virtù del paragrafo 3, che, a suo avviso, giustifichino la soppressione completa o parziale dell’esenzione, le notificherà al Segretario Generale, corredando la richiesta degli opportuni elementi. Il Segretario Generale trasmetterà tale notifica, corredata di tutti gli elementi che riterrà pertinenti, alle Parti, alla Commissione e, nel caso in cui la notificazione sia stata fatta da una Parte, all’Organizzazione mondiale della sanità. L’Organizzazione mondiale della sanità comunicherà alla Commissione la valutazione del preparato, prendendo in considerazione gli elementi previsti al paragrafo 2 ed anche la raccomandazione relativa alle misure di controllo dalle quali il preparato cesserà, eventualmente, di essere esentato. La Commissione, tenuto conto della comunicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, la cui valutazione sarà determinante in materia medica e scientifica e presi in considerazione gli elementi d’ordine economico sociale, giuridico, amministrativo ed altri, che ritenesse pertinenti, potrà decidere che il preparato cessi di essere esentato da una o da tutte le misure di controllo. Il Segretario Generale comunicherà ogni decisione della Commissione presa in virtù del presente paragrafo, a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente Convenzione’ all’Organizzazione mondiale della sanità e al Comitato.
Tutte le Parti prenderanno le necessarie disposizioni al fine di togliere al preparato l’esenzione dalle misure di controllo entro un termine di 180 giorni a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario Generale.
4. (Altre disposizioni particolari relative al campo d’applicazione dei controllo). Per quanto riguarda le sostanze psicotrope diverse da quelle di cui alla Tabella I, le Parti potranno autorizzare:
a) il trasporto da parte di viaggiatori internazionali di piccole quantità di preparati per proprio uso personale; ciascuna delle Parti potrà, in tal caso, accertarsi che tali preparati siano stati ottenuti legalmente;
b) l’impiego di queste sostanze nell’industria per la fabbricazione di sostanze o prodotti non psicotropi, sotto riserva che ad esse siano state applicate le misure di controllo previste dalla presente Convenzione nei limiti in cui lo stato delle sostanze psicotrope sia tale da non poter dar luogo in pratica a degli abusi e da non poter essere recuperate; e
c) l’utilizzazione di queste sostanze, sempre che ad esse siano state applicate le misure di controllo previste dalla presente Convenzione, per la cattura di animali da parte di persone espressamente autorizzate dalle Autorità competenti a utilizzare tali sostanze a questo scopo.
5 (Limitazione dell’utilizzazione a scopi medici e scientifici).
1. Ciascuna Parte limiterà l’utilizzazione delle sostanze della Tabella I come previsto dall’articolo 7.
2. Ciascuna Parte dovrà, fatta riserva delle, disposizioni di cui opportuna, la all’articolo 4, limitare nella misura che giudicherà più buone, il magazzino di fabbricazione, lesportazione, l’importazione, la distribuzione di sostanze di cui magazzinaggio, il commercio, l’impiego e la detenzione delle sostanze di cui alla Tabella I, II, III e IV, per scopi medici e scientifici.
3. E’ auspicabile che le Parti non autorizzino la detenzione di sostanze della Tabella II, III e IV, se non alle condizioni previste dalla legge.
6. (Amministrazione speciale). E’ auspicabile che al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione ciascuna Parte istituisca e renda funzionale un’amministrazione speciale. Sarebbe vantaggioso che questa amministrazione fosse la medesima amministrazione speciale che è stata istituita in base alle disposizioni delle convenzioni che sottopongono a controllo gli stupefacenti, oppure che lavorasse in stretta collaborazione con questa amministrazione speciale.
7. (Disposizioni speciali concernenti le sostanze della Tabella I).
Per quanto riguarda le sostanze comprese nella Tabella I, le Parti dovranno:
a) proibire qualsiasi utilizzazione di tali sostanze, salvo che per scopi scientifici o per scopi medici molto limitati da parte di persone debitamente autorizzate che lavorino negli stabilimenti medici o scientifici dipendenti direttamente dai propri Governi o siano dagli stessi espressamente autorizzate;
b) esigere che la fabbricazione, il commercio, la distribuzione e la detenzione di queste sostanze siano subordinati al possesso di una licenza speciale o previa autorizzazione;
c) prevedere una stretta sorveglianza sulle attività e sulle azioni menzionate ai punti a) e b);
d) permettere la consegna di tale sostanza a persona debitamente autorizzata unicamente nella quantità necessaria ai fini per i quali l’autorizzazione è stata accordata;
e) esigere che le persone che esercitano funzioni mediche e scientifiche registrino l’acquisto di queste sostanze e il dettaglio della loro utilizzazione; queste registrazioni dovranno essere conservate per un periodo di almeno due anni dallultima utilizzazione effettuata; e
f) proibire l’esportazione e limportazione di queste sostanze tranne quando l’esportatore o l’importatore siano rispettivamente la autorità o la amministrazione competente del paese o della regione esportatore e importatore, o di altre persone o imprese che le Autorità competenti dei loro paesi o regioni avranno espressamente autorizzato. Le esigenze previste al paragrafo 1 dell’articolo 12 per ciò che concerne le autorizzazioni di esportare e di importare sostanze comprese nella Tabella II, verranno ugualmente applicate alle sostanze incluse nella Tabella I.
8. (Licenze). l. Le Parti esigeranno una licenza o altra misura di controllo similare per la fabbricazione, il commercio (ivi compreso il commercio di esportazione e di importazione) e la distribuzione delle sostanze comprese nelle Tabelle II, III e IV.
2. Le Parti:
a) eserciteranno una sorveglianza su tutte le persone e sulle imprese debitamente autorizzate alla fabbricazione, al commercio (ivi compreso il commercio di esportazione e di importazione) o alla distribuzione delle sostanze di cui al paragrafo 1;
b) sottoporranno ad un regime di licenza o di altra misura similare di controllo gli stabilimenti e i locali nei quali tale fabbricazione, commercio o distribuzione possono essere fatti; e
c) faranno in modo che siano predisposte misure di sicurezza per tali stabilimenti e locali, al fine di prevenire furti o sottrazioni di merce.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo concernenti il regime di licenze o di altre misure similari di controllo, non si applicheranno necessariamente alle persone debitamente autorizzate a esercitare attività terapeutiche o scientifiche e che agiscano nell’ambito delle loro funzioni.
4. Le Parti esigeranno che ogni persona alla quale sono rilasciate delle licenze in applicazione della presente Convenzione o che hanno delle autorizzazioni equivalenti in conformità delle disposizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o al punto b) dell’articolo 7, siano debitamente qualificate per applicare effettivamente e fedelmente le disposizioni delle leggi e dei regolamenti adottati in esecuzione della presente Convenzione.
9 (Prescrizioni mediche). 1. Le Parti esigeranno che le sostanze comprese nelle Tabelle II, III e IV non siano fornite o distribuite per essere utilizzate da privati se non su prescrizione medica, salvo il caso in cui dei privati possano legalmente ottenere, utilizzare, cedere o conservare tali sostanze nell’esercizio debitamente autorizzato di attività terapeutiche o scientifiche.
2 : Le Parti prenderanno le misure necessarie perché le ricette che prescrivono delle sostanze comprese nelle Tabelle II, III e IV siano spedite in conformità della pratica medica e sottoposte per ciò che concerne in specie il numero di rinnovi possibili e la durata della loro validità, ad un regolamento che assicuri la protezione della salute e linteresse pubblico.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafo 1, una Parte può a suo avviso se la situazione locale lo esiga e alle condizioni che potrà prescrivere, ivi compreso ciò che riguarda la questione della registrazione, autorizzare i farmacisti muniti di licenza o qualsiasi altro distributore al dettaglio munito di licenza, designato dalle Autorità cui compete il controllo della salute pubblica nel paese o in parte dello stesso, a fornire a loro discrezione e senza ricetta, per essere utilizzato da privati in casi eccezionali e a fini medici, piccole quantità di sostanze comprese nelle Tabelle III e IV, nei limiti che le Parti stabiliranno.
10) (Istruzioni da applicare sulle confezioni e sugli annunci pubblicitari). 1. Ciascuna Parte esigerà, tenuto conto dei regolamenti o delle raccomandazioni in merito dellOrganizzazione mondiale della sanità, che siano indicate sulle etichette, quando sia possibile, e in ogni modo sul foglio notizie che accompagna le confezioni per la distribuzione al dettaglio di sostanze psicotrope, il modo di impiego come anche le precauzioni da usare e le istruzioni che, a suo giudizio, sono necessarie per la sicurezza dell’uso.
2. Ciascuna Parte, tenendo debitamente conto delle disposizioni della propria Costituzione, proibirà gli annunci pubblicitari riguardanti le sostanze psicotrope e destinati al pubblico in genere.
11 (Registrazione). 1. Le Parti esigeranno che, per le sostanze comprese nella Tabella I, i fabbricanti e ogni altra persona autorizzate in virtù dell’articolo 7, al commercio di queste sostanze ed alla loro distribuzione tengano un registro, secondo le condizioni stabilite da ciascuna delle Parti, in modo da avere lesatta evidenza delle quantità fabbricate o conservate in magazzino, nonché, per ciascun atto di acquisto e di cessione’ la quantità la data e i nomi del fornitore e dell’acquirente.
2. Le Parti esigeranno che, per le sostanze comprese nelle Tabelle II e III, i fabbricanti i distributori all’ingrosso, gli esportatori e gli importatori tengano un registro, secondo le condizioni stabilite da ciascuna delle Parti in modo da avere l’esatta evidenza delle quantità fabbricate come anche per ogni atto di acquisto e di cessione, la quantità, la data e i nomi dei fornitore e dellacquirente.
3. Le Parti esigeranno che, per le sostanze comprese nella Tabella II, i distributori al dettaglio, gli ospedali, le case di cura e gli istituti scientifici tengano un registro secondo le condizioni stabilite da ciascuna delle Parti, in modo da averne l’esatta evidenza, per ogni atto di acquisto e di cessione, la quantità, la data e i nomi del fornitore e dell’acquirente.
4. Le Parti sorveglieranno, con metodi adeguati e tenendo conto delle rispettive attività professionali e commerciali, che le annotazioni relative all’acquisto e alla cessione di sostanze comprese nella Tabella III da parte di distributori al dettaglio, di ospedali, di case di cura e di istituti scientifici, possano essere facilmente consultati.
5. Le Parti esigeranno che, per le sostanze elencate nella Tabella IV, i fabbricanti, gli esportatori e gli importatori, tengano un registro, secondo le condizioni stabilite da ciascuna delle Parti, in modo da porre in evidenza le quantità fabbricate, esportate ed importate.
6. Le Parti esigeranno dai fabbricanti di preparati esentati conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 3 l’annotazione nel registro della quantità di ogni sostanza psicotropa utilizzata nella fabbricazione di un preparato esentato, la natura e la quantità totale del preparato esentato fabbricato sulla base di tale sostanza, come anche i dati relativi alla prima cessione di questo preparato.
7. Le Parti vigileranno che le registrazioni e le informazioni previste dal presente articolo, e che sono necessarie per redigere i rapporti previsti dall’articolo 16, siano conservate per lo meno per due anni.
12. (Disposizioni relative al commercio internazionale). 1. a) Ogni parte che autorizza l’esportazione o l’importazione di sostanze comprese nelle Tabelle I o II (leve esigere che una distinta autorizzazione di importazione o di esportazione, redatta su un formulario secondo il modello stabilito dalla Commissione sia ottenuta per ciascuna esportazione o importazione, anche se si tratta di una o più sostanze.
b) Questa autorizzazione deve contenere la denominazione comune internazionale della sostanza o in mancanza di tale denominazione, la designazione della sostanza secondo la Tabella, la quantità da esportare o da importare, la confezione farmaceutica, il nome e l’indirizzo dell’esportatore e dei l’importatore, e il periodo entro il quale l’esportazione o l’importazione deve aver luogo. Se la sostanza viene esportata o importata sotto forma di preparato, si indicherà anche il nome del preparato qualora ne abbia uno . Il permesso di esportazione deve anche indicare il numero e la data del certificato d’importazione e specificare l’autorità che lha rilasciato.
c) Prima di concedere un permesso d’esportazione le Parti esigeranno il permesso dimportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese o della regione importatore con l’attestazione che l’importazione della sostanza o delle sostanze di cui si tratta è stata approvata, e questa autorizzazione sarà esibita dalla persona o dall’ente che chiede lautorizzazione per l’esportazione.
d) Una copia del permesso d’esportazione sarà allegata ad ogni spedizione, e il Governo che rilascia il permesso d’esportazione invierà una copia al Governo del paese o della regione importatore.
e) Quando l’importazione è stata effettuata, il Governo del paese o della regione importatore rimanderà al Governo del paese o della regione esportatore il permesso d’esportazione con un attestato che certifichi la quantità effettivamente importata.
2. a) Le Parti esigeranno che, per ciascuna esportazione delle sostanze comprese nella Tabella III, gli esportatori redigano una dichiarazione in tre esemplari, redatta su un formulario secondo il modello stabilito dalla Commissione, contenente i seguenti dati:
i) il nome e l’indirizzo dell’esportatore e dell’importatore;
ii) la denominazione comune internazionale o, in mancanza di una tale denominazione, la designazione della sostanza secondo la Tabella;
iii) la quantità della sostanza e la confezione farmaceutica con la quale la sostanza è esportata, e, se è sotto la forma di un preparato, il nome di questo preparato, nel caso esista, e
iv) la data di spedizione.
b) Gli esportatori forniranno alle autorità competenti del loro paese o regione due esemplari di questa dichiarazione. Allegheranno il terzo esemplare della loro spedizione.
c) La Parte dal cui territorio una sostanza della Tabella III è .stata esportata dovrà appena possibile ma non più tardi di 90 giorni dalla data di spedizione’ trasmettere alle autorità competenti del paese o della regione importatori sotto plico raccomandato con ricevuta di ritorno, un esemplare della dichiarazione ricevuta dallesportatore.
d) Le Parti potranno esigere che, ricevuto il pacco, l’importatore invii alle Autorità competenti del proprio paese o regione l’esemplare che accompagnava la spedizione debitamente annullato, indicando la quantità ricevuta e la data del ricevimento.
3. Le sostanze comprese nelle ‘Tabelle I e II saranno inoltre sottoposte alle seguenti disposizioni:
a) Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche la stessa sorveglianza e lo stesso controllo che nelle altre parti del territorio restando inteso ad ogni modo che potranno applicare un regime più severo).
b) Saranno vietate le esportazioni) sotto forma di spedizione ad alla banca a nome di una persona diversa da quella il cui nome figura nel permesso di esportazione, o linvio ad una casella postale.
c) Sono vietate le esportazioni delle sostanze comprese nella prima Tabella sotto forma di spedizione diretta ad un deposito doganale. Saranno vietati gli invii delle sostanze comprese nella Tabella II sotto forma di spedizione ad un deposito doganale, tranne che il Governo del paese importatore non precisi sul permesso di importazione esibito dalla persona o dall’ente che ha chiesto l’autorizzazione all’esportazione che ha approvato la spedizione perché sia depositata in un deposito doganale. In tal caso il permesso d’esportazione preciserà che la spedizione è effettuata con questo fine. Ogni ritiro dal deposito in dogana sarà subordinato alla esibizione di un permesso rilasciato dalle autorità dalle quali dipende il magazzino e, nel caso di invio ad una destinazione all’estero, sarà assimilato ad una nuova esportazione ai sensi della presente Convenzione.
d) Le spedizioni in entrata o in uscita dal territorio di una delle Parti senza essere accompagnata da un permesso di esportazione saranno sequestrate dalle autorità competenti.
e) Una Parte non autorizzerà il passaggio in transito sul proprio territorio in direzione di un altro Paese di una qualsiasi spedizione di queste sostanze sia che questa spedizione sia stata o meno scaricata dal mezzo che la trasporta, a meno che la copia dei permesso d’esportazione per questa spedizione non sia esibita alle competenti autorità di detta Parte.
f) Le autorità competenti di un paese o di una regione qualsiasi attraverso le quali il passaggio di una spedizione di queste sostanze è autorizzato prenderanno tutte le misure necessarie per impedire il dirottamento di detta spedizione verso una destinazione diversa da quella indicata nella copia dei permesso d’esportazione allegata alla spedizione a meno che il Governo del paese o della regione attraverso il quale tale spedizione si effettua non autorizzi il dirottamento. Il Governo di questi paesi o regioni di transito esaminerà ogni richiesta di dirottamento come se si trattasse di una esportazione dal paese o regione di transito verso il paese o la regione della nuova destinazione. Se il dirottamento è autorizzato, le disposizioni del punto e) del paragrafo 1 si applicheranno ugualmente fra il paese o la regione di transito e il paese o la regione dalle quali la spedizione è stata in origine esportata.
g) Nessuna spedizione di queste sostanze in transito o depositate in un magazzino della dogana potrà essere sottoposta a un qualsiasi trattamento che modifichi la natura delle sostanze. L’imballaggio non può essere modificato senza il benestare delle autorità competenti.
h) Le disposizioni dei punti e) e g) relative al transito di queste sostanze sul territorio di una delle Parti, non sono applicabili quando la spedizione è effettuata per via aerea a condizione che l’aeromobile non atterri nel paese o nella regione di transito. Nel caso l’aeromobile atterrasse in questo paese o in questa regione le disposizioni si applicheranno nella misura che le circostanze lo esigano.
i) Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano quelle di qualsiasi accordo internazionale che limitano il controllo che può essere effettuato da ogni Parte su tali sostanze in transito.
13. (Divieto e limitazione dell’importazione e dell’esportazione).
1. Una Parte può notificare a tutte le altre Parti a mezzo del Segretario Generale che vieta l’importazione nel suo paese o in una delle sue regioni di una o di più sostanze comprese nelle Tabelle II, III e IV, specificate nella notifica. In questa notifica la Parte indicherà il nome che è stato dato alla sostanza nelle Tabelle II, III e IV.
2. Qualora una delle Parti abbia ricevuto una notifica di divieto, come prevista al paragrafo 1, prenderà le misure necessarie affinché nessuna delle sostanze specificate in detta notifica sia esportata verso il paese o una delle regioni della Parte che ha effettuato la notifica.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafo precedente, una Parte che ha effettuato una notifica in conformità al paragrafo 1 può, rilasciando in ciascun caso uno speciale permesso d’importazione, autorizzare l’importazione di determinate quantità delle sostanze in oggetto o di preparati che vi sono contenuti. L’autorità del paese importatore che avrà rilasciato il permesso speciale d’importazione lo invierà in due esemplari, che porteranno il nome e l’indirizzo dell’esportatore all’autorità competente dei paese o della regione esportatori, che soltanto allora potrà autorizzare l’esportatore a effettuare la spedizione. La spedizione sarà accompagnata da una copia del permesso speciale d’importazione debitamente vistato dall’autorità competente del paese o della regione esportatori.
14. (Disposizioni speciali concernenti il trasporto delle sostanze psicotrope nelle cassette di pronto soccorso in dotazione di aeromobili o di altri mezzi di trasporto pubblico impiegati su rotte internazionali). 1. Il trasporto per nave o aeromobile o con altri mezzi di trasporto pubblico quali i treni e autocarri internazionali, di limitate quantità di sostanze comprese nelle Tabelle II, III o IV suscettibili di essere utilizzate durante il viaggio per apprestare i primi soccorsi e/o per casi di urgenza non sarà considerato come un’esportazione, una importazione o un transito ai sensi della presente Convenzione.
2. Adeguate misure precauzionali saranno prese dal paese dì immatricolazione per impedire l’uso indebito delle sostanze menzionate al paragrafo 1 o la loro distribuzione per scopi illeciti. La Commissione raccomanderà queste misure precauzionali previa consultazione con le organizzazioni internazionali competenti.
3. Le sostanze trasportate per nave aeromobile o con altri mezzi di trasporto pubblico internazionale, quali i treni e gli autocarri internazionali, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1′ saranno sottoposte alle leggi, regolamenti, permessi e licenze dei Paese d’immatricolazione, senza pregiudizio per il diritto delle autorità locali competenti a procedere alle verifiche, ispezioni e ad altre operazioni di controllo a bordo di questi mezzi dì trasporto. La somministrazione di queste sostanze in caso di urgenza non sarà considerata una violazione alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9.
15. (Ispezione). Le Parti istituiranno un sistema di ispezione sui fabbricanti, esportatori, importatori e distributori all’ingrosso e dettaglio di sostanze psicotrope, nonché sugli istituti medici e scientifici che utilizzano queste sostanze. Le Parti prevederanno anche delle ispezioni di locali, magazzini e registri con la frequenza che riterranno necessaria.
16. (Informazioni che devono essere fornite dalle Parti). 1. Le Parti forniranno al Segretario Generale le informazioni che la Commissione può chiedere in quanto necessarie per lesercizio delle sue funzioni e, particolarmente, un rapporto annuale sul funzionamento della Convenzione sui loro territori contenente delle informazioni su: a) le modifiche importanti apportate alle leggi e ai regolamenti relative alle sostanze psicotrope, e b) i fatti particolarmente significativi che saranno avvenuti sui loro territori in materia di abuso e di traffico illecito di sostanze psicotrope.
2. Le Parti inoltre comunicheranno al Segretario Generale i nomi e gli indirizzi delle autorità governative menzionate al punto f) dell’articolo 7, all’articolo 12 ed al paragrafo 3) dell’articolo 13. Il Segretario Generale diffonderà queste informazioni a tutte le Parti.
3. Le Parti invieranno al Segretario Generale, nel più breve tempo possibile, un rapporto sui casi di traffico illecito di sostanze psicotrope e di sequestri delle sostanze oggetto di questo traffico illecito, e quando questi casi sembreranno loro importanti in relazione: a) alle nuove tendenze messe in evidenza; b) alla quantità; c) alla luce che gettano stille fonti di approvvigionamento; o d) per i metodi impiegati da trafficanti illeciti. conformemente al punto b) dell’articolo 21 saranno diramate copie del rapporto.
4. Le Parti presenteranno al Comitato dei rapporti statistici annuali, utilizzando a questo scopo i formulari stabiliti dal Comitato. Questi rapporti comprenderanno:
a) per quanto concerne ciascuna delle sostanze di cui alle Tabelle I e II:
le quantità fabbricate, esportate con destinazione a e importate con provenienza da ciascun paese o regione, così come i depositi conservati dai fabbricanti;
b) per quanto concerne ciascuna delle sostanze di cui alle Tabelle II e III: le quantità fabbricate e i quantitativi totali esportati e importati;
c) per quanto concerne ciascuna delle sostanze di cui alle Tabelle II e III: le quantità utilizzate per la fabbricazione dei preparati esentati; e
d) per quanto concerne le sostanze comprese in una Tabella diversa dalla Tabella I: le quantità impiegate a fini industriali, conformemente alle disposizioni del punto b) dell’articolo 4.
Le quantità fabbricate che sono previste ai punti a) e b) dei presente paragrafo non comprendono i quantitativi dei preparati fabbricati.
5. Una Parte, a domanda, fornirà al Comitato dei dati statistici supplementari in relazione alle previsioni per dei periodi a venire in merito alle quantità di una o dell’altra sostanza contenute nelle Tabelle III e IV da esportare con destinazione a ciascun paese o regione e importate con provenienza da ciascun paese o regione. La Parte potrà chiedere al Comitato di dare carattere riservato sia alla stia domanda di informazioni che alle informazioni fornite in virtù del presente paragrafo.
6. Le Parti forniranno le informazioni menzionate nei paragrafi 1 e 4 nei modi ed alle scadenze fissate dalla Commissione o dal Comitato.
17. (Funzione della Commissione). l. La Commissione può esaminare tutti i problemi inerenti ai fini della presente Convenzione e all’applicazione delle rispettive disposizioni e fare le raccomandazioni del caso.
2. Le decisioni della Commissione previste dagli articoli 2 e 3 saranno prese con la maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.
18. (Rapporti del Comitato). 1. Il Comitato predispone per i suoi lavori dei rapporti annuali in cui saranno compresi unanalisi dei dati statistici di cui dispone e, ove fosse il caso, una relazione sulle spiegazioni che i Governi avranno fornito o che sono stati richiesti di fornire come anche ogni osservazione e raccomandazione che il Comitato ritenga di formulare. Il Comitato può del pari predisporre tutti i rapporti supplementari che possa giudicare necessari. I rapporti sono presentati al Consiglio tramite la Commissione che può formulare le osservazioni che ritenga opportune.
2. I rapporti del Comitato saranno comunicati alle Parti e in seguito pubblicati dal Segretario Generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione dei rapporti.
19. (Misure che il Comitato deve prendere per assicurare l’esecuzione delle disposizioni della Convenzione). l. a) Se, dopo l’esame delle informazioni inviate al Comitato dai Governi e delle informazioni comunicate da organi delle Nazioni Unite, il Comitato ha motivo di credere che gli scopi della presente Convenzione sono seriamente compromessi dal fatto che un paese o una regione non esegue le sue disposizioni, il Comitato ha il diritto di domandare dei chiarimenti al Governo del paese o della regione interessati. Con riserva del diritto che gli spetta di richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sul problema previsto al punto c), il Comitato considererà come riservata una domanda di informazioni o un chiarimento pervenuto da uno dei Governi in conformità al presente punto.
b) Dopo aver agito in conformità dei punto a), il Comitato può, se giudica necessario farlo, domandare al Governo interessato di prendere le misure correttive che, in relazione delle circostanze, possano apparire necessarie per assicurare l’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
c) Se il Comitato constata che il Governo interessato non ha fornito chiarimenti soddisfacenti quando sia stato invitato a farlo in conformità del punto a) o ha trascurato di adottare le misure correttive che era stato invitato a prendere in conformità del punto b) può richiamare lattenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su tale problema.
2. Quando richiama l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su un problema in conformità del punto c) dei paragrafo 1, il Comitato può, se giudichi una tale misura necessaria, raccomandare alle parti di bloccare l’esportazione delle sostanze psicotrope dirette al paese o alla regione interessata, o l’importazione di sostanze psicotrope con provenienza da questo paese o regione, o l’esportazione e l’importazione, sia per un determinato periodo, sia sino al momento in cui la situazione in questo paese o in questa regione non dovesse normalizzarsi. Lo Stato interessato ha diritto di portare la questione davanti al Consiglio.
3. Il Comitato ha diritto di pubblicare un rapporto su tutte le questioni previste dalle disposizioni del presente articolo, e di comunicarle al Consiglio che le trasmetterà a tutte le Parti. Se il Comitato pubblica in questo rapporto una decisione presa in virtù del presente articolo o delle informazioni che concernono tale decisione, deve, del pari, pubblicare il parere del Governo interessato, ove questo lo richieda.
4. Nel caso in cui una decisione del Comitato pubblicata in conformità del presente articolo non sia stata presa all’unanimità, deve essere pubblicata anche l’opinione della minoranza.
5. Ogni Stato sarà invitato a farsi rappresentare alle sedute dei Comitato durante le quali sia esaminato un problema che lo interessi direttamente ai termini del presente articolo.
6. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicheranno anche se il Comitato ha motivo di ritenere che gli scopi della presente Convenzione siano seriamente compromessi a causa di una decisione presa da una delle Parti in virtù delle disposizioni del paragrafo 7 articolo 2.
20. (Misure contro l’abuso delle sostanze psicotrope). 1. Le Parti prenderanno tutte le misure che possono servire per prevenire l’abuso delle sostanze psicotrope e per assicurarne la pronta individuazione e per la cura la rieducazione, il dopo-cura, il riadattamento e la reintegrazione sociale delle persone interessate; esse coordineranno i loro sforzi a tale fine.
2. Le Parti favoriranno, per quanto possibile, la formazione di personale per assicurare le cure, le dopo-cure, il riadattamento e la reintegrazione sociale delle persone che abusano di sostanze psicotrope.
3. Le Parti aiuteranno le persone che abbiano bisogno nell’esercizio della loro professione di acquisire la conoscenza dei problemi posti tanto dall’abuso dì sostanze psicotrope quanto dalla sua prevenzione e divulgheranno inoltre queste conoscenze fra la massa del pubblico sempre che non vi sia il timore che l’abuso di queste sostanze si diffonda troppo estesamente.
21. (Lotta contro il traffico illecito). Tenuto debitamente conto dei loro sistemi costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:
a) assicureranno sul piano nazionale il coordinamento della azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tal fine potranno utilmente predisporre un apposito servizio incaricato di questo coordinamento;
b) si assisteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito delle sostanze psicotrope e, in particolare, trasmetteranno immediatamente alle altre Parti, direttamente interessate, per via diplomatica o tramite le autorità competenti che esse avranno designato a tal fine copia di ogni rapporto che esse avranno indirizzato al Segretario Generale in virtù dell’articolo 16 a seguito della scoperta di un traffico illecito o di un sequestro;
c) collaboreranno strettamente fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui sono membri per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito; d) vigileranno affinché la cooperazione internazionale degli appositi servizi si realizzi in modo rapido, e
e) si assicureranno che, quando gli atti processuali sono trasmessi fra due paesi per lesercizio di una azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata in via breve all’indirizzo dell’attore indicato dalle Parti; questa disposizione non contrasta con il diritto delle Parti di chiedere che gli atti processuali siano loro inviati per via diplomatica.
22. (Disposizioni penali). 1. a) Subordinatamente ai rispettivi principi costituzionali, ciascuna Parte considererà come violazione punibile tutti gli atti commessi intenzionalmente che contravvengono una legge o un regolamento adottato in esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, e prenderà le misure necessarie affinché le violazioni gravi siano debitamente punite, per esempio con una pena detentiva o con altra misura limitativa della libertà.
b) Indipendentemente dalle disposizioni previste al punto precedente, quando delle persone avranno commesso queste violazioni utilizzando in modo abusivo delle sostanze psicotrope, le Parti, invece di condannarle o di irrogare una sanzione penale nei loro confronti, o quale misura accessoria della sanzione penale, potranno sottoporre queste persone a misure di trattamento, di educazione, di dopo-cura, di riadattamento e di reintegrazione sociale, in conformità ai disposti del paragrafo 1 dell’articolo 2.
2. Con riserva dei princìpi costituzionali, del sistema giuridico e della legislazione di ciascuna delle Parti:
a) i) se una successione di azioni fra di esse collegate e che costituiscono violazione in virtù del paragrafo 1 di cui sopra è stata posta in essere in paesi diversi ciascuna di queste azioni sarà considerata come una violazione a sé stante;
ii) la partecipazione intenzionale a una qualsiasi di queste violazioni lassociazione o l’intesa per commetterla o il tentativo di commetterla, così come le azioni preparatorie e le operazioni finanziarie intenzionalmente poste in essere in relazione alle violazioni menzionate nel presente articolo, costituiranno violazione passibile delle pene previste al paragrafo 1;
iii) le condanne pronunciate allestero per queste violazioni saranno prese in considerazione al fine di determinare la recidiva; e
iv) le precitate gravi violazioni, tanto se sono commesse da cittadini quanto da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio la violazione è stata commessa o dalla Parte sul cui territorio il reo si trovi qualora l’estradizione non sia compatibile con la legislazione della Parte alla quale è diretta la domanda e se il reo non sia già stato perseguito e giudicato.
b) E’ auspicabile che le violazioni menzionate al paragrafo 1 e alla lettera ii) del punto a) del paragrafo 2 siano considerate come casi d’estradizione a termine di qualsiasi trattato d’estradizione concluso o da concludersi fra le Parti, e siano ritenute come casi d’estradizione fra quelle Parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato o alla reciprocità, restando inteso ad ogni modo, che l’estradizione sarà accordata conformemente alla legislazione della Parte cui è rivolta la domanda di estradizione e che questa Parte avrà il diritto di rifiutare di procedere all’arresto dei reo o di rifiutare di accordare la estradizione qualora le autorità competenti considerino che la violazione non è sufficientemente grave.
3. Tutte le sostanze psicotrope, tutte le altre sostanze e tutto il materiale utilizzato o che si intendeva utilizzare per commettere una qualsiasi delle violazioni previste ai paragrafi 1 e 2 potranno essere sequestrati e confiscati.
4. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere presa in pregiudizio delle disposizioni della legislazione nazionale d’una delle Parti in materia di competenza.
5. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere presa in pregiudizio della norma secondo la quale le violazioni da essa contemplate saranno definite, perseguite e punite in conformità alla legislazione nazionale di ciascuna delle Parti.
23. (Applicazioni di misure di controllo più severe di quelle dettate dalla Convenzione). Le Parti potranno adottare delle misure di controllo più restrittive o più severe di quelle che sono previste dalla presente Convenzione se lo giudicheranno opportuno o necessario per proteggere la salute e l’interesse pubblico.
24. (Spese degli organi internazionali incontrate per l’esecuzione delle disposizioni della Convenzione). Le spese della Commissione e del Comitato per lo svolgimento dei loro rispettivi compiti in virtù della presente Convenzione saranno assunte dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel modo che sarà determinato dall’Assemblea Generale. Le Parti che non sono membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno a queste spese, che l’Assemblea Generale fisserà periodicamente nell’ammontare dei contributi che giudicherà equo, dopo aver consultato i Governi di queste Parti.
25. (Procedura per l’ammissione, la firma, la ratifica e l’adesione).
1. Gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Stati non membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che sono membri di un ente specializzato delle Nazioni Unite o dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, o che sono Parti dello Statuto della Corte internazionale di giustizia così come ogni altro Stato invitato dal Consiglio possono divenire Parti della presente convenzione:
a) fìrmandola; o
b) ratificandola dopo averla firmata con riserva di ratifica; o c) aderendovi.
2. La presente Convenzione resterà aperta per la firma fino al primo gennaio 1972 incluso. Successivamente sarà aperta per l’adesione.
3. Gli strumenti di ratifica o d’adesione saranno depositati presso il Segretario Generale.
26. (Entrata in vigore). l. La presente Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che quaranta degli Stati cui si riferisce il paragrafo 1 dell’articolo 25, l’avranno firmata senza riserva di ratifica o avranno depositato i loro strumenti di ratifica o d’adesione.
2. Per qualsiasi altro Stato che firmerà senza riserva di ratifica, o che depositerà uno strumento di ratifica o d’adesione dopo la data dell’ultima firma o dell’ultimo deposito previsti al paragrafo precedente’ la presente Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data della sua firma o del deposito del suo strumento di ratifica o d’adesione.
27. (Applicazione territoriale). La presente Convenzione si applicherà a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenta sul piano internazionale, salvo che il previo consenso di uno di questi territori sia necessario in virtù o della Costituzione della Parte o del territorio interessato o della prassi. In questo caso la Parte farà il possibile per ottenere, nel più breve tempo possibile, il necessario consenso del territorio e, quando questo consenso sarà stato ottenuto, essa lo notificherà al Segretario Generale. La presente Convenzione si applicherà al territorio o ai territori indicati in questa notifica’ dalla data in cui quest’ultima sarà stata ricevuta dal Segretario Generale. Nel caso in cui il previo consenso del territorio non metropolitano non sia necessario la Parte interessata dichiarerà, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione’ a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente Convenzione.
28. (Le regioni secondo la presente Convenzione). 1. La Parte può notificare al Segretario Generale che ai fini della presente Convenzione, il suo territorio è diviso in due o più regioni o che due o più regioni sono raggruppate in una sola.
2. Due o più Parti possono notificare al Segretario Generale che a seguito della formazione di una unione doganale fra di esse, queste Parti costituiscono una regione ai fini della presente Convenzione.
3. Ogni notifica fatta in virtù dei paragrafi 1 o 2 avrà effetto dal lo gennaio dell’anno successivo a quello in cui tale notifica sarà stata effettuata.
29. (Denuncia). I. Allo scadere d’un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte potrà a proprio nome o a nome di un territorio che essa rappresenta sul piano internazionale e che ha ritirato il consenso dato in virtù dell’articolo 27, denunciare la presente Convenzione depositando uno strumento a tale effetto presso il Segretario Generale.
2. Qualora il Segretario generale riceva la denuncia prima dei l° luglio o in questa essa avrà effetto dal 1° gennaio dellanno successivo; se la denuncia è ricevuta dopo il 1° luglio avrà effetto come se essa fosse stata ricevuta l’anno successivo prima del 1° luglio o in questa data.
3. La presente Convenzione cesserà di avere effetto, qualora a seguito delle denunce notificate conformemente alle disposizioni dei paragrafi l e 2 vengano meno le condizioni per la sua entrata in vigore previste al paragrafo 1 dellarticolo 27.
30. (Emendamenti). 1. Ogni Parte potrà proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il testo dell’emendamento e le ragioni che lhanno motivato saranno comunicati al Segretario Generale che li comunicherà alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio potrà decidere sia:
a) di indire una conferenza in conformità al paragrafo 4 dell’articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite per studiare l’emendamento proposto; sia
b) di domandare alle Parti se esse accettano l’emendamento proposto anche di pregarle di presentare eventualmente al Consiglio le loro osservazioni di questa proposta.
2. Un progetto di emendamento distribuito in conformità al punto b) del paragrafo 1 se non è respinto da alcuna delle Parti nei 18 mesi successivi alla sua comunicazione, entrerà immediatamente in vigore. Tuttavia se è respinto da una Parte, il Consiglio potrà decidere tenuto conto delle osservazioni delle Parti, qualora convenga di convocare una conferenza con il compito di studiare l’emendamento.
31. (Controversie). 1. Se fra due o più Parti sorge una controversia in merito alla interpretazione e all’applicazione della presente Convenzione, queste parti si consulteranno per regolare la controversia a mezzo di negoziato, di inchiesta, di mediazione, di conciliazione, d’arbitraggio, di ricorso agli organi regionali, per via giudiziaria o con altri mezzi pacifici a loro scelta.
2. Qualsiasi controversia di questo genere che non sarà stata regolata coi mezzi previsti al paragrafo 1, sarà sottoposta, a domanda di una delle Parti contendenti’ alla Corte Internazionale di Giustizia.
32. (Riserve) – 1. Non è consentita alcuna riserva al di fuori di quelle effettuate in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Ogni Stato può, al momento della firma, della ratifica o delladesione, fare delle riserve sulle seguenti disposizioni della presente Convenzione:
a) art. 19, paragrafi 1 e 2;
b) articolo 27; e
c) articolo 31.
3. Ogni Stato che desidera diventare Parte della Convenzione, ma che vuole essere autorizzato a fare delle riserve oltre a quelle enumerate ai paragrafi 2 e 4 può avvisare il Segretario Generale di questa intenzione. A meno che allo scadere dei dodicesimo mese dopo la data della Comunicazione della riserva in questione diramata dal Segretario Generale’ un terzo degli Stati che hanno firmato senza riserva di ratifica o ratificato la Convenzione o vi hanno aderito prima della fine di tale periodo non abbiano sollevato contro di essa delle obiezioni, essa sarà considerata come autorizzata restando inteso ad ogni modo che gli Stati che avranno sollevato delle obiezioni contro questa riserva, non saranno tenuti ad assumere verso lo Stato che l’ha formulata l’obbligo giuridico che discende dalla presente Convenzione in relazione al punto sul quale è stata avanzata la riserva.
4. Ogni Stato sul cui territorio crescono allo stato selvatico delle piante contenenti sostanze psicotrope incluse nella Tabella I utilizzate tradizionalmente da parte di alcuni gruppi ristretti ben determinati in occasione di cerimonie magiche o religiose, può fare, per quanto concerne queste piante’ delle riserve alle disposizioni dell’articolo 7, ma non a quelle che si riferiscono al commercio internazionale.
5. Lo Stato che avrà fatto delle riserve potrà in ogni momento e a mezzo di notifica scritta al Segretario Generale ritirare in tutto o in parte le riserve.
33 (Notifiche). Il Segretario Generale notificherà a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 25:
a) le firme, le ratifiche o le adesioni in conformità dell’articolo 26;
b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore in conformità dell’articolo 26;
c) le denuncie in conformità dell’articolo 29; e
d) le dichiarazioni e notifiche in conformità agli articoli 27, 28, 30 e 32.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione a nome dei loro rispettivi Governi.
FATTO a Vienna il 21 febbraio 1971, in un solo esemplare, in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, i cinque testi ne fanno ugualmente fede. La Convenzione sarà depositata presso il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmetterà copie autentiche a tutti gli Stati membri dellOrganizzazione delle Nazioni Unite e degli altri Stati indicati al paragrafo 1 dellarticolo 25.
ELENCO DELLE SOSTANZE COMPRESE NELLE TABELLE (OMISSIS)
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