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Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L’Aja il 29 maggio 1993
di Redazione
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE fatta a L’Aja il 29 maggio 1993
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d’amore e di comprensione,
Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d’origine,
Riconoscendo che l’adozione internazionale può offrire l’opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine,
Convinti della necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori,
Desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Minore del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla Protezione ed all’Assistenza ai Minori, con particolare riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione dell’Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986),
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
CAPITOLO I – SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Art. 1
La presente Convenzione ha per oggetto:
a – di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;
b – d’instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
c – di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.
Art. 2
1. La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente (” Stato d’origine”) e stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente (” Stato di accoglienza”), sia a seguito di adozione nello Stato d’origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine.
2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione.
Art. 3
La Convenzione cessa di applicarsi se i consensi previsti dall’art. 17 lett. c) non sono stati espressi prima che il minore compia l’età di diciotto anni.
CAPITOLO II – CONDIZIONI DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Art. 4
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d’origine:
a – hanno stabilito che il minore è adottabile;
b – hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d’origine, che l’adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
c – si sono assicurate:
1) che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l’adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell’adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d’origine;
2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto;
3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e
4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore; e
d – si sono assicurate, tenuto conto dell’età e della maturità del minore, 1) che questi è stato assistito mediante una consulenza e che e stato debitamente informato sulle conseguenze dell’adozione e del suo consenso all’adozione, qualora tale consenso sia richiesto;
2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;
3) che il consenso del minore all’adozione, quando e richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed e stato espresso o constatato per iscritto; e
4) che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.
Art. 5
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza:
a – hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l’adozione;
b – si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari consigli; e
c – hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.
CAPITOLO III – AUTORITÀ CENTRALI E ORGANISMI AEILITATI
Art. 6
1. Ogni Stato contraente designa un’Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unita territoriali autonome sono liberi di designare più di una Autorità Centrale, specificando l’estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha, nominato più di un’Autorità Centrale designerà l’Autorità Centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all’Autorità Centrale competente nell’ambito dello Stato medesimo.
Art. 7
1. Le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.
2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:
a – fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d’adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari-tipo;
b – informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all’applicazione della medesima.
Art. 8
Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità, tutte le misure idonee a prevenire profitti materiali indebiti in occasione di una adozione e ad impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione.
Art. 9
Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità o di organismi debitamente abilitati nel loro Stato, ogni misura idonea, in particolare per:
a – raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura necessaria alla realizzazione dell’adozione;
b – agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell’adozione;
c – promuovere nei rispettivi Stati l’istituzione di servizi di consulenza per l’adozione e per la fase successiva all’adozione;
d – scambiare rapporti generali di valutazione sulle esperienze in materia di adozione internazionale;
e – rispondere, nella misura consentita dalla legge del proprio Stato, alle richieste motivate di informazioni su una particolare situazione d’adozione, formulate da altre Autorità Centrali o da autorità pubbliche.
Art. 10
Possono ottenere l’abilitazione e conservarla solo quegli organismi che dimostrino- la loro idoneità a svolgere correttamente i compiti che potrebbero essere loro affidati.
Art. 11
Un organismo abilitato deve:
a – perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorità competenti dello Stato che concede l’abilitazione;
b – essere diretto e gestito da persone che, per integrità morale, formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo dell’adozione internazionale;
c – essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione finanziaria.
Art. 12
Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potrà agire in un altro Stato se le autorità competenti di entrambi gli Stati non vi abbiano consentito.
Art. 13
La designazione delle Autorità Centrali e, se del caso, l’estensione delle loro funzioni, come pure la denominazione e l’indirizzo degli organismi abilitati sono comunicati da ogni Stato contraente all’Ufficio Permanente della Conferenza de l’Aja di diritto internazionale privato.
CAPITOLO VI – CONDIZIONI PROCEDURALI DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE
Art. 14
Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che desiderano adottare un minore con residenza abituale in un altro Stato contraente, debbono rivolgersi all’Autorità Centrale dello Stato in cui esse risiedono abitualmente.
Art. 15
1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per l’adozione, l’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla loro identità, capacita legale ed idoneità all’adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un’adozione internazionale, nonché sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere.
2. Essa trasmette la relazione all’Autorità Centrale dello Stato d’origine.
Art. 16
1. Se ritiene che il minore e adottabile, l’Autorità Centrale dello Stato d’origine:
a – redige una relazione contenente informazioni circa l’identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale -e familiare, l’anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, non che circa le sue necessità particolari;
b – tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale;
c – si assicura che i consensi previsti dall’art. 4 sono stati ottenuti; e
d – constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che l’affidamento prefigurato e nel superiore interesse del minore.
2. Trasmette all’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sull’affidamento, curando di non rivelare l’identità della madre e del padre se, nello Stato d’origine, tale identità non debba essere resa nota.
Art. 17
La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi può essere presa nello Stato d’origine soltanto a condizione che:
a – l’ Autorità Centrale di questo Stato si sia accertata del consenso dei futuri genitori adottivi;
b – l’ Autorità Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato la decisione di affidamento, allorché la legge di questo Stato o l’Autorità Centrale dello Stato d’origine lo richiedano;
c – le Autorità Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul fatto che la procedura di adozione prosegua; e
d – sia stato determinato, in conformità all’articolo 5, che i futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei all’adozione e che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato di accoglienza.
Art. 18
Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati effettuano i passi necessari per far ottenere al minore l’autorizzazione ad uscire dallo Stato d’origine, e quella d’ingresso e di residenza permanente nello Stato d’accoglienza.
Art. 19
1. Il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza può aver luogo solo se le condizioni fissate dall’articolo 17 si sono verificate.
2. Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinché il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi.
3. Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorità mittenti.
Art. 20
Le Autorità Centrali si tengono informate sulla procedura di adozione, sulle misure prese per condurla a termine e sullo svolgimento del periodo di prova, quando è richiesto.
Art. 21
1. Allorché l’adozione deve aver luogo successivamente al trasferimento del minore nello Stato di accoglienza, l’Autorità Centrale di tale Stato, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia che lo ha accolto non è più conforme al superiore interesse di lui, prende le misure necessarie alla protezione del minore, particolarmente al fine di:
a – riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo ed averne provvisoriamente cura;
b – di concerto con l’Autorità Centrale dello Stato d’origine, assicurare senza ritardo un nuovo affidamento per l’adozione del minore o, in difetto, una presa a carico alternativa durevole;
l’adozione non può aver luogo se l’Autorità Centrale dello Stato d’origine non e stata debitamente informata circa i nuovi genitori adottivi;
c – come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il suo interesse lo richiede.
2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua età e della sua maturità, sarà consultato e, se del caso, sarà ottenuto il suo consenso sulle misure da prendere in conformità al presente articolo.
Art. 22
1. Le funzioni conferite all’Autorità Centrale dal presente capitolo possono essere esercitate da autorità pubbliche o da organismi abilitati in conformità alle norme contenute nel capitolo III, nella misura consentita dalle leggi del suo Stato.
2. Qualunque Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le funzioni conferite all’Autorità Centrale in virtù degli Articoli da 15 a 21 possono esser esercitate altresì in tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo delle autorità statali competenti, da organismi o persone che:
a – soddisfino le condizioni di moralità, di competenza professionale, d’esperienza e di responsabilità richieste dallo Stato medesimo; e
b – siano, per integrità morale e formazione od esperienza, qualificate ad agire nel campo dell’adozione internazionale.
3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2, comunica regolarmente all’Ufficio Permanente della Conferenza de l’Aja di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle persone interessati.
4. Uno Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo territorio possono aver luogo solo se le funzioni conferite alle Autorità Centrali sono esercitate in conformità al primo comma.
5. Anche se è stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte sotto la responsabilità dell’Autorità Centrale o di altre autorità o organismi, in conformità al primo comma.
CAPITOLO V – RICONOSCIMENTO ED EFFETTI DELL’ADOZIONE
Art. 23
1. L’adozione certificata conforme alla Convenzione, dall’autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, e riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il certificato indica quando e da chi i consensi indicati all’Art. 17, lettera c, sono stati prestati.
2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, notifica al depositario della Convenzione l’identità e le funzioni dell’autorità o delle autorità che, in tale Stato, sono competenti a rilasciare il certificato. Notifica, altresì, qualsiasi modifica nella designazione di queste autorità.
Art. 24
Il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa e manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore.
Art. 25
Ogni Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione di non essere tenuto a riconoscere, in base a questa, le adozioni fatte in conformità ad un accordo concluso in applicazione dell’art. 39, comma 2.
Art. 26
1. Il riconoscimento dell’adozione comporta quello:
a – del legame giuridico di filiazione tra il minore ed i suoi genitori adottivi;
b – della responsabilità parentale dei genitori adottivi nei confronti del minore;
c – della cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore, sua madre e suo padre, se l’adozione produce questo effetto nello Stato contraente in cui ha avuto luogo.
2. Se l’adozione ha l’effetto di porre fine ad un legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore ed i suoi genitori, il minore gode nello Stato di accoglienza ed in ogni altro Stato contraente in cui l’adozione è riconosciuta, di diritti equivalenti a quelli risultanti da un’adozione che produca tale effetto in ciascuno di questi stati.
3. I commi precedenti non pregiudicano l’applicazione di qualunque disposizione più favorevole al minore, in vigore nello Stato contraente che riconosce l’adozione.
Art. 27
1. L’adozione fatta nello Stato d’origine, se non ha per effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione, può essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in conformità alla Convenzione, in una adozione che produce questo effetto,
a – se l’ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo consente; e
b – se i consensi previsti dall’articolo 4, lettere c) e d), sono stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione.
2. Alla decisione di conversione dell’adozione si applica l’articolo 23.
CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 28
La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d’origine, che richiedono che l’adozione di un minore residente abitualmente in tale Stato deve aver luogo nel suo territorio o che proibisca l’affidamento del minore nello Stato di accoglienza o il suo trasferimento verso questo Stato prima dell’adozione.
Art. 29
Nessun contatto può aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni previste dell’articolo 4, lettere da a) a c), e dell’articolo 5 lettera a), salvo se l’adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dall’autorità competente dello Stato d’origine.
Art. 30
1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all’identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.
2. Le medesime autorità assicurano l’accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l’assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.
Art. 31
Salvo quanto previsto dall’art. 30, i dati personali raccolti o trasmessi in conformità alla Convenzione, in particolare quelli indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.
Art. 32
1. Non e consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale.
2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell’adozione.
3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell’adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.
Art. 33
Quando un’autorità competente constata che una disposizione della Convenzione è stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne informa subito l’Autorità Centrale dello Stato cui essa appartiene.
L’Autorità Centrale ha la responsabilità di curare che siano applicate le misure opportune.
Art. 34
Se l’Autorità competente dello Stato destinatario di un documento lo richiede, questo deve essere tradotto, con certificazione di conformità all’originale. Le spese di traduzione, salvo se diversamente stabilito, sono a carico dei futuri genitori adottivi.
Art. 35
Le autorità competenti degli Stati contraenti trattano le procedure di adozione in modo sollecito.
Art. 36
Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili in differenti unita territoriali:
a – qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato s’intende fatto alla residenza abituale in una unità territoriale di questo Stato ;
b – qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s’intende fatto alla legge in vigore nell’unita territoriale pertinente:
c – qualsiasi riferimento alle autorità competenti o alle autorità pubbliche dello Stato s’intende fatto alle autorità abilitate ad agire nell’unita territoriale pertinente;
d – qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello Stato s’intende fatto agli organismi abilitati nell’unità territoriale pertinente.
Art. 37
Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato s’intende fatto al sistema di diritto indicato dall’ordinamento dello Stato medesimo.
Art. 38
Uno Stato in cui diverse unità territoriali abbiano proprie regole giuridiche in materia di adozione, non e tenuto ad applicare la Convenzione, qualora uno Stato con ordinamento giuridico unitario non fosse tenuta ad applicarla.
Art. 39
1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai quali degli Stati contraenti siano Parti e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia diversamente dichiarato dagli Stati Parti di tali strumenti.
2. Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più degli altri Stati contraenti, accordi tendenti a favorire l’applicazione della Convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi possono derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili accordi ne trasmettono una copia al depositario della Convenzione.
Art. 40
Non e ammessa alcuna riserva alla Convenzione.
Art. 41
La Convenzione è applicabile in ogni caso in cui la domanda, prevista dall’art. 14, sia pervenuta in epoca successiva all’entrata in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza ed in quello d’origine.
Art. 42
Il Segretario Generale della Conferenza de l’Aja di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale, al fine di valutare il funzionamento pratico della Convenzione.
CAPITOLO VII – CLAUSOLE FINALI
Art. 43
1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza de l’Aia di diritto internazionale privato al momento della Diciassettesima Sessione e degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.
2. Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.
Art. 44
1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 46, comma 1.
2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.
3. L’adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei confronti Gi essa nel termine di sei mesi dalla ricezione della notifica prevista dall’art. 48, lettera b). Tale eventuale obiezione potrà altresì essere sollevata da qualsiasi Stato al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della Convenzione, successive all’adesione. Tali obiezioni vanno notificate al depositario.
Art. 45
1. Uno Stato che comprende due o più unita territoriali, nelle quali differenti ordinamenti giuridici si applicano alle materie contemplate dalla presente Convenzione, può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unità territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse, e può in qualsiasi momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova.
2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano espressamente le unita territoriali in cui la Convenzione si applica.
3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si applica a tutte le unita territoriali di detto Stato.
Art. 46
1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o d’approvazione previsto dall’articolo 43.
2. In seguito la Convenzione entrerà in vigore:
a – per ogni Stato che la ratifica, l’accetta o l’approva posteriormente, o che vi aderisce, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o di adesione;
b – per le unità territoriali cui la Convenzione sia stata estesa in conformità all’articolo 45, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in detto articolo.
Art. 47
1. Ogni Stato Parte alla Convenzione può denunciarla mediante notifica indirizzata per iscritto al depositario.
2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se è specificato nella notifica un periodo più lungo perché abbia efficacia la denuncia, questa avrà effetto allo scadere del periodo in questione, dopo la data di ricevimento della notifica
Art. 48
Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato, agli altri Stati che hanno partecipato alla Diciassettesima Sessione, e agli Stati che hanno aderito in conformità alle disposizioni dell’articolo 44:
a – le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni indicate all’articolo 43;
b – le adesioni e le obiezioni alle adesioni indicate all’articolo 44;
c – la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell’articolo 46;
d – le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli articoli 22, 23, 25 e 45;
e – gli accordi menzionati all’articolo 39;
f – le denunce previste dall’articolo 47.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a L’Aia, il 29 maggio 1993, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia certificata conforme sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascun Stato che era Membro della Conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato al momento della diciassettesima Sessione.
Nessuno ti regala niente, noi sì
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