Non profit
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione
di Redazione
CONVENZIONE DI WASHINGTON
Testo integrale della Cites
CONVENZIONE
Sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
Gli stati contraenti,
riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche costituiscono, per la loro bellezza e per la loro
varietà, un elemento che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;
coscienti del valore sempre crescendo, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo
ed economico, della fauna e della flora selvatiche;
riconoscendo che i popoli degli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro
fauna e della flora selvatica;
riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate
specie della fauna e della flora selvatica contro un eccessivo sfruttamento a seguito del
commercio internazionale;
convinti che si devono prendere durgenza delle misure a questo scopo;
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione, e salvo che il contesto richieda unaltra interpretazione, le
espressioni seguenti significano:
(a) «Specie»: ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e
geograficamente isolato;
(b) «Specimen»:
(i) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti;
(ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte nelle Appendici I e II, ogni parte oppure ogni
prodotto ottenuto dallanimale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte
nellAppendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dallanimale, facilmente identificabili,
quando sono menzionati nella suddetta Appendice;
(iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte nellAppendice I, ogni parte oppure ogni prodotto
ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nellAppendice
II o nellAppendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili,
quando sono menzionati nelle suddette Appendici;
* Traduzione non ufficiale. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione (inglese, francese, tedesco)
(c) «Commercio»: lesportazione, la riesportazione, limportazione e lintroduzione con provenienza
dal mare;
(d) «Riesportazione»: lesportazione di qualunque specimen precedentemente importato;
(e) «Introduzione con provenienza dal mare»: il trasporto, in uno Stato, di specimens di specie
che sono stati presi nellambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato;
(f) «Autorità scientifica»: unautorità scientifica nazionale designata conformemente allarticolo IX;
(g) «Autorità Amministrativa»: unautorità amministrativa nazionale designata conformemente
allarticolo IX;
(h) «Parte»: uno Stato per il quale la presente Convenzione è entrata in vigore.
ARTICOLO II
Principi fondamentali
1. LAppendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe
esistere unazione del commercio. Il commercio degli specimens di tali specie deve essere sottomesso
ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in
pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.
2. LAppendice II comprende:
(a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale,
potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse
sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile
con la loro sopravvivenza;
(b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace
il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte nellAppendice II in applicazione
al capoverso a).
3. LAppendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di una sua
competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento,
e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.
4. Le Parti non permetteranno il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle Appendici I,
II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.
ARTICOLO III
Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nellAppendice I
1. Ogni commercio di specimens di una specie iscritta nellAppendice I dovrà essere conforme alle
disposizioni del presente Articolo.
2. Lesportazione di uno specimen di una specie iscritta nellAppendice I sarà soggetta alla preventiva
concessione e presentazione di un permesso di esportazione, il quale permesso sarà concesso
soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti:
(a) unAutorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione
non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
(b) unAutorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato
ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore
in questo Stato;
(c) unAutorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen
vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di
maltrattamenti;
(d) unAutorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che un permesso di importazione
è stato accordato per il suddetto specimens.
3. Limportazione di uno specimen di una specie iscritta nellAppendice I sarà soggetta alla preventiva
concessione presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione
oppure un certificato di riesportazione. Un permesso di importazione deve soddisfare alle
condizioni seguenti :
(a) unAutorità scientifica dello Stato di importazione avrà emesso il parere che gli scopi
dellimportazione non nuociono alla sopravvivenza della detta specie;
(b) unAutorità scientifica dello Stato di importazione avrà la prova che, nel caso di uno specimen
vivente, il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo
con cura;
(c) unAutorità amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo specimen non sarà utilizzato
per fini principalmente commerciali.
4. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nellAppendice I sarà soggetta alla preventiva
concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve
soddisfare alle condizioni seguenti:
(a) unAutorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato
importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
(b) unAutorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen
vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare rischi di ferite, di malattie, o di
maltrattamenti;
(c) unAutorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che un permesso di i mportazione
è stato accordato per qualunque specimen vivente.
5. Lintroduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nellAppendice I
sarà soggettata alla preventiva concessione di un certificato da parte dellAutorità Amministrativa
dello Stato, nel quel lo specimen è stato introdotto. Il detto certificato dovrà soddisfare alle condizioni
seguenti:
(a) unAutorità scientifica dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà emesso il parere
che lintroduzione nuoce alla sopravvivenza della detta specie;
(b) unAutorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che
nel caso di uno specimen vivente il destinatario ha le installazioni adeguate per conservarlo e
trattarlo con cura;
(c) unAutorità amministrativa dello Stato, nel quel lo specimen è stato introdotto, avrà la prova che
lo specimen stesso non sarà utilizzato a fini principalmente commerciali.
ARTICOLO IV
Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nellAppendice II
1. Qualunque commercio di specimen di una specie iscritta nellAppendice II deve essere conforme
alle disposizioni del presente Articolo.
2. Lesportazione di uno specimen di una specie iscritta nellAppendice II sarà soggetta alla preventiva
concessione e presentazione di un permesso di esportazione. Questo permesso deve
soddisfare alle condizioni seguenti:
(a) unAutorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione
non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
(b) unAutorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato
ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore
in questo Stato;
(c) unAutorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen
vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di
maltrattamenti;
3. Per ognuna delle Parti, unAutorità scientifica sorveglierà in maniera continua la concessione,
ad opera della medesima parte, dei permessi di esportazione per gli specimen di specie iscritte
allAppendice II, come pure le esportazioni reali di questi specimens. Quando unautorità scientifica
determinerà che lesportazione di specimen di una qualunque di queste specie deve essere limitata
allo scopo di conservarla, in tutto il suo habitat, ad un livello compatibile con la sua funzione negli
ecosistemi in cui si trova, e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe
liscrizione della detta specie nellAppendice I, essa informerà lAutorità amministrativa competente
comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione
per il commercio degli specimens della setta specie.
4. Limportazione di uno specimen di una specie iscritta nellAppendice II sarà soggettata alla preventiva
presentazione sia di un permesso di esportazione, sia di un certificato di riesportazione.
5. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nellAppendice II sarà soggettata alla
preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve
soddisfare alle condizioni seguenti:
(a) unAutorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato
importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
(b) unAutorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen
vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di
maltrattamenti.
6. Lintroduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nellAppendice
II sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dallAutorità amministrativa
dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto. Il detto certificato deve soddisfare alle condizioni
seguenti:
(a) unAutorità scientifica dello Stato nel quale detto specimen è stato introdotto avrà emesso il parere
che lintroduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;
(b) unAutorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che
qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di
ferite, di malattie, o di maltrattamenti.
7. I certificati di cui al paragrafo 6 più sopra possono essere concessi, su parere dellAutorità
scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorità scientifiche nazionali, e se del caso, con
autorità scientifiche internazionali, per il numero totale di specimen di cui è autorizzata
lintroduzione durante periodi non superiori a un anno.
ARTICOLO V
Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nellAppendice III
1. Qualunque commercio di specimen di una specie iscritta nellAppendice III deve essere conforme
alle disposizioni del presente Articolo.
2. Lesportazione di uno specimen di una specie iscritta nellAppendice III da perte di qualunque
Stato, che ha iscritto la detta specie nellAppendice III sarà soggetta alla preventiva concessione e
presentazione di un permesso di esportazione che dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:
(a) unAutorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato
ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore
in questo Stato;
(b) unAutorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen
vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie, o di
maltrattamenti;
3. Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo, limportazione di qualunque specimen
di una specie iscritta nellAppendice III sarà soggetta alla presentazione preventiva di un certificato
di origine, e, nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta
specie nellAppendice III, di u permesso di esportazione.
4. Quando si tratta di una riesportazione, un certificato emesso dallAutorità amministrativa dello
Stato di riesportazione, che precisi che lo specimen è stato trasformato in questo Stato, oppure
che verrà riesportato, costituirà prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente
Convenzione sono state rispettate per gli specimens in questione.
ARTICOLO VI
Permessi e certificati
1. I permessi e certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere
conformi alle disposizioni del presente Articolo.
2. Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto
nellAppendice IV; esso non sarà valevole per lesportazione che per un periodo di sei mesi dalla
data del rilascio.
3. Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo delle presente Convenzione; contiene
il nome e il timbro dellAutorità amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito
dalla Autorità amministrativa.
4. Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da unAutorità amministrativa deve
essere chiaramente marcata come copia e non può essere utilizzata al posto delloriginale di un
permesso o di un certificato, a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia.
5. Si richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens.
6. UnAutorità amministrativa dello Stato di importazione di qualunque specimen annullerà e conserverà
il permesso di esportazione o certificato di esportazione e qualsiasi permesso di importazione
corrispondente presentato in relazione allimportazione del detto specimen.
7. Quando ciò sia fattibile e appropriato, unAutorità amministrativa potrà fissare una marca su
qualunque specimen per facilitarne lidentificazione. A tale scopo, marca significa qualunque impressione
o stampiglia indelebile, sigillo a piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno specimen,
e tale marca sarà studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di
persone non autorizzate sia resa più difficile possibile.
ARTICOLO VII
Esenzioni e altre Disposizioni speciali in relazione al commercio
1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno al transito o trasbordo di specimen
attraverso il territorio, o nel territorio, di una Parte mentre gli specimens restano sotto controllo doganale.
2. Quando unAutorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato
che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni
della presente Convenzione rispetto a detto specimen, le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si
applicheranno a questo specimen se la detta Autorità emette un certificato a tale effetto.
3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno a specimens che siano articoli personali
o di uso domestico. Queste deroghe tuttavia non si applicheranno nei seguenti casi:
(a) nel caso di specimens iscritti nellAppendice I, se i medesimi furono acquisiti dal proprietario
fuori del suo Stato di normale residenza e vengano importati in questo Stato; oppure
(b) nel caso di specimens iscritti nellAppendice II:
(i) se i medesimi furono acquistati dal proprietario fuori del suo Stato do normale residenza e
in uno Stato nel cui ambiente selvatico si è verificata la cattura o la raccolta;
(ii) se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;
(iii) Lo Stato nel quale si è verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un
permesso di esportazione prima di qualsiasi esportazione di detti specimens;
a meno che unautorità amministrativa non abbia verificato che gli specimens furono acquisiti
prima che le disposizioni della presente Convenzione entrassero in vigore rispetto a tale
specimen.
4. Gli specimens di una specie animale iscritta nellAppendice I e allevati in cattività per fini commerciali,
o di una specie vegetale iscritta nellAppendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali,
saranno considerati specimens delle specie iscritte nellAppendice II.
5. Quando unAutorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque
specimen di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque specimen di una specie
vegetale è stato riprodotto artificialmente, o che si tratta di una parte di un tale animale o di una
tale pianta, o di uno dei suoi prodotti, un certificato di questa Autorità amministrativa a tale effetto
sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli Articoli III,
IV e V.
6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicheranno al prestito, donazione o interscambio
non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrati da unAutorità
amministrativa del loro Stato, relativamente a specimens da erbario, altri specimens conservati,
disseccati o inglobati da museo, e materiali di piante vive che portino unetichetta emessa o approvata
da unAutorità amministrativa.
7. UnAutorità amministrativa di qualunque Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti degli
Articoli III, IV e V, e permettere il movimento, senza permessi o certificati, di specimens che formino
parte di un giardino zoologico, circo, collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre
itineranti, a condizione che:
(a) l’esportatore o importatore dichiari le caratteristiche complete di questi specimens allAutorità
amministrativa;
(b) i detti specimens rientrino nelle categorie specificate al paragrafo 2 o 5 del presente Articolo;
(c) lAutorità amministrativa abbia verificato che qualunque specimen vivente venga trasportato e
curato in maniera tale che si riduca al minimo il rischio di ferite, di malattie o maltrattamenti.
ARTICOLO VIII
Misure che dovranno essere prese dalle parti
1. Le Parti adotteranno le misure appropriate in vista dellapplicazione delle disposizioni della presente
Convenzione e per proibire il commercio di specimens in violazione delle medesime. Queste
misure comprenderanno:
(a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali specimens;
(b) la confisca o il rinvio allo Stato esportatore degli specimens in questione.
2. Oltre alle misure prese in conformità al paragrafi 1 del presente Articolo, qualunque Parte potrà.
Quando le reputi necessario, prevedere una qualunque procedura di rimborso interno per le spese
incontrate a seguito della confisca di uno specimen acquisito in violazione delle misure prese in
applicazione della presente Convenzione.
3. Per quanto possibile, le Parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli specimens
siano eseguite con un minimo di dilazione. Allo scopo di facilitare queste formalità, ognuna
delle Parti dovrà designare dei porti di uscita e dei porti dentrata dove gli specimens dovranno essere
presentati per essere sdoganati. Del pari le Parti dovranno verificare che ogni specimen vivo,
durante qualunque periodo di transito, permanenza o trasporto, sia adeguatamente trattato, allo
scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.
4. Nel caso di confisca di uno specimen vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo 1
del presente Articolo:
(a) lo specimen sarà affidato ad una Autorità amministrativa dello Stato che effettua la confisca;
(b) lAutorità amministrativa, dopo una consultazione con lo Stato di esportazione, rimanderà lo
specimen al suddetto Stato a spese del medesimo, oppure ad un Centro di osservazione e
salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta Autorità amministrativa appropriato e
compatibile con gli scopi della presente Convenzione; e
(c) lAutorità amministrativa potrà ottenere il consiglio di unAutorità scientif ica, oppure, quando lo
riterrà desiderabile, potrà consultarsi con la Segreteria, allo scopo di facilitare la decisione da
prendersi in conformità col capoverso b) del presente paragrafo, comprendendosi in ciò la scelta
del Centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo.
5. Un Centro di osservazione e salvaguardia come definito dal paragrafo 4 del presente Articolo, è
unistituzione designata da unAutorità amministrativa per avere cura degli specimens viventi, specialmente
di quelli che fossero stati confiscati.
6. Ognuna delle Parti dovrà tenere registri relativi al commercio di specimen delle specie iscritte
nelle Appendici I, II e III i quali registri dovranno contenere:
(a) i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori; e
(b) il numero e la natura dei permessi e dei certificati emessi; gli Stati con i quali si è verificato il
detto commercio; le quantità e i tipi di specimens, i nomi delle specie iscritti nelle Appendici I, II
e III, e se nel caso, la grandezza e il sesso dei detti specimens.
7. Ognuna delle Parti preparerà e trasmetterà alla Segreteria rapporti periodici in merito
allapplicazione delle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare:
(a) un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso b)
da paragrafo 6 del presente Articolo; e
(b) un rapporto biennale in merito alle misure legislative, regolamentari e amministrative adottate
al fine di adempiere alle disposizioni della presente Convenzione.
8. Le informazioni, alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente Articolo saranno disponibili per
il pubblico nella misura in cui ciò non è incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari
della Parte interessata.
ARTICOLO IX
Autorità amministrative e scientifiche
1. Ai fini della presente Convenzione, ognuna delle arti designerà:
(a) una o più Autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati il nome della
detta Parte; e
(b) una o più Autorità scientifiche.
2. Al momento del deposito degli istrumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni
Stato comunicherà al Governo depositario il nome e lindirizzo dellAutorità amministrativa aut orizzata
per comunicare con le Parti e con la Segreteria.
3. Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente Articolo sarà
comunicata alla Segreteria della Parte corrispondente, allo scopo di far sì che venga trasmessa a
tutte le rimanenti Parti.
4. Su domanda della Segreteria o di qualunque Autorità amministrativa designata in conformità col
paragrafo 2 del presente Articolo, lAutorità amministrativa designata da una Parte trasmetterà
modelli di timbri, sigilli e altri mezzi per autenticare permessi o certificati.
ARTICOLO X
Commercio con Stati che non sono Parti della Convenzione
Nel caso di unesportazione o riesportazione con destinazione che non è Parte della presente
Convenzione, oppure di unimportazione con provenienza da un tale Stato, le Parti possono, invece
dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare dei documenti simili,
rilasciate dalle Autorità competenti di tale Stato; questi documenti devono, per la parte essenziale,
conformarsi alle condizioni richieste per la concessione di permessi e certificato di cui alla presente
Convenzione.
ARTICOLO XI
Conferenza delle Parti
1. La Segreteria convocherà una Conferenza delle Parti non più tardi di due anni dallentrata in vigore
della presente Convenzione.
2. Successivamente, la Segreteria convocherà riunioni ordinarie della Conferenza almeno una volta
ogni due anni, a meno che la Conferenza decida altrimenti, nonché riunioni straordinarie in
qualsiasi momento, si domanda, per iscritto, di almeno un terzo delle Parti.
3. Nelle riunioni ordinarie e straordinarie della Conferenza, le Parti esamineranno lapplicazione
della presente Convenzione e potranno:
(a) adottare qualunque misura necessaria per facilitare il disimpegno delle funzioni della Segreteria;
(b) considerare e adottare emendamenti alle Appendici I e II in conformità con quanto dispone
lArticolo XV;
(c) analizzare il progresso realizzato nella restaurazione e conservazione delle specie iscritte nelle
Appendici I, II e III;
(d) ricevere e considerare le informazioni presentate dalla Segreteria o da qualcuna delle Parti; e
(e) se del caso, formulare raccomandazioni destinate a migliorare lefficacia della presente Convenzione.
4. In ogni riunione ordinaria della Conferenza, le Parti potranno determinare la data e la sede della
successiva riunione ordinaria che si terrà in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 del presente
Articolo.
5. In qualunque riunione, le Parti potranno determinare e adottare regole di procedimento per la
riunione stessa;
6. Le Nazioni Unite, i relativi Organismi specializzati per lenergia atomica, come pure qualsiasi
Stato non facente parte della presente Convenzione, potranno essere rappresentanti nelle riunioni
della Conferenza per mezzo di osservatori che avranno diritto a partecipare senza voto.
7. Qualunque organismo o ente tecnicamente qualificato nella protezione, preservazione o amministrazione
della fauna e della flora selvatiche e che sia compreso in una qualsiasi delle categorie
menzionate in seguito potrà comunicare alla Segreteria il suo desiderio di essere rappresentato da
parte di un osservatore alle riunioni della Conferenza, e vi sarà ammesso salvo che vi si oppongano
almeno un terzo delle Parti presenti:
(a) organismi o enti internazionali, sia governativi che non governativi nazionali; e
(b) organismi o enti nazionali non governativi che sono stati autorizzati a questo scopo dallo Stato
in cui sono domiciliati.
Una volta ammessi, questi osservatori avranno il diritto di partecipare senza voto ai lavori della riunione.
ARTICOLO XII
La Segreteria
1. Allentrata in vigore della presente Convenzione, il Direttore esecutivo del programma delle Nazioni
Unite per lAmbiente fornirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudicherà opportuno, il Direttore
esecutivo potrà essere aiutato da organismi o enti internazionali o nazionali, governativi o
non governativi, con competenza tecnica nella protezione, conservazione e amministrazione della
fauna e della flora selvatiche.
2. Le funzioni della Segreteria comprenderanno le seguenti:
(a) organizzare le Conferenze delle Parti e prestar loro il necessari servizi;
(b) disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità con gli articoli XV e XVI della presente
Costituzione;
(c) realizzare studi scientifici e tecnici, in conformità con programmi autorizzati dalla Conferenza
delle Parti, che contribuiscano alla migliore applicazione della presente Convenzione, compresi
studi connessi con le norme relative alladeguata preparazione e imparco di specimens viventi
e ai mezzi per la loro identificazione;
(d) studiare le informazioni delle Parti nonché i rapporti delle medesime e richiedere ad esse qualunque
informazione addizionale che da questo punto di vista fosse necessaria per assicurare
la migliore applicazione della presente Convenzione;
(e) segnalare allattenzione delle Parti qualunque questione connessa con gli scopi della presente
Convenzione;
(f) pubblicare periodicamente, e distribuire alle Parti, edizioni revisionate delle Appendici I, II e III,
oltre a qualunque altra informazione che potesse facilitare lidentificazione di specimens delle
specie comprese nelle suddette Appendici;
(g) preparare rapporti annuali per le Parti in merito alle attività della Segreteria e sullapplicazione
della presente Convenzione, oltre a tutti gli altri rapporti i informazioni che venissero richiesti
dalle Parti;
(h) formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della presente
Convenzione, compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica; e
(i) disimpegnare qualunque altra funzione che le fosse affidata dalle Parti.
ARTICOLO XIII
Misure internazionali
1. Quando la Segreteria, in base ad informazione ricevuta, si troverà a considerare che una qualunque
specie iscritta nelle Appendice I e II è minacciata da commercio di specimens di detta specie,
oppure che le disposizioni della presente Convenzione non vengono applicate in maniera efficace,
la Segreteria comunicherà questa informazione allAutorità amministrativa autorizzata dalla
Parte o delle Parti interessate.
2. Quando una Parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo I del presente Articolo,
essa informerà, il più rapidamente possibile e nella misura in cui la legislazione lo permette, la Segreteria
di tutti i fatti a ciò connessi, e se del caso proporrà misure correttive. Quando la Parte stimerà
che occorre procedere ad uninchiesta, la stessa potrà essere eseguita da una o più persone
espressamente autorizzate dalla rispettiva Parte.
3. Le informazioni fornite dalla Parte o procedenti da uninchiesta fatta in conformità con quanto
previsto al paragrafo 2 del presente Articolo, sarà esaminata dalla seguente Conferenza delle Parti,
la quale potrà formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna.
ARTICOLO XIV
Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali
1. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle Parti di
adottare:
(a) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio, cattura, possesso o trasporto di
specimens di specie incluse nelle Appendici I, II e III, misure che possono arrivare fino
allinterdizione completa; oppure
(b) misure interne che limitino o proibiscano il commercio, la cattura, il possesso o il trasporto di
specie non incluse nelle Appendici I, II e III
2. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in modo alcuno le disposizioni di
qualunque misura interna o le obbligazioni delle Parti derivanti da un trattato, convenzione o accordo
internazionale relativi ad altri aspetti del commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens,
già in vigore o con entrata in vigore posteriore per qualunque delle Parti, ivi comprese alle
dogane, la salute pubblica o le quarantene di vegetali o animali.
3. Le disposizioni della presente Convenzione non lederanno in alcun modo le disposizioni o obbligazioni
derivanti dai trattati, convenzioni o accordi internazionali, conclusi fra Stati e che creano
ununione o accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune
rispetto allesterno che sopprime le barrire doganali interne fra le Parti rispettive in quanto si riferiscono
al commercio fra Stati membri di questa unione o accordo.
4. Uno Stato Parte della presente Convenzione, che è anche parte di un altro trattato, di unaltra
Convenzione o di un altro accordo internazionale, in vigore al momento dellentrata in vigore della
presente Convenzione, e le cui disposizioni accordano una protezione alle specie marine iscritte
nellAppendice II, sarà liberato dagli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della presente
Convenzione per ciò che concerne il commerci degli specimens di specie iscritte
nellAppendice II catturati da navi immatricolate in questo Stato e conformante alle disposizioni del
detto trattato, della detta convenzione o del detto accordo internazionale.
5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, per
lesportazione duno specimen catturato in conformità col paragrafo 4 del presente Articolo si richiederà
soltanto un certificato di unAutorità amministrativa dello Stato dove avviene
lintroduzione, che attesti che lo specimen è stato catturato in conformità alle disposizioni dei trattati,
convenzioni o accordi internazionali relativi.
6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e lo sviluppo
progressivo del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare,
convocata in conformità alla Risoluzione 2750 C (XXV) dellAssemblea Generale delle Nazioni Unite,
né le rivendicazioni e tesi giuridiche presenti o future di qualunque Stato relativamente al diritto
del mare, e alla natura ed ala estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che
esso esercita sulle navi che battono la sua bandiera.
ARTICOLO XV
Emendamenti delle Appendici I e II
1. Nelle riunioni della Conferenza delle Parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione
alladozione di emendamenti alle Appendici I e II:
(a) Qualunque Parte potrà proporre emendamenti delle Appendici I e II per la discussione alla seguente
riunione. Il testo dellemendamento proposto dovrà essere comunicato alla Segreteria
con un anticipo non inferiore a 150 giorni rispetto alla data della riunione. La Segreteria si consulterà
con le rimanenti Parti o Enti interessati in conformità con quanto disposto nei capoversi
(b) e (c) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunicherà le risposte a tutte le Parti al più
tardi 30 giorni prima della riunione.
(b) Gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.
A questo fine, «Parti presenti e votanti» significa Parti presenti che emettono un voto affermativo
o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due
terzi richiesta per ladozione dellemendamento.
(c) Gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le Parti 90 giorni dopo la
riunione, con eccezione delle Parti che formuleranno riserve in conformità al paragrafo 3 del
presente Articolo.
2. In relazione agli emendamenti alle Appendici I e II presentati nellintervallo fra due riunioni della
Conferenza delle Parti, si applicheranno le seguenti disposizioni:
(a) Qualunque Parte potrà proporre emendamenti delle Appendici I e II affinché siano esaminati
nellintervallo fra due riunioni della Conferenza, mediante il procedimento per corrispondenza
enunciato nel presente paragrafo.
(b) Per ciò che si riferisce alle specie marine, la Segreteria, allatto di ricevere il testo
dellemendamento proposto lo comunicherà immediatamente a tutte le Parti. Inoltre si consulterà
con gli Enti intergovernativi che ebbero una qualunque funzione in relazione alle dette
specie, particolarmente allo scopo di ottenere qualunque informazione scientifica che si possa
avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte
dei detti Enti. La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti, nel più breve tempo possibile, le opinioni
espresse e i dati forniti dai suddetti Enti, aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni.
(c) Per ciò che si riferisce alle specie non marine, la Segreteria, allatto di ricevere il testo
dellemendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le Parti e successivamente,
nel più breve tempo possibile, comunicherà a tutte le Parti le proprie raccomandazioni a riguardo.
(d) Qualunque Parte, entro 60 giorni dopo la data nella quale la Segreteria avrà comunicato le sue
raccomandazioni in conformità ai capoversi (b) e (c) del presente paragrafo, potrà trasmettere
alla Segreteria i suoi propri commenti sullemendamento proposto, assieme a tutti i dati scientifici
relativi ad ogni altra informazione.
(e) La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti, nel più breve tempo possibili, tutte le risposte ricevute,
insieme con le proprie raccomandazioni.
(f) Se la Segreteria non riceverà nessuna obiezione allemendamento proposto nei 30 giorni decorrenti
dalla data in cui essa comunicò le risposte ricevute conformemente alle disposizioni
del capoverso (e) del presente paragrafo , lemendamento entrerà in vigore 90 giorni dopo per
tutte le Parti, con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformità al paragrafo
3 del presente Articolo.
(g) Se la Segreteria riceverà unobiezione da qualunque Parte, lemendamento sarà messo in votazione
per corrispondenza in conformità alle disposizioni dei capoversi (h) , (i) e (j) del presente
paragrafo.
(h) La Segreteria notificherà tutte le Parti che è stata ricevuta unobiezione.
(i) Salvo che la Segreteria riceverà voti favorevoli, contrari o astenuti di almeno la metà delle Parti
entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformità al capoverso (h) del presente paragrafo,
lemendamento proposto sarà trasmesso alla seguente riunione della Conferenza delle
Parti.
(j) Nel caso in cui i voti ricevuti rappresentano almeno la metà delle Parti, lemendamento proposto
sarà adottato con una maggiorazione di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o
contro.
(k) La Segreteria notificherà a tutte le Parti il risultato della votazione.
(l) Se si adotterà lemendamento proposto esso entrerà in vigore per tutte le Parti 90 giorno dopo
la data in cui la Segreteria notifica la sua adozione, salvo per le Parti che formuleranno riserve
in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.
3. Nel periodo di tempo di 90 giorni previsto al capoverso (c) del paragrafo 1 o nel capoverso (l)
del paragrafo 2 del presente Articolo, qualunque Parte potrà formulare una riserva a detto emendamento
mediante notifica scritta al Governo depositario. Finché non ritirerà la sua riserva, la Parte
sarà considerata come non facente parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il
commercio della specie relativa.
ARTICOLO XVI
Appendice III e i suoi emendamenti
1. Qualunque Parte potrà, in qualunque momento, inviare alla Segretaria una lista di specie che
essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel paragrafo
3 dellArticolo II. NellAppendice III si includeranno il nome scientifico della specie presentata
e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali, specificato rispetto alla detta specie ai fini
del capoverso (b) dellArticolo I.
2. La Segreteria comunicherà alle Parti, il più rapidamente possibile dopo averle ricevute, le liste
presentate in applicazione alle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo. La lista entrerà in
vigore come parte dellAppendice III 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione
della detta lista, qualunque Parte può, a mezzo notifica per iscritto al Governo depositario,
formulare una riserva in merito a qualunque specie, a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto
a partire dagli animali o vegetali appartenenti detta specie. Finché tale riserva non è ritirata
, lo Stato rispettivo sarà considerato come non facente parte della presente Convenzione in merito
al commercio della specie, parte o derivato di cui si tratta.
3. Qualunque Parte che invia una lista di specie da iscrivere nellAppendice III, potrà ritirare qualunque
specie dalla detta lista in qualunque momento, mediante notifica alla Segreteria la quale
comunicherà detto ritiro a tutte le Parti. Il ritiro entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detta not ifica.
4. Qualunque Parte che presenti una lista conforme alle disposizioni del paragrafi 1 del presente
Articolo, consegnerà alla Segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla protezione
di detta specie insieme con le interpretazioni che la Parte considera appropriate o che
possono essere richieste dalla Segreteria. La Parte, durante il periodo nel quale la specie in questione
si trova inclusa nellAppendice III, comunicherà qualunque emendamento o variazione alle
suddette leggi e ai suddetti regolamenti, come pure qualunque nuova interpretazione, mano a mano
che vengono adottate.
ARTICOLO XVII
Emendamenti della Convenzione
1. La Segreteria dietro petizione per iscritto di almeno un terzo delle Parti, convocherà una riunione
straordinaria della Conferenza delle Parti, per discutere e adottare emendamenti alla presente
Convenzione. Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle Parti presenti
e votanti. A tale scopo, «Parti presenti e votanti» significa Parti presenti che emettono un voto
affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza di due
terzi richiesta per ladozione dellemendamento.
2. La Segreteria trasmetterà a tutte le Parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni
prima della relativa discussione da parte della Conferenza.
3. Qualunque emendamento entrerà in vigore per le Parti che laccetteranno 60 giorni dopo che
due terzi delle Parti avranno depositato presso il Governo Depositario il loro rispettivi strumenti di
accettazione dellemendamento. A partire da questa data, lemendamento entrerà in vigore per
qualunque altra Parte 60 giorni dopo che detta Parte avrà depositato il proprio strumento di accettazione
del medesimo.
ARTICOLO XVIII
Risoluzione di controversie
1. Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o più Parti in merito allinterpretazione o
allapplicazione delle disposizioni della presente Convenzione, sarà sottoposta a negoziato fra le
Parti in controversia.
2. Se la controversia non potesse essere risolta in conformità col paragrafo 1 de presente Articolo,
le Parti potranno, per mutuo consenso, sottoporre la controversia ad arbitrato in particolare alla
Corte permanete di arbitrato dellAja e le Parti che avranno così sottoposto la controversia saranno
obbligate a seguire la decisione arbitrale.
ARTICOLO XIX
Firme
La presente Convenzione sarà aperta alla firma di Washington, fino al 30 aprile 1973, e a partire
da questa data, a Berna fino al 31 dicembre 1974.
ARTICOLO XX
Ratifica, Accettazione e Approvazione
La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica,
accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Confederazione Svizzera,
che sarà il Governo depositario.
ARTICOLO XXI
Adesione
La presente Convenzione resterà indefinitamente aperta alladesione. Gli strumenti di adesione saranno
depositati presso il Governo depositario.
ARTICOLO XXII
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui sarà depositato presso
il Governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, adesione.
2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione, oppure che aderisca alla
medesima, posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione
o adesione, la Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avrà depositato il
suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
ARTICOLO XXIII
Riserve
1. La presente Convenzione non è soggetta a riserva generali. Si potranno unicamente formulare
riserve specifiche in conformità alle disposizioni del presente Articolo nonché degli Articoli XV e
XVI.
2. Qualunque Stato, allatto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione
o adesione, potrà formulare una riserva specifica relativamente a:
(a) qualunque specie compresa nelle Appendici I, II, III;
(b) qualunque parte o derivato specificato ad una specie inclusa nellAppendice III.
3. Finché una delle Parti della presente Convenzione non ritirerà la riserva dalla stessa formulata
in conformità con le disposizioni del presente Articolo, tale sarà considerato come uno Stato non
Parte della presente Convenzione, in merito al commercio della specie, parte o derivato specificato
nella detta riserva.
ARTICOLO XXIV
Denuncia
Qualunque Parte potrà denunciare in qualunque momento la presente Convenzione mediante notifica
scritta al Governo depositario. La denuncia avrà affetto 12 mesi dopo che il Governo depositario
avrà ricevuto la notificazione.
ARTICOLO XXV
Depositario
1. Loriginale della presente Convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo
sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Governo depositario, il quale invierà copie
certificate a tutti gli Stati che hanno firmato o che hanno depositato strumenti di adesione alla detta
Convenzione.
2. Il Governo depositario informerà tutti gli Stati firmatari e aderenti, e del pari la Segreteria, in merito
alle firme, ai depositi degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,
dellentrata in vigore della presente Convenzione agli emendamenti, alla formulazione e ritiro di riserve,
e alle notifiche di denuncia.
3. Quando la presente Convenzione entrerà in vigore, il Governo depositario trasmetterà una copia
certificata alla Segreteria delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformità
con lArticoli 192 della Carta delle Nazioni Unite.
In fede di che, i Plenipotenziari infrascritti debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatto a Washington, il giorno tre marzo millenovecentosettantare.
Nessuno ti regala niente, noi sì
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