Non profit
Convenzione solo se si è iscritti?
Liscrizione ai registri regionali è condizione necessaria per stipulare convenzioni tra associazioni di volontariato ed enti pubblici?
Il suo quesito è legittimo e angosciante. Solo le organizzazioni di volontariato (odv) possono legarsi in convenzione con gli enti locali e gli enti pubblici in generale?
Rendiamoci conto della portata dell?affermazione dell?art. 7 della legge quadro sul volontariato (l. 266/91), dove il legislatore esprime una volontà categorica: «Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri? e che dimostrino attitudine e capacità operativa». È facile leggere queste righe in positivo, rallegrarsi dell?ascesa delle odv all?Olimpo degli enti ?eletti? che possono fare convenzioni con il settore pubblico. Ma è altrettanto agevole e inquietante leggerle in negativo. Pensa il buon amministratore di odv: «La mia organizzazione è iscritta da cinque mesi al registro regionale omonimo, quindi devo aspettare solo un mese. L?associazione vicina di sede che non si è (o non può essere) iscritta, non avrà mai l?autorizzazione di attuare convenzioni col pubblico. Altrimenti perché mai mi farebbe osservare un periodo di quarantena come fanno gli australiani per l?accesso nel loro Paese degli animali domestici?». La conseguenza di tale ragionamento logico sarebbe che esiste fuori dalle odv registrate un territorio inaccessibile per l?ente pubblico, popolato da enti non registrati e pertanto non ammessi ad aver rapporti con l?amministrazione pubblica.
Ma così è solo in apparenza, perché nel leggere le leggi bisogna contestualizzarle e inserirle in un quadro normativo più complesso. Anche la 383/00 disciplina i rapporti delle associazioni di promozione sociale (anche qui iscritte) con gli enti pubblici all?articolo 30, fotocopia abbastanza fedele della norma sul volontariato richiamata. Anche qui si parla di termine minimo e di assicurazione infortuni e malattie degli aderenti che prestano (a qualunque titolo) le attività oggetto delle convenzioni. Si ritorna al precedente interrogativo.
A sbrogliare le questioni (e anche a complicarle) arriva il dpcm del 30 marzo 2001 che regola i sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi della l. 328/00. Il decreto definisce una serie di soggetti del Terzo settore che possono ricoprire un ruolo nella progettazione, programmazione e gestione dei servizi alla persona, ruolo regolato anche da apposite convezioni. Vi è di tutto, e, nel caso non si fosse sicuri di essere ricompresi nell?elenco, l?articolo 2 fuga ogni dubbio concludendo la chiamata con un generico«altri soggetti privati non a scopo di lucro». La complicazione finale la si legge all?articolo 3 dove per gli enti di volontariato si fa riferimento allo strumento della convenzione come regolato dalla l. 266/91. Da un lato si sostiene che qualsiasi ente anche non registrato in alcun albo può convenzionarsi, dall?altro si afferma che per il volontariato permane bisogno della registrazione e della suddetta quarantena.
Carlo Mazzini
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