Welfare

Contro manifestazioni del 4 novembre

Botta e risposta tra Chiara (donne in nero) e Alessandro Marescotti di Peacelink

di Redazione

Ieri, 4 novembre, a Piacenza, un gruppo composto da venti donne in nero, ha manifestato nella centrale piazza Cavalli, durante le cerimione/parate militari in occasione del 4 novembre. Indossavamo tutte una pettorina nera, tenuta nascosta sotto le giacche, con davanti la scritta “Fuori la guerra dalla storia” e dietro una lettera; ad un segnale che avevamo convenuto abbiamo composto una fila e, tolte le giacche, e’ apparsa la scritta “Stop alle bombe”, proprio sotto il naso di soldati, ufficiali e autorita’ varie. E’ immediatamente intervenuto il questore con altri due agenti della digos che per tre volte ci hanno intimato di sciogliere quella che hanno definito una “manifestazione non autorizzata”. Al terzo ordine ci siamo sparpagliate per la piazza, ritrovandoci dopo non molto per ricomporre nuovamente la scritta su un altro lato della piazza. Stesso intervento del questore. Abbiamo poi attraversato le vie centrali della citta’, affollate di gente, anche grazie alla giornata senza auto, riscuotendo un discreto interesse e consenso. Ciao, chiara Cara Chiara, credo che quello che ha fatto il questore di Piacenza sia un abuso e un’aperta violazione dell’art. 21 della Costituzione. Mando il tuo messaggio per conoscenza all’avvocato Giovanni Fiorino (gifiorino@libero.it) che ci ha dato consulenza a Taranto e grazie al quale abbiamo potuto manifestare (in silenzio) di fronte alle Forze Armate schierate per la celebrazione del 4 novembre senza dover subire le intimidazioni che avete subito voi. Allego le norme che il questore puoò applicare (e non mi sembra vi potesse sciogliere come ha fatto), vedi nota (1). Se fossi in voi scriverei SUBITO una lettera ai giornali: dal Manifesto, a Liberazione, a Vita, ai giornali locali. Mando quindi per conoscenza questo messaggio ad un giornalista del manifesto, Mastrandrea, a Bonacina di Vita e a Curzi di Liberazione. Ieri a Taranto abbiamo fatto una manifestazione di quelle che non si erano mai viste in piazza per il 4 novembre, almeno da noi, clicca qui per il resoconto cliccaqui La cosa che mi è rimasta impressa è stata la reazione della gente, temevamo una rivolta dai toni intolleranti e “ultrapatriottici” e invece è stata positiva. Gli spettatori della manifestazione si accostavano volentieri a noi, si avvicinavano alle bandiere della pace, e un anziano signore – uno del popolo, semplice e senza studi alle spalle ma sincero, uno che non conoscevo – mi ha detto, indicandomi la parola PACE della bandiera che avevo vicino: “Mi piace questa parola… Invece non mi piace la parora guerra”. Ciao Chiara, siete state molto brave! Alessandro Marescotti Note 1: Qui a Taranto abbiamo dovuto interpretare e conoscere a fondo le norme fasciste del 1931, qui sotto riportate, che avrebbero potuto costituire un “problema” per la riuscita della manifestazione. Le elenchiamo in breve. La disciplina è data dagli articoli 18 e 24 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e dagli articoli 19 28 del Regolamento di attuazione approvato con R.D. n.635/1940. In particolare, il T.U.L.P.S., all?articolo 18, disciplina l?obbligo del preventivo avviso al Questore, della riunione in ?luogo pubblico? ad esempio una piazza, una via. Quanto alla ?riunione?, essa è caratterizzata dalla presenza di più persone che si incontrino per un fine determinato, in ciò distinguendosi dall?assembramento e dalla semplice agglomerazione. Sul punto, la giurisprudenza di merito ha precisato che non vi è obbligo di avviso quando, per le ridottissime dimensioni della riunione, non può esservi, neppure in astratto, alcuna lesione dell?interesse dell?ordine e della sicurezza pubblica. A ciò deve aggiungersi che la Corte di Cassazione ha precisato che può esservi riunione anche in un raggruppamento di persone ?sollecitato da un appello estemporaneo?. L?art. 20 T.U.L.P.S. stabilisce che ?Quando, in occasione di riunioni – in luogo pubblico – avvengono manifestazioni o grida sediziose le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti?. L?articolo 654 cp, a sua volta, punisce, come illecito amministrativo, il comportamento di chi, in una riunione in un luogo pubblico, compie manifestazioni sediziose. Sull?aggettivo ?sediziose? la Corte di Cassazione con espresso riferimento alla riunione sediziosa ha precisato che è tale quella nella quale ?si manifesta ostilità verso la pubblica autorità?. La giurisprudenza di merito ha chiarito che l?atteggiamento è sedizioso quando ?implica ribellione ed ostilità e risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l?ordine pubblico?. Quanto allo striscione, è da ricordare la scriminante dell?articolo 4 u.c. della legge 110/1975 che esclude, dal novero delle armi ai fini delle disposizioni penali dell?articolo stesso – rubricato “Porto di armi od oggetti atti ad offendere? le aste degli striscioni utilizzati nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, sempre che gli stessi non vengano adoperati come oggetti contundenti.


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