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Contro le aziende sleali basta prendere carta e penna

Come funziona l'authority: è sufficiente una lettera, purché dettagliata ...

di Maurizio Regosa

Èl?Autorità garante della concorrenza e del mercato, in sigla Agcm, che dal 2005 (legge 49) deve occuparsi di pubblicità ingannevole o sleale, sanzionando chi promuove prodotti i cui requisiti non rispondono alla realtà. Lo può fare solo su segnalazione ed è per questo fondamentale la collaborazione di singoli cittadini, associazioni di consumatori, imprese, amministrazioni pubbliche.

Se pensate di inviare una segnalazione, ricordate che può essere in carta semplice, ma circostanziata e contenere alcune precise indicazioni: chi siete e a che titolo scrivete (se come cittadini o rappresentanti di associazioni), perché il messaggio vi pare ingannevole, su quale tv o radio o su quale giornale lo avete visto o sentito. In particolare vanno indicati gli elementi di presunta ingannevolezza, che possono riguardare vari aspetti: dalla non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato, all?uso improprio di parole come «garantito», «garanzia»; dalle caratteristiche dei prodotti presentati che abusano della credulità dei bambini.

L?Autorità ha compilato anche una guida pratica per il consumatore (il ?decalogo? che pubblichiamo nel box). Ma naturalmente la cosa migliore è rivolgervi all?Osservatorio sulla pubblicità ingannevole del Movimento Consumatori, che vi aiuterà ad avviare la pratica.

La procedura

Ricevuta la vostra lettera, l?Autorità è tenuta a verificare la completezza e la validità della segnalazione, assegnando un termine (solitamente 15 giorni) entro il quale possono essere presentate memorie da parte dei soggetti interessati. Se viene accertata l?ingannevolezza del messaggio o l?illiceità della pubblicità comparativa, l?Antitrust può vietare o interrompere la diffusione dell?advertising e anche obbligare a una dichiarazione di rettifica (chi non rispetta le decisioni dell?Autorità incorre in sanzioni penali). È prevista anche una sanzione di tipo pecuniario: da mille a 100mila euro, a seconda della gravità e della durata della violazione. Nel caso di messaggi pubblicitari ingannevoli relativi agli articoli 5 (pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori) e 6 (pubblicità indirizzata a bambini e adolescenti) la sanzione non può essere inferiore a 25mila euro. Nel corso del procedimento istruttorio l?Autorità può invertire l?onere della prova disponendo che sia l?operatore pubblicitario e non il denunciante a fornire le prove dell?esattezza materiale dei dati contenuti nel messaggio pubblicitario.

In caso di inottemperanza ai provvedimenti d?urgenza, l?Autorità applica una sanzione amministrativa da 10mila 50mila euro. Qualora l?inottemperanza sia reiterata, l?Autorità può disporre la sospensione dell?attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Contro la decisione dell?Autorità si può ricorrere esclusivamente al giudice amministrativo, ossia al Tar.

Info:
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Piazza G.Verdi, 6/A – 00198 Roma
www.agcm.it

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