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Contro il mobbing l’Italia fa una legge

Camera: la Commissione lavoro ha iniziato l’esame, in sede referente, del progetto di legge 6410 firmata dai parlamentari Benvenuto, Ciani, Pistone e Repetto sul cosiddetto mobbing.

di Redazione

Camera: la Commissione lavoro ha iniziato l?esame, in sede referente, del progetto di legge 6410 firmata dai parlamentari Benvenuto, Ciani, Pistone e Repetto sul cosiddetto mobbing. Si tratta del Ddl che detta le ?Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzione psicologica?. Sullo stesso argomento sono stati presentati due progetti di legge anche al Senato. Dodici milioni di vittime in Europa e almeno un milione in Italia. Queste sono le cifre del mobbing secondo le stime continentali, ma anche uno studio avviato dalla Clinica del lavoro di Milano ha prodotto un quadro molto particolare del fenomeno che fa emergere alterazioni dell?equilibrio socio-emotivo quali l?ansia e attacchi di panico. Se nei paesi del nord Europa già da anni esiste una legislazione collaudata contro le molestie di tipo psicologico sul posto di lavoro e se il Consiglio delle Comunità europee nel 1990 ha adottato una risoluzione a favore della tutela della dignità dei lavoratori contro i comportamenti vessatori, in Italia manca ancora una normativa specifica. A questa mancanza vuole sopperire il disegno di legge che ha iniziato il suo iter in commissione lavoro alla Camera, la scorsa settimana. Il Ddl va a disciplinare una materia che, come ha sottolineato il relatore Carlo Stelluti, «si potrebbe collocare tra i diritti dei lavoratori di ?seconda generazione? tipici di una società post industriale sempre più incentrata sul terziario dove la dimensione relazionale tra le persone va assumendo una problematica complessità». Il mobbing producendo nella vittima la graduale disistima e la perdita dell?entusiasmo nel lavoro, ha determinato in casi estremi anche episodi di suicidio, omicidio o di gravi infortuni sul lavoro. Il Ddl nei suoi punti esamina il carattere di sistematicità e durata della persecuzione psicologica, all?articolo 2 prevede l?annullabilità degli atti e delle decisioni sulla carriera del lavoratore, l?articolo 3 prevede un decreto del Ministro del lavoro per l?elencazione dei comportamenti che integrano le persecuzioni psicologiche. I datori di lavoro, inoltre, una volta informati sono obbligati a effettuare accertamenti e predisporre misure idonee al superamento del problema.


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