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Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale
di Redazione
Legge 15 dicembre 1998, n. 438
“Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1998
Art. 1.
(Contributo alle associazioni di promozione sociale)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui è ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. Il contributo da assegnare ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987, è ripartito secondo i seguenti criteri:
a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti ammessi al contributo;
b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell’attività svolta;
c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui all’articolo 3 della citata legge n. 476 del 1987 ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 19 novembre 1987, n. 476)
1. Alla legge 19 novembre 1987, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, sono soppresse le parole da: “e che essi dimostrino” fino alla fine del comma;
b) all’articolo 4, il secondo periodo del comma 2 ed il comma 3 sono abrogati;
c) all’articolo 6, il comma 3 è abrogato.
Art. 3.
(Controlli)
1. Entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 le associazioni di cui all’articolo 1, comma 2, presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali. A tal fine, alle relazioni sono allegati i bilanci preventivi ed i consuntivi dell’esercizio precedente.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, tenuto conto delle relazioni di cui al comma 1, presenta entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 una relazione al Parlamento che indica:
a) l’ammontare dei contributi statali concessi a ciascuna delle associazioni di cui al comma 1, specificando il titolo del contributo stesso;
b) i risultati conseguiti da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente, specificando l’ammontare delle spese sostenute per il personale, per l’acquisto di beni e servizi e per le altre voci residuali;
c) la regolarità dei bilanci preventivi e dei consuntivi presentati dalle associazioni ai fini della richiesta del contributo;
d) i progetti e le attività svolte da ciascuna associazione a favore degli associati.
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1 della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Disposizioni per il coordinamento con le finalità del Fondo nazionale per le politiche sociali)
1. A decorrere dall’anno 2001, al finanziamento delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, nell’ambito delle finalità stabilite dall’articolo 59, comma 45, lettera e), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si provvede a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali nei limiti delle risorse a tal fine destinate dal decreto del Ministro per la solidarietà sociale previsto dall’articolo 59, comma 46, della stessa legge n. 449 del 1997, come modificato dall’articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è ripartito secondo i criteri definiti con regolamento, adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) previsione di requisiti soggettivi delle associazioni tali da garantirne l’effettiva presenza sul territorio nazionale e da assicurare la più ampia partecipazione degli associati;
b) assegnazione del finanziamento in base al programma di attività predisposto dalle associazioni ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta;
c) garanzia di un sistema di controlli tale da consentire la verifica delle attività svolte a favore degli associati;
d) previsione della trasmissione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per la solidarietà sociale relativa al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle associazioni destinatarie del finanziamento. La relazione dà conto:
1) dei contributi pubblici concessi a ciascuna associazione;
2) dei risultati conseguiti da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente;
3) dei progetti e delle attività svolte da ciascuna associazione a favore degli associati.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476, sono abrogati.
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