Non profit

contributi o proventi commerciali ?

I proventi conseguiti a titolo di contributo hanno un trattamento fiscale diverso dai proventi per prestazioni pubblicitarie, sia in capo all'associazione, che in capo alla ditta erogatrice.

di Francesco Vollono

Sono il presidente della sezione cacciatori del paese di ??..Le volevo porre il seguente quesito:
la mia sezione è in possesso del codice fiscale e in caso d?organizzazione di gare cinofile, per le quali vengono affissi cartelli o locandine con la pubblicizzazione d?alcune ditte che ci versano dei contributi, è possibile rilasciare alle stesse un documento fiscale o non, ma che sia detraibile ???
A noi come associazione sportiva senza scopo di lucro, cosa comporta in termini di contabilità?
Nel caso di contributi senza pubblicità, è in ogni caso possibile per le ditte detrarre e, in che misura, l?importo del contributo?
Ci dia se possibile delle indicazioni eque per tutti, senza dover avere problemi da una parte o dall?altra. Grazie

Devo ribadire che il termine ?contributo? nel caso prospettato non è corretto. Si è, infatti, in presenza di un corrispettivo per una prestazione di servizio relativa alla pubblicità.
Tale prestazione rientra quindi, per presunzione assoluta ai sensi dell?art.4 comma 5 della legge Iva, nelle cosiddette attività commerciali. Attività per le quali è quindi necessario avere la partita Iva, con i conseguenti adempimenti: scelta del regime da adottare; tenuta dei registri Iva (se si opta per il forfait previsto dalla L.398/91 è solo quello dei ?minori?); versamenti Iva ecc..L?associazione dovrà emettere la fattura.
Si dovrà, poi, presentare la dichiarazione dei redditi per Irpeg e Irap.
Per la ditta, trattandosi di pubblicità, la spesa sarà interamente deducibile dal proprio reddito.
Se invece l?imprenditore versa all?associazione sportiva dilettantistica una somma senza nulla pretendere, siamo di fronte al vero ?contributo? per fini istituzionali, per il quale l?ente rilascerà una ricevuta (non fiscale). Tale erogazione liberale non sarà soggetta ad imposizione in capo all?associazione solo se sono rispettate le condizioni di cui agli artt.111 e 108 della L.917/1986 (Tuir).
Il vostro ?mecenate? ,per trarre dei benefici da tali erogazioni liberali, dovrà però eseguire il versamento tramite:
· ufficio postale;
· bonifico bancario;
· assegno circolare non trasferibile;
· bancomat;
· carta di credito.
Solo cosi potrà godere della deducibilità prevista dall?art. 65 comma c-octies (massimo due milioni o il 2%del reddito d?impresa) oppure della detrazione d?imposta prevista dall?art.91 bis del Tuir (19 % dell?erogazione con un massimo di due milioni, come le persone fisiche non imprenditori) .

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