Non profit

Contributi non godibili. Impossibile il rimborso

E per l’indennità “una tantum” manca il decreto

di Redazione

L?anno scorso mia figlia è rimasta vedova in giovane età con un bambino di due anni. Mio genero aveva cominciato da poco a lavorare ed è morto di una grave malattia. Avendo pochi contributi l?Inps ha respinto la domanda di pensione di reversibilità anche per il figlio piccolo. In una trasmissione però ho sentito che avrebbe dovuto restituirgli almeno i contributi versati. Devo fare qualche cosa? V.C. (Bs) Risponde Giuseppe Foresti Direttore Generale Patronato Acli Il nuovo sistema previdenziale non prevede alcuna forma di restituzione dei contributi fatta salva l?eccezione per i lavoratori immigrati che ritornano in patria, in Paesi non legati all?Italia da convenzioni internazionali. Se la risposta dell?Inps, relativa alla insufficienza contributiva, è esatta (sono necessari almeno cinque anni di contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente la morte), non esistendo diritto a pensione, si potrebbe però fare riferimento al comma 20, art. 1 della legge di riforma delle pensioni (la n.335/95). Tale norma prevede che ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, quando non esista requisito nemmeno a rendita per infortunio o malattia professionale, spetta una indennità ?una tantum? pari all?ammontare dell?assegno sociale (nel ?99 L. 8.005.400) moltiplicato per il numero di annualità di contribuzione accreditata. Per periodi inferiori all?anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane di contribuzione accreditata. Bisogna tenere presente che tale indennità è possibile solo in assenza di redditi personali pari allo stesso importo dell?assegno sociale. Se sua figlia era in attività lavorativa è molto probabile che superasse tale limite di reddito. Diversa è, invece, la situazione del figlio che pure partecipa al diritto per la pensione di reversibilità. La norma, apparentemente chiara, contiene molti risvolti applicativi che chiari non sono. In ogni caso la legge prevede che il ministero del Lavoro, di concerto col ministero del Tesoro, avrebbe dovuto determinare con decreto le modalità e i termini per il conseguimento dell?indennità. Poiché questo decreto, a distanza di quasi cinque anni dalla legge di riforma, non è mai stato emanato, di fatto la norma non ha ancora trovato alcuna applicazione pratica. Ciò non toglie l?utilità di presentare comunque specifica richiesta. A nostro giudizio l?indennità può essere rivendicata poiché il decreto ministeriale devo solo individuare modalità regolamentari che non incidono sul diritto sancito dalla legge. Certo è che qualche sollecito in più per attuare finalmente il dispositivo di legge sarebbe proprio utile.


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