Non profit

contributi e sponsorizzazioni

L'attività di pubblicità/sponsorizzazione è per presunzione assoluta attività commerciale e quindi preuppone la richiesta della partita iva.Le elargizioni di denaro rientrano invece nella gestione is

di Francesco Vollono

Sono il responsabile dell’associazione ?..omissis??. Abbiamo intenzione di organizzare un festival-rassegna e di prendere contributi da sponsor (società di telefonia ecc).
i contributi che riceviamo da detti sponsor sono tassati? Li dobbiamo annotare in qualche libro particolare?
Lo sponsor li può scaricare?
Noi siamo un associazione non riconosciuta e abbiamo solo il codice fiscale
Non conoscendo né le finalità previste dal vostro statuto, né sapendo se esso contiene le clausole previste dall?art.111, comma 4 quinquies del Tuir, posso rispondere solo in linea generale.
Innanzi tutto è necessario chiarire che il ?contributo? differisce completamente dalla ?sponsorizzazione?. Infatti, nella sponsorizzazione esiste tra le parti un obbligo reciproco di ?fare?, obbligo che non sussiste invece nei contributi o nelle erogazioni liberali.
Se un soggetto versa alla vostra associazione una somma senza pretendere da parte dell?associazione stessa alcuna prestazione (come forme pubblicitarie sui depliant ecc.), trattasi di un?erogazione liberale in denaro o di una contribuzione per il raggiungimento delle finalità istituzionali del circolo. Voi dovrete registrare nella vostra contabilità istituzionale tali importi, rilasciando al ?benefattore? una ricevuta normale (non fiscale). Il soggetto erogante potrà in parte recuperare fiscalmente quanto versato, ai sensi dell?art.13 bis, se persona fisica, o dell?art. 65 del Tuir se impresa.
Credo che nel vostro caso si tratti di una vera e propria sponsorizzazione perché sicuramente l?associazione dovrà ricambiare la società di telefonia con forme di pubblicità o altro. Se cosi è, vi consiglio di predisporre sempre un contratto in forma scritta (non vi è obbligo di registrazione se non in caso d?uso). Dovrete però avere la partita iva poiché l?attività di pubblicità commerciale è, per presunzione assoluta ex art.4 legge Iva e art.111 del Tuir, considerata fiscalmente rilevante. Gli adempimenti da porre in essere dipendono poi dal regime di contabilità prescelto.Lo sponsor potrà dedurre dal proprio reddito la somma pattuita, secondo i corretti principi contabili.

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