Non profit

Contratti co.co.co. non rimborsabili

I costi sostenuti per la segretaria e l'operatore di sportello devono essere considerati ai soli fini dell'offerta.

di Giulio D'Imperio

Il gruppo Città senza barriere, in base alla legge 266/91 e alle successive modifiche, e in base al dlgs 460/97 ha attuato delle convenzioni con il Comune e l?Azienda Ulss per la gestione di sportelli Informahandicap. Tra i costi della convenzione rimborsabili dagli enti rientrano, per la gestione quotidiana e continuativa dello sportello, il costo per un rapporto di co.co.co. per l?operatore dello sportello e quello relativo a un rapporto di co.co.co. per la segreteria, relativa anche allo sportello? Tullio A. Per rispondere al nostro lettore occorre fare una premessa generale: non credo proprio che il contratto di co.co.co., che tra non molto sarà trasformato in contratto a progetto, sia quello più indicato per far lavorare una segretaria e l?operatore di uno sportello non fosse altro perché detto sportello avrà sicuramente degli orari di apertura e chiusura e sia l?operatore sia la segretaria dovranno rispettarli. Pertanto ritengo che la soluzione migliore per questo tipo di occupazione sia quella di una vera e propria assunzione come lavoratori dipendenti. Effettuata questa precisazione, le dico subito che i costi sostenuti per la segretaria e l?operatore di sportello devono essere considerati ai soli fini dell?offerta per cui lei, nel dover considerare appunto l?offerta da formulare, dovrà tenere conto anche dei costi sostenuti per loro. Le consiglio di evitare di parlare in questo caso di cosiddetti costi rimborsabili, in quanto rischierebbe di cadere nell?errore della intermediazione di manodopera, cosa che oltretutto finirebbe con il procurare notevoli danni sia alla sua associazione sia agli enti che le hanno affidato l?appalto. Inoltre, vorrei precisare che anche questo tipo di convenzione dovrà comunque essere appaltato, per cui spetterà all?ente (Comune o Azienda Ulss) dover redigere il bando di gara e non a lei e alla sua associazione proporre le soluzioni per continuare la convenzione. Oltretutto esiste una recente sentenza del Consiglio di Stato, esattamente la n. 4787 del 25 agosto 2003, nella quale è stato esplicitamente detto che le pubbliche amministrazioni possono inserire in modo ampiamente discrezionale nel bando relativo a una gara di appalto tutte le clausole ritenute più adeguate per raggiungere lo scopo che l?ente si è prefisso.


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