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Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap.

di Redazione

Circolare Ministeriale – Ministero della Pubblica Istruzione –
4 gennaio 1988 n. 1 Oggetto: Continuità educativa nel processo di
integrazione degli alunni portatori di handicap
La continuità del processo educativo, fattore rilevante per la
positività dell’esperienza scolastica di ogni alunno, per il
bambino portatore di handicap diviene condizione di garanzia di
interventi didattici che non procurino difficoltà nei passaggi
dalla scuola materna alla scuola elementare e da questa alla
scuola media.
Ciascuna scuola, pertanto, mentre educa sulla base delle proprie
peculiari caratteristiche istituzionali e pedagogiche garantisce
a tutti gli alunni, ed ai portatori di handicap in particolare,
quella continuità educativa che il raccordo tra le diverse
istituzioni scolastiche può certamente favorire.
Il presupposto di questa esigenza di raccordo è il continuum della
crescita della persona che comunque permane in un processo di
apprendimento che si amplia e si diversifica anche in rapporto
alle differenti fasi dello sviluppo psico-fisico.
L’alunno portatore di handicap, proprio in quanto “pone alla
scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno
didattico”, necessita più di ogni altro di una particolare
attenzione educativa volta a realizzare un progetto individualizzato
unitario che, pur nella differenziazione dei tre ordini di
scuola- materna, elementare e media – consenta un’esperienza
scolastica di ampio respiro, priva di fratture e sempre
coerente con gli individuali bisogni educativi e ritmi di
apprendimento.
Per corrispondere all’esigenza di continuità tra i tre ordini
di scuola, con specifico riferimento all’integrazione degli
alunni portatori di handicap, è necessario, quindi, valorizzare
il contributo che può derivare dalla collaborazione tra gli operatori
delle diverse istituzioni scolastiche, per il coordinamento e
l’integrazione dei rispettivi interventi.
E’ opportuno a questo scopo individuare, nell’ambito dei tre
livelli del sistema formativo di base, criteri e metodi che sul
piano operativo agevolino il passaggio dell’alunno portatore di
handicap da un ordine di scuola a quello successivo.
Modalità operative di raccordo:
1) Nel periodo immediatamente successivo alle preiscrizioni degli
alunni sarà utile effettuare incontri tra i capi d’istituto,
gli insegnanti della sezione o della classe che il bambino portatore
di handicap frequenta, i docenti di sostegno delle scuole materna ed
elementare, o elementare e media, interessate al passaggio dell’alunno
da un ordine di scuola a quello successivo, gli operatori dei servizi
socio-sanitari e i genitori, per un primo esame della situazione ambientale
nella quale il bambino dovrà inserirsi e per una prima valutazione di
eventuali obiettive difficoltà riferite all’integrazione.
2) Al termine dell’anno scolastico conclusivo di una fase di scolarità
dovrà essere fornita all’istituzione che accoglierà il bambino nel
successivo ordine scolastico ogni notizia relativa agli interventi
realizzati sul piano dell’integrazione e delle attività specificamente
didattiche; dovrà altresì essere trasmessa integralmente la documentazione
che riguarda l’alunno: diagnosi funzionale, piano educativo individualizzato
con le indicazioni relative alla sua attuazione, relazioni del docente di
sostegno e degli insegnanti di sezione o di classe, scheda di valutazione
ed ogni altro documento utile a favorire una iniziale conoscenza
dell’iter scolastico del bambino e del livello di sviluppo raggiunto.
Si richiamano, a questo proposito, le indicazioni contenute nella
C.M. n. 250 del 3/9/1985.
3) All’inizio dell’anno scolastico che segna il passaggio al
successivo ordine di scuola, un incontro tra i capi d’istituto e
gli insegnanti di sezione o di classe e di sostegno, che lasciano
e accolgono l’alunno portatore di handicap, costituirà un impegno
essenziale per l’integrazione del bambino nella nuova istituzione
scolastica. L’incontro, finalizzato alla comunicazione di informazioni
analitiche sulla personalità dell’alunno (e, in particolare, con
riferimento alle difficoltà nell’apprendimento, alle condizioni
affettivo-emotive, ai comportamenti…), potrà fornire elementi
utili per la formulazione del nuovo piano educativo individualizzato
e per accordare gli obiettivi educativi e didattici al livello di
maturazione già raggiunto e al grado delle conoscenze già acquisite
dall’alunno.
Ci si avvarrà, in questa fase, della collaborazione degli operatori dei
servizi socio-sanitari, secondo intese e accordi locali.
4) Un’ulteriore possibile forma di raccordo può essere costituita dalla
partecipazione – a titolo consultivo – del docente di sostegno della
scuola di provenienza dell’alunno alla programmazione del nuovo piano
educativo individualizzato, partecipazione che il capo d’istituto
della scuola che accoglie l’alunno, d’intesa con il direttore didattico
competente, avrà cura di attivare, secondo le modalità indicate dal
collegio dei docenti.
5) Nel caso in cui, per problematiche connesse alla situazione di handicap,
il primo ambientamento nella nuova istituzione scolastica e il passaggio
a nuove figure di riferimento costituiscano per l’alunno difficoltà tali
da compromettere i risultati già raggiunti, potranno eccezionalmente
essere sperimentati – previa autorizzazione del Provveditore agli Studi
e limitatamente ai primi 2 – 3 mesi di frequenza del nuovo corso
scolastico – interventi rivolti all’alunno da parte dell’insegnante
di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola.
L’iniziativa, adeguatamente motivata, dovrà essere assunta, d’intesa,
dai colleghi dei docenti delle due scuole interessate e la proposta
dovrà essere trasmessa al Provveditore agli Studi dalla scuola che
accoglierà o ha già accolto l’alunno.
Ovviamente l’utilizzazione dell’insegnante di sostegno dovrà essere
programmata sulla base di un’attenta individuazione degli interventi e
quantificando l’impegno orario strettamente necessario, il relazione
anche alla diversa posizione giuridica del docente.
Tali iniziative, opportunamente programmate e realizzate all’interno
del nuovo gruppo-classe in collaborazione con gli altri docenti che hanno
parte attiva nell’integrazione, potranno contribuire a rassicurare il
bambino accompagnandolo nella delicata fase del cambiamento.
I Provveditori agli Studi delle province nelle quali saranno realizzate
esperienze di questo tipo, avvalendosi della collaborazione degli ispettori
tecnici periferici, avranno cura di seguire le relative modalità
di attuazione e di accertare, mediante un’attenta verifica,
i risultati conseguiti e gli esiti che l’iniziativa ha prodotto
sul processo educativo del bambino portatore di handicap; in merito
sarà inviata un’esauriente relazione ai competenti
Uffici di questo Ministero.
I Collegi dei docenti, nell’ambito delle competenze istituzionali,
potranno prevedere altre forme di coordinamento tra le istituzioni
scolastiche del sistema formativo di base: appropriate iniziative
di raccordo, infatti, organizzate in funzione delle situazioni
scolastiche reali e dei concreti problemi logistici ed organizzativi
ad esse collegati, possono porsi come fattori determinanti nella
costruzione di significativi rapporti tra le scuole dei diversi
livelli, affinché il cammino scolastico dell’alunno portatore
di handicap rispetti e accompagni la continuità del suo processo di sviluppo.

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