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Contingente di ingressi di cittadini stranieri per tirocini formativi e di orientamento per l’anno 2006 (GU n. 225 del 27/9/2006)

di Redazione

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall’estero, alla lettera f), prevede l’ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante nonne di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visto in particolare l’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell’art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento promossi dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale; Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’Unione europea»; Visto altresi’ l’art. 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale – organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998 – finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all’art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell’ambito del contingente annuale; Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 marzo 2006, con cui e’ stato determinato il contingente per l’anno 2005, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all’art. 44-bis comma 5, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all’art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004; Considerato che l’art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004 prevede che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell’anno, puo’ provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente; Considerato che alla data del 30 giugno 2006 non e’ stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all’art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004; Considerato il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale sono state trasferite, tra le altre, al Ministero della solidarieta’ sociale le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; Decreta: Art. 1. 1. Per l’anno 2006 sono autorizzati, in via transitoria, nel limite del contingente fissato per l’anno 2005: a) 5.000 ingressi in Italia di stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale, di cui all’art. 44-bis comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; b) 5.000 ingressi in Italia di stranieri per la partecipazione a tirocini formativi e di orientamento, di cui all’art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. Art. 2. 1. Le quote di cui all’art. 1, lettera b), sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 24 luglio 2006 Il Ministro: Ferrero Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 310

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