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Consumatori: più diritti alla difesa

Le associazioni potranno essere consultate ed agire in giudizio per tutelare i diritti dei consumatori

di Redazione

Camera: assegnato il 2 novembre alla commissione Attività produttive l?esame della proposta di legge (pdl 3347) sulla disciplina dei diritti fondamentali, delle forme di rappresentanza e delle sedi di consultazione dei consumatori e degli utenti, messa a punto da cinque deputati dei Popolari (primo firmatario Vittorio Angelici). Riconoscere il diritto delle associazioni a essere consultate e ad agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Lo prevede la proposta di legge ?Disciplina dei diritti fondamentali, delle forme di rappresentanza e delle sedi di consultazione dei consumatori e degli utenti? presentata da cinque deputati dei Popolari e assegnata il 2 novembre alla commissione Attività produttive per l?esame in sede referente. Il testo definisce (art. 2) i termini di ?consumatori?, ?associazioni di consumatori e utenti? e ?professionisti? e cioè, rispettivamente, le persone fisiche che si trovano nel ruolo di acquirenti o utilizzatori finali di beni e servizi o utenti anche di servizi pubblici, risparmiatori e clienti; le formazioni sociali che hanno per scopo statutario specifico la tutela degli interessi e dei diritti dei consumatori e degli utenti; gli imprenditori e gli esercenti le attività professionali che producono o fanno da intermediari di beni e servizi. Saranno legittimate ad agire in giudizio (art. 3), sia davanti all?autorità giudiziaria ordinaria che amministrativa, le associazioni rappresentate all?interno del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (istituito con l?art. 7) e gli organismi che diano prova di continuità nell?impegno a tutela degli associati. Le associazioni avranno così la possibilità, quando dovessero rilevare una violazione di quanto disposto da questa proposta di legge, di chiamare in giudizio il professionista o l?associazione di professionisti. Il giudice, a sua volta, potrà adottare le misure necessarie per eliminare o correggere gli effetti della violazione e ordinare che il provvedimento (detto azione inibitoria) sia pubblicato su uno o più giornali, a spese di chi ha violato la legge. Le associazioni potranno anche intervenire in un giudizio promosso da un consumatore o da un utente nei confronti di un professionista o associazione di professionisti per ottenere la condanna al pagamento di una somma a favore del fondo dei consumatori e degli utenti. L?importo da versare sarà determinato dal giudice tenendo conto degli effetti negativi sui consumatori provocati dalla violazione della legge e dei vantaggi economici del professionista derivanti dal comportamento illecito. La rappresentatività delle associazioni è determinata infine da una serie di requisiti: avvenuta e provata costituzione da almeno cinque anni; presenza e attività in almeno cinque regioni e province autonome; continuità nell?azione svolta per la promozione e la difesa del consumatore; esercizio della propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni o enti nei settori della produzione, del commercio e dei servizi pubblici e privati.


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