Famiglia

Consulta: la madre naturale ha diritto all’anonimato

Adozioni. Una sentenza sulla ricerca delle origini

di Benedetta Verrini

La Corte Costituzionale si è recentemente espressa sulla ?ricerca delle origini? da parte dei figli adottivi, esprimendo una posizione destinata a costituire un importante precedente.

Attualmente, la legge 184 sulle adozioni, novellata dalla legge 149 del 2001, prevede che l?adottato possa effettuare una ricerca sulle proprie origini solo «raggiunta l?età di 25 anni». Il via libera del tribunale è preceduto da una vera e propria istruttoria, volta a verificare che l?informazione «non comporti grave turbamento all?equilibrio psico-fisico del richiedente».
In ogni caso, l?accesso alle informazioni non viene consentito «nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata». Proprio quest?ultimo passaggio, introdotto dal Codice sulla privacy, è stato oggetto del giudizio della Consulta.

Il Tribunale per i minorenni di Firenze, infatti, aveva sollevato una questione di costituzionalità del divieto, ritenendolo in contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione (eccependo una violazione dei diritti umani e del diritto di uguaglianza).

I giudici costituzionali hanno respinto l?eccezione, difendendo il diritto alla segretezza del parto: «La norma impugnata», spiega la sentenza 425 del 16 novembre 2005, «intende, da un lato, assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali e, dall?altro, distogliere la donna da decisioni irreparabili. La norma, perseguendo questa duplice finalità, è espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda e non si pone in contrasto con gli artt. 2 e 32 della Costituzione».

Il Tribunale di Firenze aveva prospettato anche la violazione dell?art. 3 della Costituzione, in base alla «disparità di trattamento fra l?adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l?adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione», ritenendo «irragionevole la scelta legislativa di vietare al primo l?accesso alle informazioni sulle proprie origini e consentirla invece al secondo».

La Consulta ha rigettato l?argomentazione «perché la diversità di disciplina fra le due ipotesi non è insignificante. Solo la prima, infatti, è caratterizzata dal rapporto conflittuale fra diritto dell?adottato alla propria identità personale e quello della madre al rispetto della sua volontà di anonimato».

Grande soddisfazione per la pronuncia arriva dall?Anfaa-Associazione famiglie adottive e affidatarie, che ha ricordato come il diritto alla segretezza del parto mira a tutelare sia le donne in gravi difficoltà personali o socio-economiche, sia i bambini, prevenendo infanticidi e tragici abbandoni.

Il punto
La legge
«Del diritto del minore a una famiglia» (l. 184/1983, art. 28).

Cosa prevede
Accesso alle informazioni sui genitori biologici solo al compimento dei 25 anni, dopo un?istruttoria del Tribunale dei minorenni. Nessun accesso possibile «nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata».

La sentenza
Sentenza n. 425 del 16 novembre 2005.

Diritto alla segretezza
La Consulta ha riconfermato il pieno e assoluto diritto della madre al segreto del parto.

Info: www.cortecostituzionale.it
www.anfaa.it
www.giustizia.it

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