Leggi
Congedo più lungo per chi ha figli disabili
In Gu tutti i chiarimenti sulle nuove regole
di Redazione
Sulla Gazzetta Ufficiale numero 109 di venerdì 11 maggio 2012 circolare e’ stata pubblicata la circolare con cui il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Patroni Griffi, dà chiarimenti sul riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi per assistere persone con disabilità fatto con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119. Quel riordino infatti lasciava adito ad alcune interpretazioni discordanti, a cui ora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS e l’INPDAP, tentano di dare chiarimenti per garantire un’applicazione omogenea per i settori del lavoro pubblico e privato.
I 5 casi in questione
La circolare illustra le novità apportate, che sostanzialmente riguardano il prolungamento del congedo parentale nel caso di minori disabili, modifiche alla disciplina del congedo biennale, il regime del cumulo dei permessi per l’assistenza a più persone in situazione di handicap grave, la necessità di documentazione a supporto del permesso nel caso di assistenza nei confronti di persone disabili residenti ad oltre 150 Km di distanza stradale rispetto alla residenza del lavoratore.
Prolungamento del congedo
In particolare riguardo al prolungamento del congedo parentale, il previgente dettato normativo prevedeva il prolungamento «fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro», con diritto, per tutto il periodo, all’indennita’ economica pari al 30% della retribuzione. La disposizione aveva dato adito a problemi interpretativi, poiche’ era sorto il dubbio che il compimento del terzo anno di eta’ del bambino rappresentasse il limite per la fruizione del congedo.
Il ministro ora stabilisce chiaramente la possibilita’, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del minore in situazione di handicap grave, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni, da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita del minore stesso (con diritto, per tutto il periodo, all’indennita’ economica pari al 30% della retribuzione). Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (art. 33 comma 4).
Alla luce del vigente disposto normativo, pertanto:
– i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di eta’ hanno la possibilita’ di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliere ovvero del prolungamento del congedo parentale;
– i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale;
– i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di eta’ possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.