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Congedo più lungo per chi ha figli disabili

In Gu tutti i chiarimenti sulle nuove regole

di Redazione

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 109 di venerdì 11 maggio 2012 circolare e’ stata pubblicata la circolare con cui il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Patroni Griffi, dà chiarimenti sul riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi per assistere persone con disabilità fatto con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119. Quel riordino infatti lasciava adito ad alcune interpretazioni discordanti, a cui ora il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, l’INPS e  l’INPDAP, tentano di dare chiarimenti per garantire un’applicazione omogenea per i settori  del  lavoro pubblico e privato.

I 5 casi in questione

La circolare illustra le  novità apportate, che  sostanzialmente  riguardano  il prolungamento del congedo parentale  nel  caso  di  minori  disabili, modifiche alla disciplina del congedo biennale, il regime del  cumulo dei permessi  per  l’assistenza  a  più persone  in  situazione  di handicap grave,  la  necessità di  documentazione  a  supporto  del permesso nel caso di assistenza nei  confronti  di  persone  disabili residenti  ad  oltre  150  Km  di  distanza  stradale  rispetto  alla residenza del lavoratore. 

Prolungamento del congedo

In particolare riguardo al prolungamento del congedo parentale, il previgente dettato normativo prevedeva il prolungamento «fino  a tre anni del periodo  di  astensione  facoltativa  dal  lavoro»,  con diritto, per tutto il periodo, all’indennita’ economica pari  al  30% della retribuzione. La  disposizione  aveva  dato  adito  a  problemi interpretativi, poiche’ era sorto il dubbio  che  il  compimento  del terzo anno di eta’  del  bambino  rappresentasse  il  limite  per  la fruizione del congedo.

Il ministro ora stabilisce chiaramente  la  possibilita’, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del minore  in situazione di handicap grave, di beneficiare  del  prolungamento  del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi  di normale congedo parentale, di tre anni, da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita del minore stesso (con diritto, per tutto il periodo, all’indennita’ economica pari al 30% della retribuzione). Il prolungamento  del  congedo  parentale  decorre   a   partire   dalla conclusione del periodo di  normale  congedo  parentale  teoricamente fruibile dal genitore richiedente (art. 33 comma 4). 

Alla luce del vigente disposto normativo, pertanto:     

– i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni  di  eta’ hanno la possibilita’ di fruire, in alternativa, dei  tre  giorni  di permesso mensile ovvero delle due ore di  riposo  giornaliere  ovvero del prolungamento del congedo parentale;     

– i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni  e  fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa,  dei  tre giorni di permesso  mensile  ovvero  del  prolungamento  del  congedo parentale;     

– i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di eta’ possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. 

 

 

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