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Congedi parentali. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

di Redazione

INPS – Circolare n.109 del 6 giugno 2000
Oggetto: Congedi parentali. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
Sulla G.U. n. 60 del 13.3.2000 è stata pubblicata la legge 8 marzo 2000, n. 53 -entrata in vigore il 28.3.2000- contenente, tra l’altro, modifiche della legge 1204/71 (artt. 1, 4, 7, 10, 15), della legge 903/77 (articolo 6), della legge 104/92 (articolo 33); i testi coordinati della legge 1204, con le innovazioni evidenziate in corsivo, sono riportati in allegato.
Con la presente circolare si forniscono disposizioni applicative -su cui il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale concorda- in materia di astensione facoltativa dal lavoro, riposi orari (c.d. per allattamento), flessibilità dell’astensione obbligatoria e astensione (con indennità all’80%) riconosciuta al padre lavoratore. La relativa disciplina è introdotta rispettivamente dagli artt. 3, 12 e 13 della legge.
1) ASTENSIONE FACOLTATIVA
1.1 GENITORI NATURALI
Il comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 53/2000, modificativo dell’articolo 1 della legge 1204/71, stabilisce che il diritto del genitore di astenersi dal lavoro ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha diritto.
Sul piano applicativo, tale disposizione è da intendersi riferita ai padri lavoratori dipendenti, considerato che alle madri lavoratrici dipendenti -escluse le lavoratrici a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari (esclusione confermata anche dalla presente legge, al comma 5 dell’articolo 3)- è già riconosciuto, in base alla normativa precedente, un proprio diritto all’astensione facoltativa, indipendentemente dall’esistenza o meno di un diritto del padre. In sostanza, anche i padri lavoratori dipendenti -esclusi quelli a domicilio e quelli addetti ai servizi domestici- hanno ora un proprio dirittoalla astensione facoltativa, indipendentemente dall’esistenza o meno di un diritto della madre, la quale, pertanto, può essere anche non lavoratrice.
La ristrutturazione integrale dell’istituto relativo alla astensione facoltativa ha comportato l’abrogazione (v. articolo 17 della legge) dell’articolo 7 della legge 903/77 riguardante, appunto, il diritto del padre lavoratore (anche se adottivo o affidatario).
Di conseguenza, le disposizioni di cui alla circolare n. 182 del 4.8.97 che si riferiscono alla derivazione del diritto del padre alla astensione facoltativa da quello della madre sono da intendere superate.
1.2 GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI
Il comma 5 dell’articolo 3 stabilisce che le disposizioni dello stesso articolo 3 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
Ne deriva che i genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali (per bambini tra i 6 e i 12 anni v. punto 1.3).
Pertanto è da considerare tacitamente abrogato il 2° comma dell’articolo 6 della legge 903/77 nella parte in cui prevedeva che la lavoratrice potesse avvalersi del diritto alla astensione facoltativa entro un anno dall’effettivo ingresso nella famiglia del bambino di età non superiore ai tre anni.
Resta fermo, invece, quanto previsto al 1° comma del suddetto articolo 6 relativamente al diritto della madre adottiva o affidataria alla astensione obbligatoria per i 3 mesi successivi all’ingresso nella famiglia del bambino che, al momento dell’adozione o dell’affidamento (per le adozioni o affidamenti internazionali, si precisa fin d’ora che valgono regole più favorevoli, su cui si fa riserva di indicazioni) non abbia superato i 6 anni di età; resta altresì fermo l’analogo diritto del padre adottivo o affidatario alla astensione obbligatoria nel caso in cui la madre abbia rinunciato a fruirne (v. sent. Corte Costituzionale n. 341/91) o sia deceduta, oppure il bambino sia affidato in via esclusiva al padre.
Lo stesso comma 5 stabilisce inoltre che, qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento il minore abbia una età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto ad astenersi dal lavoro ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Ne consegue, come caso limite, che se all’atto dell’adozione o dell’affidamento il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di adozione o affidamento coincide con quella del suo ingresso in famiglia, il diritto alla astensione facoltativa può essere esercitato o dalla madre o dal padre o da entrambi fino all’età di 15 anni, data corrispondente all’ultimo giorno di astensione facoltativa comunque riconoscibile.
Con l’occasione si chiarisce sul piano generale che, nel caso in cui l’astensione (sia quella obbligatoria che quella facoltativa) sia stata usufruita per intero in seguito ad un provvedimento di affidamento preadottivo, non potrà essere riconosciuta una nuova indennità per astensione (rispettivamente obbligatoria e facoltativa) in conseguenza del provvedimento di adozione che faccia seguito a quello di affidamento.
1.3 DURATA
Il comma 2 del citato articolo 3, nel sostituire l’articolo 7 della legge 1204/71, introduce nuovi limiti riguardanti sia l’età del bambino che la durata dei periodi di astensione facoltativa fruibile dal padre lavoratore e fissa limiti temporali complessivi per la fruizione dell’astensione da parte di entrambi i genitori.
La madre e il padre, infatti, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del bambino per un periodo complessivo continuativo o frazionato, di 10 mesi, elevabili ad 11, come meglio precisato in appresso, periodo non sempre integralmente indennizzabile (v. punto 1.4).
In particolare, la madre lavoratrice, trascorso il periodo previsto per l’astensione obbligatoria dopo il parto, può fruire entro l’8° anno di età del bambino (e, cioè, fino al giorno, compreso, dell’8° compleanno) di un periodo di astensione facoltativa, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi ed il padre lavoratore di una astensione facoltativa, continuativa o frazionata non superiore a 6 mesi, elevabili a 7, sempre entro l’8° anno di età del bambino.
La madre e il padre possono utilizzare l’astensione facoltativa anche contemporaneamente e il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari ex articolo 10 della legge 1204/71.
Il periodo complessivo di astensione tra i genitori non può eccedere, come detto, i 10 mesi, salvo quanto precisato nel successivo capoverso.
Se il padre si è astenuto per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi, i mesi complessivi tra i genitori possono arrivare a 11.
I periodi possono essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie necessità fermo restando:
a. la madre non può comunque superare i 6 mesi di astensione; < 1)="" del="" reddito="" della="" casa="" d'abitazione="" 2)="" dei="" trattamenti="" di="" fine="" rapporto="" comunque="" denominati="" 3)="" dei="" redditi="" derivanti="" da="" competenze="" arretrate="" sottoposte="" a="" tassazione="" separata="" [3].="" l’indennità="" è="" erogabile="" per="" intero="" al="" semplice="" verificarsi="" della="" condizione="" di="" mancato="" superamento="" del="" limite="" anzidetto="" di="" 2,5="" l’importo="" minimo="" pensionistico.="" come="" per="" l’integrazione="" al="" minimo="" va="" dichiarato="" il="" reddito="" individuale="" presuntoper="" l’anno="" di="" riferimento="" (anno="" in="" corso),="" con="" necessità="" di="" dichiarazione="" definitiva="" -ai="" fini="" degli="" eventuali="" conguagli,="" attivi="" o="" passivi-="" alla="" scadenza="" dei="" termini="" previsti="" per="" la="" denuncia="" dei="" redditi:="" le="" agenzie="" inps="" chiederanno="" pertanto="" a="" tempo="" debito="" apposita="" dichiarazione.="" per="" la="" individuazione="" della="" retribuzione="" da="" prendere="" a="" riferimento="" ai="" fini="" del="" calcolo="" dell'indennità="" di="" cui="" al="" presente="" punto="" 1.4,="" si="" deve="" tener="" conto="" che="" l’articolo="" 17,="" comma="" 4,="" della="" legge="" 53/2000,="" ha="" disposto="" l’abrogazione="" delle="" norme="" incompatibili="" con="" quelle="" della="" medesima="" legge.="" pertanto="" l’articolo="" 16,="" comma="" 1,="" della="" legge="" n.="" 1204/71="" è="" da="" considerare="" abrogato="" per="" la="" parte="" riferita="" al="" periodo="" retributivo="" da="" prendere="" a="" riferimento="" per="" il="" calcolo="" dell’indennità,="" con="" la="" conseguenza="" che="" ai="" sensi="" del="" nuovo="" articolo="" 15="" ,="" 5°="" comma,="" della="" stessa="" legge="" (applicabilità="" dei="" criteri="" previsti="" per="" l’erogazione="" delle="" prestazioni="" di="" malattia,="" esclusi="" i="" ratei="" di="" mensilità="" aggiuntive)="" la="" retribuzione="" da="" prendere="" a="" riferimento="" è="" quella="" del="" periodo="" mensile="" o="" quadrisettimanale="" scaduto="" ed="" immediatamente="" precedente="" ciascun="" periodo="" di="" astensione="" richiesto,="" anche="" frazionatamente.="" 1.5="" documentazione="" in="" attesa="" della="" revisione="" della="" modulistica="" per="" la="" indennità="" di="" astensione="" facoltativa,="" i="" genitori="" che="" intendano="" chiedere="" l'astensione="" facoltativa="" anche="" per="" i="" figli="" nati="" prima="" del="" 28.3.2000="" (data="" di="" entrata="" in="" vigore="" della="" legge="" n.="" 53)="" dovranno="" presentare="" all'inps="" e="" al="" datore="" di="" lavoro="" domanda="" di="" astensione="" facoltativa="" ai="" sensi="" della="" legge="" 8="" marzo="" 2000,="" n.="" 53,="" allegando="" la="" seguente="" documentazione.="" domanda="" della="" madre:="" a.="" certificato="" di="" nascita="" da="" cui="" risulti="" la="" paternità="" e="" la="" maternità="" o="" certificazione="" da="" cui="" risultino="" gli="" stessi="" elementi="" ovvero="" dichiarazione="" sostitutiva,="" sempre="" che="" la="" documentazione="" non="" sia="" già="" stata="" presentata;="" b.="" dichiarazione="" non="" autenticata="" di="" responsabilitàdel="" padre="" relativa="" agli="" eventuali="" periodi="" di="" astensione="" facoltativa="" dallo="" stesso="" fruiti="" per="" il="" figlio="" di="" cui="" trattasi="" (con="" indicazione="" del="" datore="" di="" lavoro="" per="" i="" lavoratori="" dipendenti),="" ovvero="" dichiarazione="" relativa="" alla="" sua="" qualità="" di="" non="" avente="" diritto="" all’astensione="" (libero="" professionista,="" autonomo,="" a="" domicilio="" o="" addetto="" ai="" servizi="" domestici);="">< d.="" impegno="" di="" entrambi="" i="" genitori="" a="" comunicare="" eventuali="" variazioni="" successive.="" domanda="" del="" padre:="" a.="" certificato="" di="" nascita="" da="" cui="" risulti="" la="" paternità="" e="" la="" maternità="" o="" certificazione="" da="" cui="" risultino="" gli="" stessi="" elementi="" ovvero="" dichiarazione="" sostitutiva,="" sempre="" che="" la="" documentazione="" non="" sia="" già="" stata="" presentata;="">

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