Si fa presto a dire allattamento. In ospedale, come abbiamo visto, si fa largo qualche possibilità. Certo c?è il congedo per maternità per la donna lavoratrice. Ma quando la donna riprende il lavoro? La legge prevede una serie di provvedimenti a favore delle neomamme: anzitutto i ?riposi giornalieri?, consentiti nel primo anno di vita del bambino per un periodo di una-due ore al giorno, a seconda che l?orario di lavoro sia inferiore o superiore alle 6 ore. I riposi giornalieri sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro e della retribuzione, e hanno copertura previdenziale. Esiste poi un?apposita disciplina per i casi di parto gemellare.
Ci sono poi i ?congedi parentali?, estesi con la nuova legge anche al padre: hanno durata massima di sei mesi, e se scelti da entrambi i genitori possono arrivare a dieci mesi per coppia. Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo, e soprattutto è possibile usufruirne fino agli otto anni del bambino e non più, come prevedeva la normativa precedente, entro il primo compleanno del figlio. La copertura economica resta fissata al 30% delle retribuzione. I congedi parentali sono un diritto di tutte le lavoratrici subordinate, a prescindere dalla tipologia lavorativa (tipica o atipica).
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