Questa la mappa regionale del condono edilizio secondo il Dossier 2004 diffuso oggi dal Wwf:
– ABRUZZO: difficile l’approvazione della legge regionale entro oggi. Vigerebbero quindi direttamente le limitazioni della normativa statale.
– BASILICATA: legge approvata in extremis e in attesa di pubblicazione. Saranno sanabili i nuovi abusi in aree non soggette a vincoli, con i limiti ridotti a 210 mc. per singola richiesta e 630 complessivi, a patto che siano ‘conformi alla legislazione urbanistica, anche se non conformi agli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003’. Rincari massimi: il 10% per l’oblazione e il 100% degli oneri di concessione.
– CALABRIA: il d.d.l. S ancora all’esame della 1a commissione consiliare. Certamente varranno le norme dello Stato, almeno fino all’approvazione della legge regionale.
– CAMPANIA: il d.d.l. elaborato dalla Giunta regionale prevedeva limitazioni tali da salvare solo piccolissimi abusi (solo ci? che si sarebbe rivelato conforme alla normativa urbanistica vigente). Il braccio di ferro tra maggioranza e opposizioni ha congelato il provvedimento. Si applicher? la normativa statale.
– EMILIA-ROMAGNA: legge 21/10/04 n.23. Oblazione maggiorata del 10% e oneri concessori del 100%. Sarebbero vietati tout-court i condoni delle nuove costruzioni. Ampliamenti ridotti ad appena 100 mc (50 nei centri storici).
– FRIULI V.G.: legge 29/10/04 n.29. Oblazione maggiorata del 10% e oneri concessori del 100%. Vietata la regolarizzazione dei nuovi abusi che non siano conformi alle norme urbanistiche.
– LAZIO: legge 8/11/04 n.12. Oblazione maggiorata del 10% e oneri concessori del 100% (escluse le prime case e le Onlus a scopi assistenziali). Per le prime case, oltre all’esenzione dalla maggiorazione degli oneri, c’S un tetto massimo di 450 mc a singola domanda e 900 complessivi (per le seconde case rispettivamente 300 e 600).
– LIGURIA: legge 29/3/04 n.5, e successiva n.17. Maggiorazione dell’oblazione del 10%, e degli oneri concessori variabile dal 20 al 100%, secondo la localizzazione (il massimo nei comuni costieri). Limite generale di 450mc sia per le nuove costruzioni (tetto massimo complessivo di 1500 mc) che per gli ampliamenti.
– LOMBARDIA: legge 27/10/04 n.130. Nessun aumento dell’oblazione e aumento degli oneri concessori dal 20 al 50% secondo la gravit? dell’abuso. Anche in questo caso ci sarebbe il divieto di condonare nuovi edifici non conformi alle norme urbanistiche.
– MARCHE: legge 29/10/04 n.23. Oblazione aumentata del 10%, oneri concessori del 100%. Limite volumetrico di 200 mc per i nuovi edifici e di 150 mq per gli edifici non residenziali.
– MOLISE: legge approvata in extremis.
– PIEMONTE: legge approvata in extremis. Non si applicher? alle istanze presentate fino al 1/o agosto. Sarebbe stato anche inserito un emendamento che consente il condono dei nuovi edifici non residenziali (600 mc per singola istanza e 2.400 complessivi; gli stessi per le costruzioni residenziali).
– PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: legge 8/4/04 n.1. Nessuna maggiorazione dell’oblazione e maggiorazione del 100% per gli oneri. Sarebbe del tutto vietata la regolarizzazione dei nuovi abusi non conformi alle normative urbanistico/edilizie.
– PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: legge 8/3/04 n.3. Nessuna maggiorazione dell’oblazione e incremento del 10% del contributo di concessione. Sarebbe anche qui vietato il condono delle nuove costruzioni abusive non conformi a strumenti urbanistici.
– PUGLIA: legge 3/11/04 n.19. Incremento del 10% dell’oblazione e nessuno per gli oneri. Gli altri contenuti della legge non sono noti, sembra non si discostino dalla norma statale.
– SARDEGNA: legge 26/2/04 n.4. Nessuna maggiorazione dell’ oblazione o degli oneri. Tetto di 250 mc per gli ampliamenti e di 300 per le nuove costruzioni a singola istanza (1200 mc complessivi a edificio).
– SICILIA: legge 22/10/04. Nessun incremento dell’oblazione o degli oneri. Ridotto al 15% l’importo dell’anticipazione degli oneri concessori (il 30% per la legge statale); permessa la rateizzazione dei pagamenti (fino al 31/12/2008). I limiti volumetrici dovrebbero essere gli stessi della legge statale.
– TOSCANA: legge 20/10/04 n.53. Aumento del 10% dell’oblazione e del 100% degli oneri. Anche qui sarebbe vietato il condono delle nuove costruzioni non conformi agli strumenti urbanistici (bisogna vedere se ovunque, o se solo nelle aree a vario titolo vincolate). Soglia di 100 mc per ciascuna unit? abitativa fino al massimo di soli 200 mc.
– UMBRIA: legge 3/11/04 n.21. Incremento del 10% dell’oblazione e del 100% degli oneri. No al condono delle nuove costruzioni non conformi alle norme urbanistiche. Ridotti i parametri a soli 30 mq (45 per le prime case), esclusi centri storici.
– VALLE D’AOSTA: legge 5/2/04 n.1. Nessuna maggiorazione per l’ oblazione e incremento del 100% degli oneri. Vietata la regolarizzazione dei nuovi abusi non conformi.
– VENETO: legge approvata. Incremento del 5% dell’oblazione (10% nelle aree vincolate) e degli oneri delegati ai Comuni, nella misura massima del 100%. Anche qui sarebbe vietata la regolarizzazione dei nuovi edifici non conformi alle norme urbanistico/edilizie, ma sarebbe ammesso l’ampliamento fino a 450 mc. di qualsiasi tipologia di edificio.