Sostenibilità
Condono edilizio: Dossier del WWF
Questa la mappa regionale del condono edilizio secondo il Dossier 2004 diffuso oggi dal Wwf
di Redazione
Questa la mappa regionale del condono edilizio secondo il Dossier 2004 diffuso oggi dal Wwf:
– ABRUZZO: difficile l’approvazione della legge regionale entro oggi. Vigerebbero quindi direttamente le limitazioni della normativa statale.
– BASILICATA: legge approvata in extremis e in attesa di pubblicazione. Saranno sanabili i nuovi abusi in aree non soggette a vincoli, con i limiti ridotti a 210 mc. per singola richiesta e 630 complessivi, a patto che siano ‘conformi alla legislazione urbanistica, anche se non conformi agli strumenti urbanistici vigenti al 31 marzo 2003’. Rincari massimi: il 10% per l’oblazione e il 100% degli oneri di concessione.
– CALABRIA: il d.d.l. S
– CAMPANIA: il d.d.l. elaborato dalla Giunta regionale prevedeva limitazioni tali da salvare solo piccolissimi abusi (solo ci? che si sarebbe rivelato conforme alla normativa urbanistica vigente). Il braccio di ferro tra maggioranza e opposizioni ha congelato il provvedimento. Si applicher? la normativa statale.
– EMILIA-ROMAGNA: legge 21/10/04 n.23. Oblazione maggiorata del 10% e oneri concessori del 100%. Sarebbero vietati tout-court i condoni delle nuove costruzioni. Ampliamenti ridotti ad appena 100 mc (50 nei centri storici).
– FRIULI V.G.: legge 29/10/04 n.29. Oblazione maggiorata del 10% e oneri concessori del 100%. Vietata la regolarizzazione dei nuovi abusi che non siano conformi alle norme urbanistiche.
– LAZIO: legge 8/11/04 n.12. Oblazione maggiorata del 10% e oneri concessori del 100% (escluse le prime case e le Onlus a scopi assistenziali). Per le prime case, oltre all’esenzione dalla maggiorazione degli oneri, c’S
– LIGURIA: legge 29/3/04 n.5, e successiva n.17. Maggiorazione dell’oblazione del 10%, e degli oneri concessori variabile dal 20 al 100%, secondo la localizzazione (il massimo nei comuni costieri). Limite generale di 450mc sia per le nuove costruzioni (tetto massimo complessivo di 1500 mc) che per gli ampliamenti.
– LOMBARDIA: legge 27/10/04 n.130. Nessun aumento dell’oblazione e aumento degli oneri concessori dal 20 al 50% secondo la gravit? dell’abuso. Anche in questo caso ci sarebbe il divieto di condonare nuovi edifici non conformi alle norme urbanistiche.
– MARCHE: legge 29/10/04 n.23. Oblazione aumentata del 10%, oneri concessori del 100%. Limite volumetrico di 200 mc per i nuovi edifici e di 150 mq per gli edifici non residenziali.
– MOLISE: legge approvata in extremis.
– PIEMONTE: legge approvata in extremis. Non si applicher? alle istanze presentate fino al 1/o agosto. Sarebbe stato anche inserito un emendamento che consente il condono dei nuovi edifici non residenziali (600 mc per singola istanza e 2.400 complessivi; gli stessi per le costruzioni residenziali).
– PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: legge 8/4/04 n.1. Nessuna maggiorazione dell’oblazione e maggiorazione del 100% per gli oneri. Sarebbe del tutto vietata la regolarizzazione dei nuovi abusi non conformi alle normative urbanistico/edilizie.
– PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: legge 8/3/04 n.3. Nessuna maggiorazione dell’oblazione e incremento del 10% del contributo di concessione. Sarebbe anche qui vietato il condono delle nuove costruzioni abusive non conformi a strumenti urbanistici.
– PUGLIA: legge 3/11/04 n.19. Incremento del 10% dell’oblazione e nessuno per gli oneri. Gli altri contenuti della legge non sono noti, sembra non si discostino dalla norma statale.
– SARDEGNA: legge 26/2/04 n.4. Nessuna maggiorazione dell’ oblazione o degli oneri. Tetto di 250 mc per gli ampliamenti e di 300 per le nuove costruzioni a singola istanza (1200 mc complessivi a edificio).
– SICILIA: legge 22/10/04. Nessun incremento dell’oblazione o degli oneri. Ridotto al 15% l’importo dell’anticipazione degli oneri concessori (il 30% per la legge statale); permessa la rateizzazione dei pagamenti (fino al 31/12/2008). I limiti volumetrici dovrebbero essere gli stessi della legge statale.
– TOSCANA: legge 20/10/04 n.53. Aumento del 10% dell’oblazione e del 100% degli oneri. Anche qui sarebbe vietato il condono delle nuove costruzioni non conformi agli strumenti urbanistici (bisogna vedere se ovunque, o se solo nelle aree a vario titolo vincolate). Soglia di 100 mc per ciascuna unit? abitativa fino al massimo di soli 200 mc.
– UMBRIA: legge 3/11/04 n.21. Incremento del 10% dell’oblazione e del 100% degli oneri. No al condono delle nuove costruzioni non conformi alle norme urbanistiche. Ridotti i parametri a soli 30 mq (45 per le prime case), esclusi centri storici.
– VALLE D’AOSTA: legge 5/2/04 n.1. Nessuna maggiorazione per l’ oblazione e incremento del 100% degli oneri. Vietata la regolarizzazione dei nuovi abusi non conformi.
– VENETO: legge approvata. Incremento del 5% dell’oblazione (10% nelle aree vincolate) e degli oneri delegati ai Comuni, nella misura massima del 100%. Anche qui sarebbe vietata la regolarizzazione dei nuovi edifici non conformi alle norme urbanistico/edilizie, ma sarebbe ammesso l’ampliamento fino a 450 mc. di qualsiasi tipologia di edificio.
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