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Concessione di un contributo volontario a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura (G.U. 3/5/2005 n. 101)

di Redazione

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario annuo, per il quinquennio 2004-2008, pari ad euro 120.000, a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

ART. 2.

1. All’onere relativo al contributo di cui all’articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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