Welfare

Con lo sponsor arriva il soggiorno

Approvato nella riunione del 4 agosto il provvedimento per i flussi migratori insieme alle misure di attuazione della legge sull'immigrazione.

di Redazione

Consiglio dei Ministri: approvato nella riunione del 4 agosto il provvedimento per i flussi migratori insieme alle misure di attuazione della legge sull’immigrazione, si tratta un regolamento che contiene le norme di attuazione del testo unico, la legge 40/99. Viene confermata la quota dello scorso anno per i soggiorni dei lavoratori extracomunitari: 58 mila unità. Saranno 58 mila i lavoratori extracomunitari che potranno usufruire dei permessi di soggiorno stabiliti dal Consiglio dei ministri. Il tetto per il 1999 va ad aggiungersi ai 300 mila extracomunitari che sono stati regolarizzati entro il dicembre del ’98. Nei 58 mila ingressi previsti sono compresi quelli già resi operativi da precedenti circolari del Lavoro. Una parte di questi ingressi viene riservata, in base ai precedenti accordi bilaterali, ai cittadini albanesi (6000 ingressi), tunisini (3000) e marocchini (3000), altre quote sono riservate ai lavoratori stagionali, altre a chi ha un impiego a tempo determinato e altri ingressi ancora per i lavoratori autonomi. Tra i punti fondamentali del provvedimento anche una formula studiata per aiutare le forze dell’ordine nella lotta alle organizzazioni criminali di importazione: sul modello della legge sui pentiti di mafia, infatti, è stato messo a punto un “programma di assistenza e integrazione” per prostitute extracomunitarie vittime di violenza o di sfruttamento che aiutino la magistratura a rintracciare i colpevoli. Per favorire l’integrazione degli extracomunitari che entreranno in Italia, le Università saranno chiamate a valutare entro 90 giorni se il titolo di studio conseguito dagli immigrati nel loro Paese possa essere riconosciuto in Italia. Di particolare interesse è il riconoscimento del titolo di medico e di infermiere. Inoltre, in ambito sanitario, tra le molteplici novità: gli studenti stranieri che abbiano soggiornato regolarmente in Italia e conseguito titoli che abilitino a professioni in questo settore potranno iscriversi agli albi in deroga all’obbligo di cittadinanza. Agli immigrati che risiedono e lavorano in Italia da oltre sei anni verrà riconosciuta una carta di soggiorno permanente e il diritto di accedere ai servizi sanitari e previdenziali. Questa carta può essere richiesta dagli extracomunitari regolari da oltre cinque anni e con un reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale. Viene rilasciata dopo 90 giorni dalla richiesta e rinnovata ogni dieci anni. Per gli stagionali il soggiorno va da un minimo di 20 giorni a un massimo di nove mesi. Un altro punto importante contemplato dal regolamento riguarda la funzione del cosiddetto “sponsor”, un garante dell’immigrato in Italia per lavoro. Si tratta di privati italiani e stranieri (questi ultimi con permesso di durata residua non inferiore a un anno) che potranno garantire l’entrata in Italia per il lavoro a non più di due stranieri. Il regolamento inoltre autorizza come sponsor le associazioni professionali e sindacali o di volontariato con almeno tre anni di lavoro sull’immigrazione, le Regioni, gli enti locali o le comunità montane. Il permesso per il lavoro subordinato (contratto a tempo indeterminato) è della durata di due anni e di non meno di 12 mesi per quello determinato o stagionale. La conversione del permesso stagionale in subordinato è possibile dopo la seconda stagione regolare. La richiesta del permesso di soggiorno va presentata entro otto giorni lavorativi dall’ingresso dimostrando identità e disponibilità economiche e di alloggio. Il regolamento ribadisce i diritti degli stranieri a essere informati con il provvedimento di espulsione del fatto che saranno trattenuti sul territorio nei centri appositamente costituiti e assistiti da un difensore di fiducia o d’ufficio. I tempi per l’espulsione sono di 20 giorni, prorogabili di 10. Nei centri devono essere garanti libertà di colloquio all’interno e con visitatori esterni, di corrispondenza, anche telefonica e i diritti fondamentali della persona. Al centro possono accedere familiari, conviventi, difensori, ministri di culto e membri di associazioni autorizzate attraverso convenzioni


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