Non profit
Con il contratto a tempo non si può fare subito il bis
Attenzione a rispettare i tempi di attesa
Sono il presidente di un’azienda e ho intenzione di assumere al più presto due persone con un contratto a tempo determinato per la durata di due mesi. Ora mi chiedo nel caso in cui alla scadenza decidessi di sottoscrivere un altro contratto a tempo determinato e sempre con gli stessi soggetti, potrei farlo subito, oppure dovrei far trascorrere del tempo?
Paolo C., Roma
Risponde Giulio D?Imperio
La normativa riguardante i contratti a tempo determinato ha subito delle modifiche con l’entrata in vigore dell’articolo 12 della Legge 196 datata 24/6/1997.
In pratica, questo significa che ogni qual volta si intende stipulare un contratto a tempo determinato occorre prestare molta attenzione alla durata dello stesso, in quanto non è possibile poter stipulare immediatamente, con gli stessi soggetti un ulteriore contratto a termine. Infatti è necessario dover distinguere se la durata del contratto a termine è inferiore o superiore a sei mesi. Nel primo caso (come indicato appunto nella sua lettera) l’azienda per poter stipulare un nuovo contratto a termine deve attendere che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla data di scadenza del primo contratto.
Nel secondo caso, ovvero quando il contratto a termine ha una durata superiore a sei mesi occorrerà aspettare, per la stipula di un nuovo contratto a termine con lo stesso soggetto, che siano passati almeno venti giorni. È opportuno precisare, tra l’altro, che i tempi di attesa prima di poter stipulare nuovi contratti a termine devono essere rispettati “alla lettera” dal datore di lavoro.
In caso contrario la pena prevista consiste nella trasformazione del secondo contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato. Stessa sorte spetta anche al datore di lavoro che continua il rapporto di lavoro a termine oltre quelli inizalmente fissati o successivamente prorogati; ovvero prosegue il rapporto di lavoro per altri venti giorni (nel caso in cui il contratto a termine ha una durata inferiore a sei mesi), trenta giorni negli altri casi.
È bene ricodare inoltre che il datore di lavoro che continua il rapporto di lavoro con un suo dipendente dopo la scadenza del contratto a termine, è tenuto a retribuire lo stesso con una maggiorazione del 20% fino al decimo giorno successivo al termine pattuito, e a una maggiorazione del 40% per ciascun altro giorno.
Da sottolineare infine che le maggiorazioni sono dovute fino a quando i rapporti di lavoro non sono convertiti automaticamente in contratti a tempo indeterminato così come riportato nell’articolo stesso.
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