Non profit

Comunicazione ai Comitati di gestione dei fondi ex art.15 Legge n.266/1991 ed ai Centri di Servizio per il Volontariato del 22/12/2000

di Redazione

Nell’ambito della disciplina dettata dalla Legge-quadro sul volontariato (L.11 agosto 1991 N.266) e delle relative norme attuative (D.M. 8 ottobre 1997), si è da più parti manifestata l’esigenza di chiarire la questione relativa alla legittimità della facoltà per i Centri di servizio di poter altresì provvedere a sostenere progetti di intervento presentati da Associazioni ed Organizzazioni di volontariato attingendo ai fondi ad essi concessi ai sensi dell’art. 15 della citata Legge.
Questo dipartimento ritiene di poter intervenire sulla questione, confermando, per quanto di propria competenza, la legittimità dell’interpretazione nell’attuale quadro normativo esistente, tanto a livello di legge quanto a livello ministeriale, che consenta ai Centri di servizio di sostenere progetti di intervento delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato.
Al riguardo, occorre in primo luogo evidenziare che i compiti istituzionali dei Centri di servizio al volontariato fissati, come è noto, dall’art.15 della Legge-quadro e dall’art.4 del citato decreto ministeriale devono essere svolti con fondi a destinazione vincolata e cioè con il sostegno economico proveniente dalla quota dei fondi speciali regionali, di cui all’art.2 del decreto, che il Comitato di gestione competente per territorio riterrà di assegnare a ciascun Centro di servizio sulla base del programma annuale presentato da quest’ultimo e dagli altri Centri eventualmente istituiti sullo stesso territorio.
Per risolvere la questione sollevata, occorre altresì ricordare che, ai sensi della normativa richiamata, i centri di servizio sono “a disposizione delle organizzazioni di volontariato” ed hanno “la funzione di sostenere e qualificare l’attività di volontariato” da queste intrapresa. Tali compiti di sostegno e qualificazione sono adempiuti mediante la prestazione dei servizi ritenuti utili e idonei al perseguimento del fine. L’art.4 del decreto individua a titolo esemplificativo – come risulta dall’inciso “fra l’altro” – quattro settori di intervento a favore delle organizzazioni di volontariato, che possono così riassumersi:
a) servizi di promozione e rafforzamento;
b) servizi di consulenza;
c) servizi di formazione;
d) servizi di informazione.
E’ appena il caso di sottolineare come il primo tipo di servizio elencato sia di portata generale e, per ciò stesso, tendenzialmente onnicomprensivo. Ad ogni modo, quel che preme evidenziare al fine di risolvere la questione trattata è che, come già ricordato, l’elenco citato non possa essere considerato esaustivo, ancorché tutti i compiti ivi espressamente indicati permangano di fondamentale importanza.
Appare pertanto possibile ritenere che il sostegno economico fornito dai Centri di servizio ai progetti di intervento sociale presentati da Associazioni e da Organizzazioni di volontariato possa rientrare tra i compiti istituzionalmente previsti per gli stessi dalla normativa in parola e svolga, in ogni caso, la funzione di strumento complementare per le finalità di sostegno e qualificazione previste nella stessa normativa.
Naturalmente, inserendosi, tale tipologia di apporti alle Associazioni e alle Organizzazioni di volontariato, in un ampio panorama di interventi pubblici e privati, finalizzati allo sviluppo sociale del Paese, occorrerà che ciascun Centro valuti l’opportunità di dar corso ad iniziative della specie, sviluppando, la più ampia concertazione possibile, nell’esistente quadro di programmazione sociale e di intervento della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è insediato, nonché di quello degli altri Enti locali e delle Fondazioni bancarie territorialmente presenti.
Ciò premesso, si devono ora delineare le condizioni per l’effettuazione degli interventi di sostegno in questione da individuare in assenza di specifiche norme in base ad una interpretazione sistematica dei principi generali del diritto amministrativo e degli esistenti testi normativi in materia.
A questo proposito, sembra di estrema rilevanza precisare, in primo luogo, che in via di principio i trasferimenti dei fondi originati dalla Legge 266/1991 ai Centri di servizio dovranno essere destinati, sempre e in ogni caso, principalmente a finanziare gli interventi di assistenza, consulenza e formazione rivolti alle Associazioni ed alle Organizzazioni di volontariato; attività, queste, di cui si tiene a ribadire l’importanza e la priorità. Eventuali disponibilità finanziarie invenienti dalla Legge 266/1991 che siano considerate dal Centro stesso come non necessarie ad assicurare lo svolgimento dei predetti compiti di assistenza, consulenza e formazione potranno essere quindi destinabili, sulla base della valutazione di ciascun Centro di servizio, anche ad altre operazioni di sostegno delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato della propria zona, e quindi potranno essere in particolare impiegate per sostenere progetti riguardanti la realizzazione di interventi di volontariato, che si concretizzino in attività di sviluppo del sistema di volontariato, promosse da dette Associazioni ed Organizzazioni di volontariato, ancorché ovunque sviluppate.
In concreto, nell’ambito della propria programmazione di attività da presentare al Comitato di gestione, i Centri di servizio interessati ad integrare la propria attività con interventi della specie, dovranno evidenziare tale finalità di spesa, indicando priorità e criteri di intervento, in coerenza con le proprie finalità istitutive ai sensi dell’art.2, 6 comma, lettera a),b), e c) del Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997 al Comitato di gestione, nel quadro del bilancio preventivo, da presentare o da modificare, tenendo conto, a tal fine, delle risorse disponibili in ciascuna Regione e Provincia autonoma, al netto dei fondi necessari per il funzionamento del Comitato di gestione stesso, ai sensi degli articoli 1, 2 e 6 del Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997. A tal fine, in particolare, i Centri di servizio interessati, indicheranno nel proprio bilancio preventivo, oltre alle spese necessarie per il proprio funzionamento e per l’espletamento delle prestazioni di servizi alle Associazioni ed Organizzazioni di volontariato, anche l’ammontare delle somme potenzialmente assegnabili agli interventi di sostegno in questione sulla base delle predette risorse nette esistenti nel quadro del proprio disegno progettuale di intervento.
I Comitati di gestione, presso ciascuna regione o provincia autonoma, che inizieranno ad operare non appena sia stata nominata la maggioranza dei propri membri, provvederanno alla erogazione dei fondi di cui all’art. 15 della Legge 266/1991, al Centro di servizio o ai Centri di servizio di propria competenza sulla base della programmazione preventiva ricevuta ed approvata, tenendo conto anche dei programmi di interventi di sostegno presentati dai centri di servizi in modo analogo alle somme destinate all’attività istituzionale del Centro.
Le somme richieste per interventi di sostegno potranno essere erogate dai Comitati di gestione in due tranches, a presentazione e a rendicontazione dell’andamento dei programmi.
I Comitati di gestione potranno condizionare l’approvazione del programma di interventi di sostegno presentato da ciascun Centro alla previsione di un obbligo di trasmissione di dati e di notizie sullo stato di attuazione del programma stesso.
I Centri di servizio potranno erogare alle Associazioni ed Organizzazioni di volontariato, per le quali i progetti sono stati approvati, una prima somma contestualmente alla approvazione; la somma restante a rendicontazione finale dei progetti.
Il Comitato di gestione competente provvederà ad assegnare ai centri di servizio che ne abbiano fatto richiesta per gli interventi in argomento, le disponibilità finanziarie necessarie, solo se risultino assegnabili e siano effettivamente assegnate al Centro interessato le risorse da destinarsi al funzionamento generale del centro stesso ed all’espletamento dei suoi compiti istituzionali di consulenza ed assistenza.
Relativamente ai Centri di servizio che, sulla base dei preventivi approvati dal rispettivo Comitato di gestione siano risultati assegnatari di fondi ex art.15 della legge 266/1991 anche per i predetti interventi a favore delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato, il Comitato di gestione competente, controllerà in sede di approvazione del rendiconto di ciascun Centro di servizio destinatario di detti fondi, la legittimità degli interventi effettuati e degli impegni di sostegno assunti e non ancora effettuati.
In ordine alle caratteristiche dei progetti predisposti dalle Associazioni e dalle Organizzazioni di volontariato per i quali richiedere ai Centri di servizio detti interventi di sostegno, può essere utile rammentare che, come già previsto per i progetti finanziati dall’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, i progetti della specie dovranno presentare requisiti di chiarezza realizzativa con una congrua prospettazione di finalità, mezzi e risorse finanziarie da utilizzare e non dovranno stendersi a operazioni comportanti l’acquisto e la ristrutturazione di immobili. In relazione a detti progetti, il contributo del Centro di servizio potrà viceversa estendersi alla copertura delle spese derivanti dall’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione pratica del singolo progetto. I criteri selettivi dovranno in ogni caso essere volti ad incoraggiare la collaborazione tra associazioni e ad incentivare la realizzazione di progetti aventi un impatto sociale rilevante.
In secondo luogo, in ossequio al principio di buona amministrazione dei fondi pubblici, l’attribuzione degli interventi della specie alle Associazioni ed alle Organizzazioni di volontariato beneficiarie dovrà essere effettuata secondo criteri obiettivi, che siano predeterminati rispetto all’assegnazione e all’effettuazione e resi pubblici anteriormente alle stesse. In particolare, occorre che tali criteri di selezione siano resi noti, con ragionevole anticipo, a tutte le Associazioni di volontariato.
Naturalmente, i progetti dovranno prevedere una parte di risorse proprie dell’Associazione o delle Associazioni realizzatrici secondo misure ragionevolmente stabilite, anche con riferimento alle citate erogazioni dell’Osservatorio nazionale per il Volontariato. I progetti non potranno, però, beneficiare in ogni caso del cumulo di finanziamenti pubblici destinati specificamente al volontariato ed assegnati, in base alla Legge n. 266/1991, dall’Osservatorio nazionale per il Volontariato e da più Centri di servizio. Qualora per il medesimo progetto venissero assegnati più apporti, l’Associazione o il gruppo di Associazioni o Organizzazioni promotrici dovranno optare per un intervento, rinunciando agli altri eventualmente conseguiti. Uno stesso progetto potrà tuttavia beneficiare del concorso di fondi di altra natura, provenienti da normative diverse dalla suddetta, di fonte nazionale o comunitaria.
Opportuno riferimento cui attenersi nel predisporre le modalità delle erogazioni destinate ai progetti di servizi è infine rappresentato da quelle previste per l’Osservatorio nazionale per il Volontariato nella Circolare annualmente emanata da questo Dipartimento con riferimento al fondo nazionale per il volontariato di cui all’art. 12 co. 2 della Legge-quadro.
Va infine evidenziata, a prescindere dall’esistenza di meccanismi di coordinamento tra Centri di servizio, la cui opera di collegamento e diffusione di esperienze può essere estremamente utile anche per la migliore effettuazione di operazioni della specie, la più ampia disponibilità di questo Dipartimento a promuovere, con modalità e tempi da individuare, tutte le più efficaci iniziative di incontro e di dibattito attraverso, in particolare, l’istituzione di un ambito ufficiale di concertazione, atte a promuovere, tra i Centri di servizio stessi e tra questi e i Comitati di gestione, gli Enti regionali e gli altri Enti locali nonché le fondazioni Bancarie stesse e l’ACRI, sia il miglior risultato in termini di concertazione tra detti Enti, sia l’efficacia degli interventi di sostegno in argomento. In tale ambito sarà possibile dibattere eventuali altre problematiche relative allo sviluppo del volontariato nel nostro Paese.
22 Dicembre 2000
Il Ministro per la Solidarietà Sociale Livia Turco

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è  grazie a chi decide di sostenerci.