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Composizione e competenze del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga.

di Redazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 1999
Composizione e competenze del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 agosto 1988, n. 400;
Visto l’art. 1, commi 1 e 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti l’istituzione del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga;
Visto l’art. 1, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo modificato dall’art. 1, comma l, lettera a), della legge 18 febbraio 1999, n. 45;
Visto l’art. 127, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, concernente l’organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998, concernente il conferimento all’on. Livia Turco dell’incarico di Ministro per la solidarietà sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;
Decreta:

Art. 1.
Composizione e competenze del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga
1. Il Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga, di seguito denominato “Comitato”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, é composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per la solidarietà sociale, per gli affari regionali e dei lavori pubblici (in relazione alla delega sulle aree urbane), nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per la materia.
2. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la solidarietà sociale.
3. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
4. Il Comitato:
ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze psicotrope, a livello interno ed internazionale;
formula proposte al Governo per l’esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività di competenza delle regioni;
esprime il parere sugli atti e sui provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per delega, del Ministro per la solidarietà sociale, riguardanti il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.
5. Il Comitato si avvale del supporto tecnico- scientifico dell’Osservatorio permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell’art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b),della legge 18 febbraio 1999, n. 45, della Consulta degli esperti e degli operatori sociali, istituita ai sensi dell’art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica. 309 del 1990, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, nonché della commissione istruttoria dei progetti presentati dalle amministrazioni dello Stato, istituita ai sensi dell’art. 127, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo modificato dall’art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45.

Art. 2.
Convocazioni
1. Il Comitato é convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per delega, dal Ministro per la solidarietà sociale, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.
2. Il comitato é convocato anche su richiesta di un Ministro componente.

Art. 3.
Conferenza dei dirigenti generali
1. La conferenza dei dirigenti generali competenti per la materia, in servizio presso le amministrazioni statali rappresentate nel Comitato, prevista dall’art. 127, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, é convocata e coordinata dal dirigente generale preposto all’Ufficio di coordinamento delle attività di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze del Dipartimento per gli affari sociali.
2. La conferenza dei dirigenti generali definisce i criteri e le modalità di attuazione amministrativa delle decisioni assunte dal Comitato, secondo quanto previsto dall’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 4.
Segreteria del Comitato nazionale di coordinamento
per l’azione antidroga
Il supporto di segreteria del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga é assicurato dall’Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze del Dipartimento per gli affari sociali.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 28 aprile 1999
p. Il Presidente: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 295

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