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Compensi nello sport dilettantistico

Modifiche apportate dalla finanziaria 2003

di Francesco Vollono

Dobbiamo pagare ad un nostro atleta dei premi e indennità di cui all?art. 25 legge 133/99. Sono relativi al 2002, ma li pagheremo questo mese. Poiché complessivamente arriverà a 6000,00 euro, è giusto applicare la ritenuta del 18% sulla differenza tra tale somma e 5.164,57? Prima di tutto dobbiamo precisare che, fino allo scorso anno, la ritenuta a titolo d?imposta era da applicare sulle somme comprese tra i 5.164,57 euro e 25.822,84 e corrisposte a coloro che prestavano attività sportiva dilettantistica. La finanziaria 2003 (art.90 comma 3 legge 289 del 27/12/02) ha modificato nuovamente la normativa prevista dall?art. 81 comma 1 lettera m e dall?art.83 comma 2 del DPR 917/86 (come modificato dall?art. 25 L.133/99). Con effetto dall?1/1/03, il trattamento agevolato è il seguente: 1) nei ?redditi diversi? rientrano anche le somme corrisposte ai collaboratori con funzioni amministrativo-gestionali di natura non professionale; 2) il limite d?esenzione da 5.164,57 viene elevato a 7.500,00 euro; 3) la ritenuta da applicare,essendo stata modificata l?aliquota relativa al primo scaglione irpef, è del 23%, non più del 18%, oltre alle addizionali; 4) tale ritenuta è a titolo d?imposta per le somme erogate fino ad euro 28.158,28; a titolo d?acconto per somme superiori All?atto del pagamento bisogna quindi verificare se il collaboratore (atleta,allenatore ecc.), nell?anno solare, ha superato o meno i limiti indicati. La verifica deve essere fatta con il metodo di ?cassa? non di competenza. Per quanto riguarda la vostra domanda, poiché non viene superato lo scaglione di esenzione di cui al punto 2, non si deve applicare alcuna ritenuta. Dott. Franco Vollono


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