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Comodato: l’imposta di registro non si paga
L'imposta di registro è unimposta indiretta, che si applica ad alcuni atti giuridici al momento della loro annotazione in pubblici registri tenuti presso lUfficio del registro
La nostra associazione, iscritta all?Albo regionale per il volontariato, ha un accordo con il Comune che ci concede in ?comodato gratuito? i locali adibiti a nostra sede. In effetti però paghiamo una piccola cifra per godere dei locali. Ora, per la registrazione dell?atto di comodato gratuito ci è stata chiesta l?imposta di registro, da cui pensiamo di essere esenti. Sbagliamo noi? Lettera firmata
Come noto, il comodato è il contratto con il quale «?una parte consegna all?altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l?obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta» (art. 1803 Codice civile), e tale contratto è essenzialmente gratuito. È però pacifico che possa essere posta a carico del comodatario una obbligazione (detta modus), anche di natura economica; in tal caso il comodato viene definito ?modale?. In merito al comodato modale di immobile, la giurisprudenza ha più volte affermato che ciò che permette di qualificare l?obbligazione quale prestazione accessoria oppure quale controprestazione è costituita dall?entità. In particolare, la Corte di Cassazione (sentenza 4967 del 4 giugno 1997) ha statuito che «il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione di un modus, posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento della res, come nel caso in cui venga stabilito, in relazione al godimento di un immobile, il versamento di una somma periodica, a carico del beneficiario, a titolo di rimborso spese, la cui entità lasci ragionevolmente escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione ». Questo fuga i dubbi: l?accordo che stipulate con il Comune ha natura di comodato.
Il contratto di comodato di beni immobili, redatto in forma scritta, è poi annoverato (art. 5, comma 2 della Tariffa Parte I del dpr 26 aprile 1986, n. 131) tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso per i quali è prevista un?imposta di registro in misura fissa. L?art. 8, comma 1, della legge n. 266 del 1991, prevede invece che «gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all?articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall?imposta di bollo e dall?imposta di registro». Al riguardo, la Circolare ministeriale n. 3 del 25 febbraio 1992, lungi dall?esprimersi in merito al concetto di «atti connessi», chiarì soltanto che le agevolazioni fiscali dell?art. 8 «sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite solo per fini di solidarietà e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle Regioni e Province autonome ». Questo significa, a nostro parere, che le uniche condizioni per l?applicazione delle agevolazioni sono costituite dalla presenza di esclusivi fini di solidarietà sociale e dall?iscrizione nei registri del volontariato.
Per delineare, invece, il concetto di «atti connessi », è interessante la sentenza n. 65/1996 della Commissione tributaria provinciale di Pesaro, nella quale si inseriscono, tra tale tipologia di atti, anche quelli relativi ai trasferimenti immobiliari inter vivos; in tal senso, non intravediamo la ragione per cui l?acquisto di un immobile sarebbe agevolato mentre non dovrebbe esserlo l?acquisizione di un immobile in comodato, gratuito o modale che sia. La sentenza, infine, evidenziava la necessità di una dichiarazione resa in atto da parte dell?associazione che attesti l?utilizzo dell?immobile per gli scopi di solidarietà sociale.
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