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Commissione adozione, c’è il nuovo regolamento

Ripprovato oggi in Consiglio dei Ministri il nuovo regolamento della Commissione per le adozioni internazionali (Cai): terminato il suo iter

di Sara De Carli

Lo schema di regolamento per il riordino della Commissione per le adozioni internazionali (Cai), ha finalmente concluso il suo iter e ha l’imprimator definitivo del Consiglio dei Ministri. Se ne parla dal dicembre scorso, poi il Consiglio di Stato aveva chiesto di apportare alcune modifche, il nuvo testo era stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo, dopdiché, nella nuova versione, si era apprestato a fare il giro delle istituzioni coinvolte. Ovvero Garante della privacy, Conferenza unificata Stato-Regioni e Consiglio di Stato. Oggi lo schema di riforma è rornato in CdM, dove è stato approvato. Si attendono ora le nomine delle nuove figure introdotte.

Ripercorriamo in sintesi le importanti modifiche introdott sulla composizione, la durata in carica dei componenti e i compiti della Commissione per le adozioni internazionali.

La Presidenza della Commissione è attribuita al Presidente del Consiglio o al ministro da lui delegato alle politiche per la famiglia. Modifica introdotta viste le delicate funzioni che spettano alla Commissione soprattutto in tema di rapporti internazionali e in considerazione del fatto che le corrispondenti autorità centrali dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell?Aja sono presiedute da autorità politiche. Il Presidente rappresenta la Commissione, ne coordina l?attività, vigila sul suo funzionamento e trasmette al Parlamento una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sull?attuazione della Convenzione e sugli accordi bilaterali stipulati anche con i paesi che non vi hanno aderito.

E? introdotta la figura del vicepresidente, con funzioni più strettamente amministrative. Oltre a esercitare le funzioni delegate dal presidente, ha lo specifico compito di autorizzare l?ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione. Nei casi d?urgenza, che non permettono la convocazione in tempi utili della Commissione, il vicepresidente può assumerne i provvedimenti di competenza per garantire rapidità ed efficacia delle decisioni. Il vicepresidente è nominato dal presidente della Cai, scelto tra i magistrati con esperienza nel settore minorile o tra i dirigenti generali dell?amministrazione dello Stato o delle amministrazioni regionali con analoga specifica esperienza.

Entrano a far parte della Commissione per nomina del presidente tre esperti del settore, di comprovata esperienza nella materia delle adozioni internazionali. La Commissione si allarga inoltre alla presenza dell?associazionismo familiare. Per evitare commistioni e ambiguità, però, i tre nuovi rappresentanti delle associazioni familiari a carattere nazionale non potranno essere espressione degli Enti autorizzati ai procedimenti di adozione internazionale. Sono confermate le attuali presenze dei ministeri interessati – Solidarietà Sociale, Affari Esteri, Interno, Giustizia, Salute, Economia e Finanze, Pubblica Istruzione, mentre entrano in Commissione (espressione della Presidenza del Consiglio) rappresentanti dei mnistri per le riforme e l?innovazione nella P.A. e per i diritti e le pari opportunità.
I rappresentanti della Conferenza unificata delle Regioni, dopo le ultime modifiche approvate oggi dal Cdm, saranno quattro, in considerazione dell?aumentata composizione della Commissione e del ruolo degli enti locali nelle procedure di adozione
Vicepresidente e componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Per quanto riguarda i criteri di idoneità ed operatività degli Enti. La Commissione dovrà individuare i criteri per la concessione dell?autorizzazione agli Enti, anche al fine di assicurarne la funzionalità e la serietà. Inoltre la possibilità di revocare le autorizzazioni concesse viene estesa non solo ai casi di gravi inadempienze, ma anche alla constatata scarsa efficacia dell?attività svolta. Restano invariati i requisiti previsti a carico delle persone che dirigono gli enti per ottenere l?autorizzazione, ma sono precisati in riferimento all?esistenza di condanne penali o misure di sicurezza o di prevenzione, soprattutto in riferimento ai reati di carattere sessuale verso i minori (violenza, pedofilia, pedopornografia, prostituzione minorile?).

Controllo e vigilanza. Questi compoiti si rafforzano. Al fine di garantire una migliore presenza sul territorio, la Commissione potrà anche limitare l?operatività degli enti ad alcune aree geografiche o favorire il coordinamento tra gli enti e la loro fusione. La Commissione potrà esaminare e accogliere segnalazioni e istanze da parte di Tribunali, Enti e associazioni e singole coppie. Gli Enti hanno l?obbligo di comunicare mensilmente alla Commissione gli incarichi ricevuti dalle coppie che aspirano all?adozione. In questo modo sarà più trasparente e costante il monitoraggio sulla base del rapporto tra il numero di adozioni richieste e adozioni portate a termine. Ogni due anni è previsto il controllo di tutti gli Enti.

Con il nuovo Regolamento ulteriori sanzioni si aggiungono a quelle già adottate (sospensione e revoca dell?autorizzazione ad operare).
Le nuove sanzioni previste:
semplice censura, se l?Ente è responsabile di irregolarità ma queste non siano più in atto, o non sia necessario né utile imporre limitazioni o prescrizioni;
possibilità di prescrivere che l?ente adegui le proprie modalità operative alla legge e al regolamento;
possibilità di limitare l?attività dell?Ente, in termini di assunzione di incarichi, o in termini di estensione territoriale della sua azione, in ambito nazionale o internazionale.
Le ipotesi di sospensione e revoca dell?autorizzazione non cambiano rispetto alla disciplina vigente.

Informazione. Importanti novità sono state introdotte dal nuovo Regolamento in merito ai rapporti con gli Enti. Sono previsti incontri periodici con gli Enti autorizzati e la consultazione, ogni sei mesi, delle associazioni a carattere nazionale delle famiglie.
È previsto l?obbligo di fornire, in modo pubblico e trasparente, tutte le informazioni necessarie sulle modalità e le procedure delle adozioni internazionali, comprese le indicazioni su costi e tempi medi di conclusione delle procedure adottive nei singoli paesi di provenienza dei minori. Il nuovo regolamento prevede anche una più articolata strutturazione della segreteria tecnica, cui sono affidati i compiti di istruttoria, raccolta e conservazione degli atti e gli adempimenti amministrativi e contabili.

Il provvedimento consente una più efficace attività di vigilanza sulle procedure adottive e valorizza il ruolo della Commissione nell?ambito dei rapporti internazionali; contiene disposizioni con le quali si tende a promuovere l?accorpamento degli enti autorizzati, a renderne più efficace l?attività e a consentire di superare alcune criticità evidenziatesi nei casi di sospensione o revoca dell?autorizzazione ad operare agli enti medesimi.


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