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Commerciale sarà lei…

La legge definisce quando un’organizzazione può definirsi non commerciale.

di Salvatore Pettinato

Apre questa settimana lo Sportello dell?Osservatorio su fisco e non profit, una nuova iniziativa promossa da Vita in collaborazione con i maggiori esperti fiscali e tributari del Terzo Settore. Ogni quindici giorni in questo sportello troverete, a turno, un argomento legato alle tre sezioni in cui sarà dedicata, a turno, la pagina. Nella sezione ?Temi? verranno analizzati dagli esperti i principali argomenti su cui è necessario appuntare l?attenzione. Nella sezione ?Casi?saranno presentate e analizzate situazioni particolari segnalate dai lettori. Nella sezione ?Fatti? saranno segnalati problemi sollevati da episodi di cronaca che hanno avuto come protagonisti nel rapporto con il Fisco, o con esponenti del mondo tributario, personalità o enti non profit. Apre la serie la sezione ?Temi? con: ?Le associazioni ?commerciali? a sorpresa. A l di là dei molti chiarimenti specifici ripetitivi della legge e dei moltissimi chiarimenti omessi, la circolare-base illustrativa del ministero delle Finanze sulla riforma del non profit, emanata ormai più di nove mesi orsono, contiene anche una conclusione tecnica ?occulta?, che può riguardare tutti gli enti non commerciali, a dir poco destabilizzante per l?intero sistema. Il che è sconsolante per un documento nato con lo scopo di ridurre i lati oscuri che le leggi, di fatto, creano quasi sempre. Come ormai noto ai più, il decreto legislativo n. 460/1997 ha esplicitato la possibilità, per gli enti non commerciali, di perdere tale qualifica nell?ipotesi in cui esercitino prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d?imposta. Al fine di chiarire il termine ?prevalentemente?, il legislatore ha introdotto i già noti parametri quantitativi (alla cui incerta interpretazione dedicheremo in futuro un apposito spazio) che, sebbene privi di carattere di presunzione assoluta, devono (per legge!) comunque essere tenuti in considerazione ai fini della corretta qualificazione della reale natura dell?ente. L?uso di detti parametri, alla fine, in termini più semplici, si sostanzia nel quasi ovvio confronto di comparazione tra ?monte attività commerciali? e ?monte attività non commerciali?: il risultato sarà la parallela collocazione soggettiva dell?ente, tra le due possibilità. Il calcolo dei parametri Il ministero delle Finanze, in relazione alle modalità di determinazione quantitativa dei parametri, ha affermato nella circolare 12 maggio 1998, n. 124/E che «le attività ?decommercializzate? di cui agli articoli 108 e 111 del Tuir non devono essere computate ai fini dell?applicazione» dei parametri di prevalenza. Il problema è proprio qui. Il legislatore prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale nell?ipotesi in cui si eserciti prevalentemente attività commerciale. L?articolo 111, comma 3 e seguenti del Tuir consente, in linea generale (a determinate categorie di enti associativi che abbiano provveduto ad adeguare nei termini i propri statuti), di poter beneficiare della decommercializzazione dei servizi resi ai propri associati a fronte di corrispettivi specifici. La cosa più spontanea che verrebbe da pensare sarebbe che, ai fini del calcolo dei parametri (per il computo dei quali vengono confrontate componenti istituzionali e componenti commerciali), tali attività ?decommercializzate? venissero affiancate alle componenti istituzionali (le ?non commerciali?), proprio in virtù della loro natura legale ?decommercializzata?. Il ministero, invece, con il riportato chiarimento ha attribuito (stando a quanto emerge dalla lettura della circolare) alle attività decommercializzate una sorta di salomonica ?neutralità? stabilendo che le stesse – com?è ovvio – non devono essere computate nel calcolo delle entrate commerciali (e ci mancherebbe), ma neanche, e qui sorgono i maggiori aspetti problematici, nel calcolo delle entrate istituzionali, da comparare con le prime per ?battezzare? fiscalmente l?associazione. Le conseguenze di ciò potrebbero essere decisamente preoccupanti per tutte quelle associazioni (politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona) che operano in quei settori del non profit cosiddetti agevolati. Molti enti appartenenti alle riportate categorie, infatti, traggono le proprie fonti di sostentamento non solo nelle quote associative, ma, soprattutto, dai proventi (che spesso sono di poco superiori ai costi sostenuti) che conseguono dallo svolgimento di attività rese a fronte di corrispettivi specifici nei confronti degli associati, e sin da quando fu prevista una posizione speciale per ?certe? associazioni, non hanno mai avuto dubbi sul come comparare i due versanti. Anche nella pratica più corrente è molto più logico fissare una quota associativa fissa e di importo limitato, che consenta agli associati di aderire all?associazione e al limite di beneficiare di alcuni servizi comuni, e, successivamente, di far pagare, solo a chi se ne vuole avvalere, specifici servizi. Ecco dove sta il trucco Ma qual è l?impatto della circolare? Può capitare (rectius, è molto frequente) che un?associazione (ad esempio culturale) disponga di limitate quote associative (spesso si riscontrano casi di quote associative pari anche a 1.000 lire), ma benefici in significativa misura degli incassi derivanti da prestazioni rese a fronte di corrispettivi specifici erogati dagli associati. Nell?ipotesi in cui la medesima associazione stipuli una convenzione di natura corrispettiva pienamente commerciale, ai fini del calcolo dei parametri di prevalenza, l?impossibilità di includere nel computo delle entrate istituzionali i corrispettivi ?decommercializzati?, potrebbe comportare il mancato rispetto dei ?famigerati? parametri. Un esempio per chiarire: soci: n. 10; quota associativa: lire 1.000; entrate decommercializzate: lire 100.000; entrate commerciali: lire 50.000. La logica vorrebbe che, in tal caso, si ritenesse rispettato il parametro che confronta redditi derivanti da attività commerciali rispetto il parametro che confronta redditi derivanti da attività commerciali rispetto entrate istituzionali; ammontando i primi a lire 50.000 e le seconde a lire 110.000. Da quanto emerge dalla riportata circolare, invece, i calcoli dovrebbero subire un radicale mutamento e, infatti, le entrate istituzionali ammonterebbero a lire 10.000, mentre quelle commerciali a lire 50.000. Segnalateci il vostro caso La conclusione appare evidente: sarà duro, stante la circolare, raccontare a un ufficiale della Guardia di Finanza che, nonostante le entrate commerciali della vostra associazione ammontino a cinque volte quelle istituzionali, la posizione dell?associazione è quella di ente non commerciale. La nota della circolare è in realtà molto discutibile, probabilmente errata. Potrebbe generare forti danni inattesi, tanto più che essa non solleva un problema di comprensione facile e immediata come quello dell?Iva selvaggia che, impattando sulle aliquote, colpiva anche l?attenzione dei profani. Il problema, però, questa volta è più grave e sarà il caso di raccogliere anche casistica concreta per promuovere – come intendiamo fare – un?azione di chiarimento netto, o meglio di rettifica della precisazione tardiva (perché il problema non nasce con la Zamagni) e, a nostro avviso, non corretta. Fisco & Non Profit I soggetti promotori ? Vita ? Associazioni del Comitato editoriale di Vita ? Forum del Terzo settore ? Summit della solidarietà A cosa serve ? Catalogare le controversie ? Raccogliere i quesiti e i dubbi ? Tipicizzare le risposte possibili Gli obiettivi ? Presentare a fine anno una relazione sullo stato dei rapporti tra Fisco e non profit da presentare alle istituzioni competenti ? Una pubblicazione sintetica del rapporto ? Un convegno di studio e di aggiornamento sui temi emersi dall?indagine Come funziona ? La segreteria tecnica raccoglierà tutte le segnalazioni pervenute ? La segreteria tecnica invierà ogni mese una relazione sulle segnalazioni pervenute al Comitato di “Survey” ? Il Comitato di Survey si riunisce ogni due mesi per valutare il materiale pervenuto e a fine anno stende il rapporto finale Dove inviare le segnalazioni ? Posta.Vita Comunicazione-Osservatorio Fisco e non profit.Via Cellini,3-20129 MILANO ? Fax. Intestare a Vita Comunicazione-Osservatorio Fisco e non profit e inviare al n. 02.57969643 ? Posta elettronica.E-Mail: vitarm@flashnet.it-specificare “Osservatorio Fisco e non profit” I Nomi Comitato di ?Survey?: avv. Salvatore Pettinato (presidente); Adriano Properzi; Giorgio Fiorentini; Valerio Melandri; Riccardo Bonacina; Andrea Petrucci; Andrea Borio; Davide Maggi; Giuliano Rossi. Segreteria tecnica: Lucia Martina; Barbara Galmuzzi


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