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Lavoratori fragili, le novità del Decreto Sostegni

Il provvedimento sarà ora trasmesso al Parlamento per l’avvio della conversione in legge, entro il 21 maggio

di Redazione

Il testo del nuovo Decreto Legge “Sostegni”, approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 19 marzo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo, ha recepito alcune delle proposte trasmesse da AISM e FISH che fin dall’insediamento del nuovo Governo avevano messo l’accento sulla necessità di maggiori tutele per i lavoratori fragili, elaborando un pacchetto di emendamenti al Decreto Sostegni. Il testo effettivamente riconosce:

  • l’equiparazione tra assenza dal lavoro e ricovero ospedaliero fino al 30 giugno;
  • la non computabilità dell’assenza di servizio nel periodo di comporto (terminato il quale, se l’assenza del lavoratore perdurasse, il datore di lavoro potrebbe licenziare il dipendente);
  • la proroga della possibilità di svolgere di norma il lavoro in modalità agile per le persone fragili e con disabilità grave rispetto a quanto già previsto dal Decreto Cura Italia.

«Un risultato importante per tutte le persone con disabilità e gravi patologie», commenta Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali e Advocacy AISM e Coordinatore del Gruppo di lavoro nazionale “Occupazione e disabilità” della FISH. Giulia Flamingo, avvocato del Numero Verde AISM, entra nel dettaglio delle novità: «La nuova norma, che proroga al 31 giugno 2021 le indicazioni contenute nell’articolo 26 comma 2 del Decreto Cura Italia, vale per tutte le persone con fragilità: persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi della 104/1992 e lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Non potendo svolgere attività lavorativa in smartworking e dovendo assentarsi per la necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, in questi casi le assenze non sono computabili nel periodo di comporto».

Il testo specifica inoltre che – per evitare vuoti normativi – la disposizione si attua dal 1° marzo all’entrata in vigore del decreto. Lo stesso Decreto (art. 15, co. 1) esplicita che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e non rilevano ai fini dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento corrisposta dall’Inps.

Il provvedimento prevede inoltre per il 2021 un fondo di 100 milioni di euro per il finanziamento di progetti di de-istituzionalizzazione e inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale, i cui criteri di ripartizione devono ancora essere stabiliti.

Il provvedimento sarà ora trasmesso al Parlamento per l’avvio della conversione in legge, che dovrà concludersi nei successivi 60 giorni, con scadenza fissata al prossimo 21 maggio. AISM procederà nell’ulteriore confronto con il Parlamento, con particolare riferimento alla possibilità di dare seguito alle altre proposte formulate per contrastare gli effetti dell’emergenza sulla condizione lavorativa delle persone con disabilità e gravi patologie: in particolare la previsione di tutele specifiche, anche di tipo economico, per le persone dichiarate temporaneamente non idonee in conseguenza della condizione di fragilità; il riconoscimento di misure a sostegno di interventi di welfare aziendale e programmi di Casse e Fondi Professionali finalizzati a fronteggiare la pandemia dedicati alle persone con disabilità, gravi patologie e condizioni di fragilità.

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