Welfare

Come difendersi dai comuni troppo avidi

I disabili hanno il diritto di ricevere servizi sociali gratis, indipendentemente dal reddito del nucleo famigliare

di Redazione

Cosa si può fare con i Comuni che si rifiutano di applicare il decreto legislativo 130/00 che impone di tener conto della situazione economica della sola persona handicappata e non del nucleo familiare per la fruizione di servizi sociali? Lettera firmata (provincia di Ancona) Risponde Salvatore Nocera Ci si chiede come comportarsi coi Comuni che si rifiutano di tener conto di un’importante norma. È l’art. 3 comma 3 del Decreto legislativo n. 130/00, secondo il quale per l’accesso a prestazioni sociali agevolate, come i centri diurni, da parte di un handicappato grave, i Comuni debbono tener conto solo del reddito personale del disabile – e non della situazione economica di tutto il nucleo familiare di cui fa parte, come invece è previsto per tutti gli altri utenti – nel chiedere la partecipazione ai costi del servizio. Ovviamente la situazione economica di tutto il nucleo familiare costituisce un indicatore economico più alto di quello del solo reddito della persona disabile e quindi colloca, se presa in considerazione nel suo complesso, l’utente in una fascia di reddito più alta e quindi con minori possibilità di essere inclusa in fasce di reddito più basse che godono di maggiore agevolazione. Purtroppo il d. lgs. n. 130/00, che concede questa condizione di favore, prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri che specifichi i criteri e le modalità di tale maggiore agevolazione. I Comuni, in mancanza dell’emanazione del decreto, continuano a ignorare la norma agevolativa e fanno pagare gli handicappati gravi tenendo conto del reddito di tutto il nucleo familiare. In attesa che venga emanato il decreto, ritengo che i Comuni non possano ignorare il principio sancito in un atto di natura legislativa, anche se mancano le indicazioni operative stabilite col decreto successivo. Se malgrado ciò i Comuni si trincerano dietro il formalismo della mancata emanazione del decreto, al cittadino rimangono tre possibilità: impugnare davanti al Tar la delibera comunale che impone al disabile grave di pagare sulla base del reddito della sua famiglia, oppure impugnare tale delibera davanti al Giudice ordinario, chiedendo la disapplicazione della stessa. Terzo, pur di fruire del servizio, pagare, ma riservarsi di pretendere la restituzione di quanto illegittimamente richiesto, non appena verrà pubblicato il decreto che si limiterà a stabilire le modalità del godimento dell’agevolazione, ma senza incidere sul principio indicato nell’atto legislativo. L’eventuale impugnazione va fatta con l’assistenza di un avvocato; bisogna anticipare le spese e non si può accedere ai servizi, se il Comune pretende l’accettazione della clausola vessatoria illegittima. Quindi converrà godere di quel servizio, far buon viso a cattiva sorte, riservandosi per iscritto, con comunicazione all’ente locale, di esercitare il diritto di recupero del mal tolto.


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