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Come costituire una fondazione

una guida pratica sotto forma di domande e risposte a cura della Fondazione Giovanni Agnelli

di Redazione

Rispondiamo ad alcune domande:
– perché creare una fondazione?
– di cosa si occuperà la fondazione?
– dove opererà la fondazione?
– come la fondazione perseguirà concretamente il suo scopo?
– quali risorse economiche e umane saranno disponibili per la fondazione?
– chi prenderà le decisioni ? Gli organi della fondazione.
– Come redigere l’atto costitutivo della fondazione ?
– quale tipo di riconoscimento giuridico?
– quali le differenze fra un’associazione e una fondazione?

Perché creare una fondazione?
Una fondazione è uno strumento giuridico che una persona, un gruppo di persone o anche un’impresa o un ente pubblico possono utilizzare per perseguire uno scopo socialmente utile. I fondatori decidono di destinare un patrimonio ad uno scopo ritenuto socialmente utile. Si tratta di uno strumento molto flessibile, in quanto assai diverse possono essere le motivazioni che inducono a costituire una fondazione: perseguire scopi filantropici, perpetuare il proprio nome o quello di un familiare scomparso, intervenire nel sociale in maniera riservata e discreta, ottenere un miglioramento della propria immagine e del proprio credito presso il pubblico, ecc.
Come ogni strumento deve essere coerente col fine per il quale viene utilizzato, così anche la scelta di utilizzare lo strumento della fondazione deve essere coerente con gli obiettivi che il fondatore si è prefissato: in certi casi, infatti, può essere più efficace uno strumento diverso, quale ad esempio un’associazione, un lascito o un legato
Anche se la bibliografia più completa è di provenienza statunitense, sono ormai numerose le pubblicazioni italiane sugli enti senza scopo di lucro in generale e sulle fondazioni in particolare.

Di cosa si occuperà la fondazione?
E’ molto importante individuare quali obiettivi deve raggiungere la fondazione, cioè il suo scopo, perché costituisce l’elemento più difficilmente modificabile della fondazione stessa.
Una fondazione, infatti, è prima di tutto un patrimonio vincolato al perseguimento di uno scopo e, pertanto, quest’ultimo può essere cambiato solo nei limiti del vincolo che il fondatore – con la costituzione dell’ente – ha posto sul patrimonio (uniche eccezioni sono i rari interventi che l’autorità vigilante può effettuare nei casi in cui lo scopo sia stato raggiunto o sia diventato desueto o irraggiungibile).
La determinazione dello scopo è importante anche per l’individuazione della materia, cioè il campo d’intervento (sanità, istruzione, ricerca scientifica, ecc.); la materia infatti consente di:
1) verificare se la fondazione possa ottenere il riconoscimento giuridico regionale, consentito solo quando la materia rientra fra quelle trasferite per competenza dallo Stato alle Regioni (D.P.R. 616/77): assistenza sanitaria ed ospedaliera, beneficenza pubblica, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, beni culturali, turismo, artigianato, agricoltura e foreste, trasporti e viabilità, ecc.;
2) individuare quale sia l’autorità vigilante nel caso di riconoscimento giuridico nazionale (ad esempio il Ministero della Sanità per una fondazione operante nel campo dell’assistenza medica agli handicappati).

Dove opererà la fondazione?
La zona geografica di intervento ha rilevanza ai fini del tipo di riconoscimento giuridico e della dimensione del patrimonio.
Se la fondazione si pone un preciso vincolo statutario in base al quale le attività dell’ente devono esaurirsi nell’ambito di una regione – ovvero in una zona geografica più ristretta – è possibile chiedere il riconoscimento giuridico regionale, altrimenti deve essere chiesto quello nazionale (che si può chiedere comunque, in assenza di vincoli territoriali).
Premesso che “l’ambito della regione” deve essere valutato di volta in volta (considerando le attività concretamente poste in essere) e che un’attività stabile e continuativa in due o più regioni obbliga sempre una fondazione a richiedere il riconoscimento nazionale, si possono individuare alcuni elementi che si presume non ostacolino una istanza di riconoscimento regionale (anche se sul tema i pareri non sono tutti concordi):
– il possesso di immobili e terreni in altre regioni;
– l’erogazione di borse di studio e premi a persone di altre regioni, purché l’assegnazione avvenga all’interno della regione;
– il compimento di attività occasionali al di fuori della regione;
– la conduzione di sedi secondarie in altre regioni, a condizione che i servizi ivi offerti siano destinati prevalentemente a persone residenti nella regione che riconosce la fondazione

Come la fondazione perseguirà concretamente il suo scopo?
Lo statuto di una fondazione non deve necessariamente contenere l’oggetto, cioè le modalità effettive per il raggiungimento dello scopo: infatti il Consiglio di amministrazione, nei limiti dello statuto, è libero di intraprendere qualsiasi attività funzionale – anche indirettamente – al perseguimento dello scopo istituzionale.
Tuttavia, la previsione di un oggetto statutario è indubbiamente utile per:
– fornire alcune linea-guida agli amministratori circa le strade che il fondatore intendeva seguire per raggiungere le mete prefissate;
– vietare agli amministratori alcuni tipi di attività ritenuti dal fondatore inadeguati allo scopo o alla fondazione in quanto ente senza scopo di lucro;
– obbligare gli amministratori ad intraprendere specifiche attività (ad esempio l’erogazione di borse di studio), lasciandoli liberi di iniziare altre attività non espressamente vietate dallo statuto.
– stabilire se la fondazione perseguirà il suo scopo in proprio (è il caso di una fondazione operativa che, dotata di strutture logistiche ed organizzative, gestisce direttamente le attività istituzionali) ovvero indirettamente (è il caso di una fondazione di erogazione, che al contrario non possiede proprie strutture ma finanzia quelle di terzi).

Quali risorse economiche e umane saranno disponibili per la fondazione?
Il patrimonio è un elemento necessario, in quanto la legge e la giurisprudenza non ammettono fondazioni finanziate esclusivamente da contributi di terzi; la costituzione di una fondazione, pertanto, può essere vista come una immobilizzazione di risorse economiche e di conseguenza il legislatore si è preoccupato di garantire che tali risorse vengano utilizzate efficacemente ed efficientemente a beneficio della collettività. E’ per queste ragioni che l’autorità preposta al riconoscimento giuridico della fondazione é legittimata a richiedere un patrimonio minimo, tale da consentire l’effettiva possibilità di raggiungere lo scopo (congruità del patrimonio rispetto allo scopo).Per il riconoscimento nazionale il Ministero dell’Interno ha imposto una soglia minima di 200 milioni di lire, al di sotto della quale l’istanza di riconoscimento non viene accolta dalla prefettura competente a riceverla, é ammesso un capitale inferiore ai 200 milioni solo se la fondazione dispone di un patrimonio immobiliare di una certa entità, valutata dal Ministero caso per caso; il Consiglio di Stato, comunque, nel corso della procedura di riconoscimento, può richiedere una soglia più elevata per fondazioni che operino in particolari settori o che comunque adottino una struttura operativa anziché di semplice erogazione.
Per il riconoscimento regionale, invece, in genere non esiste una soglia minima, solo alcune regioni hanno fissato un patrimonio minimo, mentre in genere viene effettuata una valutazione caso per caso tenuto conto degli scopi statutari
Una fondazione é costituita non solo dal patrimonio, ma anche da una organizzazione, cioè un insieme di persone che operano per il concreto perseguimento dello scopo. Nelle fondazioni di erogazione l’organizzazione é molto ridotta (ad esempio un’unica segretaria oppure soltanto un professionista esterno), mentre nelle fondazioni operative può essere così estesa da includere migliaia di persone suddivise in più livelli gerarchici.
Il fondatore deve poi decidere se la fondazione si avvarrà in prevalenza di volontari (potendosi iscrivere nell’apposito Registro del volontariato), se accoglierà persone che hanno scelto il servizio civile (occorre un’apposita autorizzazione. Vedi legge su istituzione servizio civile nazionale e la legge n. 230/98 ) e se si avvarrà di personale dipendente.
E’ necessario inoltre definire la struttura organizzativa, cioè suddividere le attività e le funzioni in gruppi di lavoro e di responsabilità; a titolo esemplificativo di seguito si elencano le principali attività che devono essere implementate da una fondazione: la gestione operativa (erogazione di contributi a terzi, amministrazione delle partecipazioni strumentali, gestione dei progetti operativi), la gestione amministrativa (pianificazione, programmazione e controllo, contabilità e bilancio, decisioni finanziarie e fiscali, gestione del personale, supporti informatici, gestione degli acquisti) la gestione delle relazioni esterne (promozione dei progetti, raccolta fondi da terzi, promozione dell’immagine) e la gestione del patrimonio (rendita finanziaria, proprietà immobiliari, attività imprenditoriali).
Occorre infine valutare, nel caso in cui esista già un’organizzazione operante prima della costituzione della fondazione (è il caso ad esempio dei comitati promotori di fondazioni o delle associazioni non riconosciute che si “trasformano” in fondazioni), quale ruolo debbano avere le persone durante e dopo la fase di costituzione: le nuove cariche istituzionali e la nuova struttura organizzativa devono essere in grado di innovare senza perdere le competenze acquisite

Chi prenderà le decisioni? Gli organi della fondazione
Le azioni di una fondazione sono il risultato delle decisioni prese dalle persone istituzionalmente preposte a governare l’ente; risulta quindi evidente l’importanza di una chiara e preventiva definizione delle competenze e delle responsabilità del vertice organizzativo composto da:
-organo decisionale,
– organo esecutivo
– organo di controllo
al fine da ridurre al minimo la conflittualità interna e di perseguire efficacemente ed efficientemente lo scopo statutario.
Sono organi della fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione (o Consiglio Direttivo, o affini), composto da uno o più amministratori che sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. E’ l’organo obbligatoriamente previsto dal Codice Civile; il Consiglio di Amministrazione ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione;
Sarà necessario definire quanti membri deve avere il Consiglio di Amministrazione, quanto durano in carica e come vengono prese le maggioranze.
– il Presidente del Consiglio di Amministrazione che è il legale rappresentante della fondazione;
– il Direttore o Segretario Generale, organo non obbligatorio, ha il compito di attuare i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
– il Collegio dei Revisori dei Conti, non obbligatorio, è generalmente composto da tre membri di cui uno è spesso nominato dall’Autorità vigilante ed esercita la vigilanza contabile sull’amministrazione della fondazione;
– il Comitato scientifico, anch’esso non obbligatorio, è generalmente composto da studiosi ed esperti nel campo di attività della fondazione.
E’ necessario decidere se questo organo “tecnico” è da consultare obbligatoriamente o con un parere vincolante.
Inoltre bisognerà decidere chi interverrà sulla legittimità degli atti e sui conflitti interni, ed in che modo e chi supervisionerà l’avanzamento dei progetti e con quali poteri. Sono queste le domande alle quali il fondatore deve fornire risposte coerenti fra loro e con lo scopo della fondazione.
Inoltre il fondatore deve chiarire subito quale sarà il suo ruolo all’interno dell’organizzazione: se ad esempio parteciperà effettivamente alle decisioni in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione oppure avrà una presenza meramente simbolica in qualità di presidente onorario. Se sarà del tutto estraneo all’amministrazione dell’ente o vi apporterà le proprie competenze “tecniche” in qualità di presidente del Comitato Scientifico.

Come redigere l’atto costitutivo della fondazione ?
Per redigere l’atto costitutivo occorre individuare la sede legale dell’ente, che può essere la sede operativa o amministrativa (se già esistente o prevista) ovvero presso lo studio di un notaio o di un commercialista (ad esempio nel caso di fondazioni di pura erogazione). La sede ha rilevanza per individuare la competenza della Prefettura o della Regione in caso, rispettivamente, di istanza di riconoscimento giuridico nazionale o regionale.
Il fondatore deve poi scegliere la denominazione dell’ente, che, sebbene sia libera (può anche non contenere la parola “fondazione”), risulta spesso composta dal nome del fondatore (o della sua famiglia) seguito da una breve indicazione dello scopo (ad esempio “fondazione Rossi per la ricerca sulle malattie genetiche”).
Come ogni organizzazione, anche la fondazione ha bisogno di uno statuto, cioè un complesso di norme che regolano l’attività e la struttura dell’ente. Solitamente lo statuto viene redatto dal fondatore, ma può anche essere disposto dall’autorità vigilante nei casi in cui il fondatore non provveda (esempio frequente è quello delle fondazioni testamentarie).
Lo statuto è uno strumento flessibile, è l’espressione della volontà dei fondatori, è un atto che mette nero su bianco le risposte che il fondatore ha voluto dare a tutte le domande elencate nelle pagine precedente, per questo il codice civile non ne detta in modo puntuale il contenuto ma stabilisce genericamente che “l’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sulla amministrazione. … i criteri e le modalità di erogazione delle rendite” (CC art. 16).

Dopo aver creato la fondazione “sulla carta”, cioè dopo aver redatto lo statuto, è necessario darle vita in senso giuridico, tramite l’atto costitutivo.
L’atto costitutivo è un atto pubblico che individua gli elementi sostanziali della fondazione (denominazione, sede, patrimonio, ecc.) nonché le prime nomine alle cariche istituzionali; deve essere redatto da un notaio, tranne i rari casi in cui la fondazione sia costituita in una delle forme Ogni modifica dello STATUTO deve essere “ufficializzata” presso un notaio. Occorre inoltre anche il benestare dell’autorità vigilante, se la fondazione abbia già ottenuto il riconoscimento giuridico.
testamentarie ammesse dal Codice Civile e che non prevedono la presenza di un notaio

Quale tipo di riconoscimento giuridico?

Una volta costituita la fondazione, prima di poter operare occorre chiedere il riconoscimento giuridico nazionale (art. 12 del Codice Civile) o regionale (art. 14 del D.P.R. 616/77).
Nel caso di riconoscimento nazionale si deve inoltrare una istanza al Ministro competente tramite la Prefettura del luogo in cui ha o avrà sede la fondazione; il Prefetto promuove eventuali atti conservativi ed avvia la procedura di individuazione dell’autorità vigilante, la quale poi verificherà sia l’esistenza di uno scopo di pubblica utilità che l’efficacia dell’atto costitutivo e chiederà il parere del Consiglio di Stato in merito alla congruità del patrimonio rispetto allo scopo. Alla fine il riconoscimento verrà rilasciato per mezzo di un decreto del Ministero competente.
Nel caso invece di riconoscimento regionale si deve inoltrare l’istanza alla Presidenza della Giunta regionale competente per territorio; dopo un breve iter, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto concederà il riconoscimento.
Se una fondazione regionale intende estendere la propria attività in altre regioni non può chiedere ulteriori riconoscimenti regionali, perché una fondazione può essere riconosciuta una volta sola. E’ necessario invece chiedere il riconoscimento nazionale, previa modifica dello statuto (eliminazione o ampliamento del vincolo territoriale) ed incremento del patrimonio per adeguamento alla soglia minima nazionale (200 milioni di lire). E non è possibile per una fondazione regionale operare in altre regioni prima di ottenere – o senza richiedere – il riconoscimento giuridico nazionale
La procedura per l’ottenimento del riconoscimento giuridico ha durata variabile (dai pochi mesi per quello regionale ai molti anni per quello nazionale anche se oggi, a livello nazionale esiste un massimo di 730 giorni ai sensi del regolamento di attuazione della Legge 241/90). Le fondazioni acquisiscono la personalità giuridica soltanto quando questo iter è concluso.
In assenza di riconoscimento giuridico, l’ente che inizia ad operare costituisce una fondazione non riconosciuta e gli amministratori rispondono solidalmente e personalmente dell’operato dell’ente prima del riconoscimento (art. 41 del Codice Civile).
Il decreto di riconoscimento di una fondazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel caso di riconoscimento nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione nel caso di riconoscimento regionale.Ai sensi degli artt. 33, 34, 35 CC e 22 delle disposizioni attuative del CC, dopo aver ottenuto il riconoscimento una fondazione deve essere iscritta nel pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la Cancelleria del Tribunale di ogni capoluogo di provincia sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale. In mancanza di detta iscrizione, anche se la fondazione è riconosciuta, gli amministratori hanno responsabilità illimitata e solidale, insieme con la persona giuridica, per le obbligazioni

quali le differenze tra un’associazione e una fondazione?
La legge individua fra gli enti forniti di personalità giuridica e che non hanno per scopo lo svolgimento di attività economiche le associazioni e le fondazioni.

E’ utile capire le differenze che esistono fra le due.
– nel caso delle associazioni, la Legge conferisce la personalità giuridica ad un complesso di persone mentre nel caso delle fondazioni, ad un complesso di beni destinati ad uno scopo. Nel caso delle fondazioni quindi, prevale l’ importanza del patrimonio dato che questi enti si costituiscono per destinare ad uno scopo un complesso di beni messi a disposizione dall’ente stesso.
– l’atto costitutivo di un’associazione è un contratto a cui partecipano più persone, contrariamente al caso della fondazione dove la persona è una sola.
– nelle associazioni le persone che hanno dato vita alle fondazioni influiscono tramite le delibere assembleari all’attività stessa , mentre nel caso delle fondazioni saranno gli amministratori a perseguire lo scopo pensato e voluto dal fondatore

(tratto da www.fondazioni.it)

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