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Come contabilizzare le donazioni

Cosa dice la legge rispetto agli obblighi contabili previsti dall'art.14 del dl 35/2005 su come contabilizzare le donazioni...

di Antonio Cuonzo

Vi contatto per chiedervi un chiarimento rispetto agli obblighi contabili previsti dall?art.14 del dl 35/2005 (+Dai – Versi). La nostra associazione, in prima nota, raggruppa le donazioni per data di versamento, con la precisione però di registrare, a fianco, il numero di queste e i relativi numeri di ricevuta. La prima nota poi viene trasposta tale e quale sul Libro giornale bollato, dove per ragioni essenzialmente di spazio viene tagliata l?indicazione dei relativi numeri di ricevuta. A richiesta, il nostro database ci permette di recuperare tempestivamente ogni singola registrazione contabile. È corretto avere una contabilizzazione di questo tipo, oppure per attenerci ai requisiti di completezza e analiticità previsti dalla legge di riferimento dobbiamo anche in prima nota, e quindi anche in Libro giornale, indicare singolarmente (riga per riga) le singole registrazioni/donazioni? Grazie mille

Lettera firmata

La vostra perplessità mi consente di esprimere una personale diffidenza d?impostazione verso una pronuncia dell?amministrazione finanziaria che, a mio parere, risulta alquanto estranea al contesto del terzo settore, oltreché realmente eccessiva alla luce della quotidiana operatività degli enti non profit.

In sostanza, la questione si collega agli specifici obblighi contabili introdotti dalla +Dai-Versi (art. 14 del dl 35/2005 conv. con l. 266/2005) in virtù della quale le agevolazioni fiscali (?ampia? deducibilità) a favore dei soggetti eroganti (persone fisiche o soggetti passivi Ires) sono concessi a patto che «la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell?esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria» (comma 2 dell?art. 14 cit.).

A interpretazione del comma di cui sopra, la Circ. n. 39/E del 19 agosto 2005 si è espressa asserendo che «la completezza delle scritture contabili implica che ogni fatto gestionale dell?ente debba essere individuato con precisione, tramite l?indicazione delle necessarie informazioni quali numero d?ordine, data, natura dell?operazione, valore, modalità di versamento, soggetti coinvolti. L?analiticità delle scritture contabili, inoltre, impone di eseguire le registrazioni singolarmente, senza effettuare alcun raggruppamento» (cfr. par. 5 della Circolare citata). In tal ultimo senso, è evidente come l?amministrazione finanziaria si sia, in quella occasione, allontanata concettualmente dalla reale operatività degli enti non commerciali.

È emblematica, in tal senso, la totale assenza, nella citata Circolare, di qualsiasi riferimento alle ?regole? contabili e di bilancio approntate con le Raccomandazioni di una apposita Commissione aziende non profit istituita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (sarebbe forse stato più semplice e corretto indurre gli enti non commerciali a seguire quelle regole!). Alla luce delle considerazioni sopra espresse, va letta, a parer mio, l?indicazione fornita nella circolare («?eseguire le registrazioni singolarmente, senza effettuare alcun raggruppamento») che indurrebbe ad un comportamento diverso da quello da voi tenuto che, invece, risulta ragionevole quanto ad analiticità e trasparenza.


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