Non profit
Come assicurare assistiti e volontari
Lassicurazione obbligatoria dei volontari è sufficiente a mettere al sicuro da eventuali richieste di danni sia i ragazzi che i volontari che lassociazione stessa?
di Redazione
Siamo una piccola cooperativa sociale che offre lavoro a una decina ragazzi affetti da sindrome di Down. Forniamo piccoli servizi ad aziende anche importanti, quali smistamento di corrispondenza, imballaggio etc. Attualmente abbiamo assicurato i volontari che operano presso la cooperativa, come previsto dalla legge 266. Ci rivolgiamo a voi per capire se l?assicurazione obbligatoria dei volontari è sufficiente a mettere al sicuro da eventuali richieste di danni sia i ragazzi che i volontari che l?associazione stessa.
Lettera firmata
La superficialità delle istituzioni nel legiferare in merito all?aspetto assicurativo nell?ambito del terzo settore rende articolata la risposta a una domanda così pertinente e rilevante, se si considerano le conseguenze di una mancante o insufficiente copertura che emerga dopo il manifestarsi del sinistro, indipendentemente che questo sia relativo al ramo RC o agli infortuni.
La legge 266/91, nota come legge quadro sul volontariato, impone di assicurare i volontari, ma si tratta di una disposizione che vale per una vasta ed eterogenea classe di soggetti, per la pubblica assistenza, per i volontari ecologisti come per la cooperativa che ci scrive. Differenti campi d?azione, differenti professionalità in azione, quindi anche differenti esposizioni al rischio. La mancanza di indicazioni specifiche circa i massimali opportuni in relazione a precisi parametri stimati in funzione dell?attività svolta, del numero di volontari e assistiti impegnati e di altre possibili variabili, conduce a pensare che la formula della polizza obbligatoria nelle forme e coi massimali più frequentemente proposta sul mercato possa non essere sempre adeguata, innanzitutto per assistiti e volontari, e poi per l?associazione o, come in questo caso, per la cooperativa. Infatti, se da un lato il legislatore è vago nella definizione di assicurazione obbligatoria, dall?altro l?orientamento della giurisprudenza spinge verso una sempre maggior presunzione di professionalità da parte degli amministratori (cui non è sufficiente esercitare i propri compiti con la diligenza del buon padre di famiglia) con una conseguente maggior severità nel giudicare il loro operato, di cui rispondono di tasca propria.
Tornando alla vostra domanda, bisogna valutare anche i livelli di responsabilità che possono venir contestati: nel caso di un danno derivante non da un errore dei volontari ma da un «difetto di organizzazione» o di osservanza delle norme di sicurezza, la richiesta di risarcimento alla compagnia che ha emesso la polizza del volontario verrà declinata in quanto rischio non compreso, con conseguente chiamata in causa degli amministratori che dovranno rispondere illimitatamente con il loro patrimonio. Quindi già l?esistenza del dubbio di non essere pienamente assicurati è un segnale che probabilmente qualcosa nel piano di risk management non si adatta alle vostre esigenze. Una verifica attenta del quadro in cui la coop opera e una valutazione professionale delle polizze in corso, la ricerca di una copertura per le aree di rischio non comprese da quelle operanti, è una scelta che non richiede coraggio, non rappresenta un costo e soprattutto per l?associazione, gli amministratori, i volontari può significare continuare a esercitare la propria missione nonostante l?accadimento di un malaugurato evento.
Coll. Shield Risk Management
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