Non profit

Collocamento, se l’ufficio non sa

L'invio della comunicazione di assunzione deve avvenire all'inizio del rapporto di lavoro.

di Giulio D'Imperio

Sono il direttore di un?associazione non profit del Modenese e, dovendo assumere un dipendente, sono andato all?ufficio di collocamento: avevo sentito che con la nuova legge le assunzioni dovevano giungere solo a quest?ufficio contestualmente all?inizio del rapporto di lavoro. All?ex ufficio di collocamento mi è stato detto che non essendo ancora pronta la nuova modulistica si continuava a procedere come si era fatto sin ora: inviando la comunicazione all?ufficio entro 5 giorni dalla data di assunzione. Come mi devo comportare? V.Z.(email)

Capisco le sue perplessità e difficoltà. Per quanto mi riguarda ritengo che l?invio della comunicazione di assunzione deve avvenire così come previsto dall?articolo 6 del decreto legislativo 297 del 19 dicembre 2002, ovvero contestualmente all?inizio del rapporto di lavoro. Le uniche eccezioni alla contestualità sono date dal fatto che l?inizio del rapporto di lavoro avvenga in ore notturne, oppure in giorni festivi o quando si verifica un?impossibilità oggettiva a inviare la comunicazione (esempio orario di chiusura degli uffici postali e degli ex uffici di collocamento). In base alla nuova normativa non occorre più far pervenire la comunicazione del codice fiscale all?Inail, basta comunicare l?avvenuta assunzione al servizio competente (ex ufficio di collocamento) nel cui ambito territoriale si trova la sede di lavoro.
Ogni altro suggerimento o direttiva fornita verbalmente dagli uffici la ritengo priva di qualunque considerazione, per i seguenti motivi:
o Leggendo attentamente la disposizione legislativa è possibile evincere che la contestualità dell?invio della domanda di assunzione non ha alcun collegamento con l?introduzione della nuova modulistica prevista per procedere alle assunzioni.
o Il ministero del Welfare non ha emanato ancora alcuni chiarimenti in merito, per cui l?unico documento a tal proposito resta solo il decreto legislativo 297/02.
o Pur in assenza della nuova modulistica prevista, la disposizione legislativa riporta chiaramente il contenuto della comunicazione di assunzione.
È comunque opportuno precisare che se inviate la comunicazione contestualmente all?inizio del rapporto di lavoro nessuno potrà dirvi nulla, se invece inviate la comunicazione agli ex uffici di collocamento entro 5 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro qualcuno in futuro potrebbe comminarvi una sanzione.
Ritengo, infatti, che occorre procedere in base all?applicazione immediata della nuova normativa in quanto non esistendo a oggi nessun documento, emanato dal ministero del Welfare, che ne rinvia l?applicazione per quanto riguarda la tempistica di comunicazione delle assunzioni. Per il periodo di vacatio esistente tra il 30 gennaio 2003 (entrata in vigore del decreto legislativo 297/02) e la data di una eventuale emanazione di un documento del ministero del Welfare, qualunque azienda può essere sottoposta a sanzioni se non rispetta la contestualità della comunicazione di assunzione.
L?unico suggerimento pratico che mi sento di fornirle nel momento in cui i dipendenti dell?ufficio ai quali si è rivolto dovessero insistere con la loro tesi, è quello di farsi mettere per iscritto che bisogna rispettare la vecchia prassi relativa alle assunzioni e non quanto previsto dal decreto legislativo 297/02.

Cosa fa VITA?

Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è  grazie a chi decide di sostenerci.