Welfare

Collocamento obbligatorio: senza decreti attuativi arriva la circolare

Pubblicate 24 ore prima dell’entrata in vigore della legge sul diritto al lavoro dei disabili le indicazioni per attuarla.

di Redazione

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: emessa la Circolare n. 4/2000 del 17 gennaio 2000: ?Disciplina generale del collocamento obbligatorio? che ha per oggetto: le iniziali indicazioni per l?attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: ?Norme per il diritto al lavoro dei disabili?. La nota del Ministero fornisce le prime indicazioni per consentire la gestione il momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema normativo la cui entrata in vigore è stata fissata nel 18 gennaio 2000. L?intervento si è reso inoltre neccessario per permettere, mancando i regolamenti attuativi, una prima applicazione. Di seguito alcuni stralci della circolare predisposta dal ministro Cesare Salvi. Obiettivo primario è quello di offrire criteri omogenei, sia sotto il profilo pratico che sul piano interpretativo, per la pronta applicazione delle disposizioni contenute nella legge di riforma, assicurando la continuità del servizio secondo i nuovi principi del collocamento mirato. (…) Ciò premesso, si comprende come tale intervento costituisca un?anticipazione di quanto sarà, in tempi brevi, regolamentato con i menzionati provvedimenti attuativi, con i quali le problematiche emersi troveranno ancora più compiuta risposta. I destinatari Possono iscriversi negli elenchi le persone disabili di cui all?art. 1 della legge n.68 del 1999, che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto l?età prevista dall?ordinamento, per il settore pubblico e per il settore privato, nonché, in attesa di una disciplina organica del diritto a lavoro delle categorie indicate dall?articolo 18, comma 2, della legge stessa, gli orfani, le vedove e i soggetti ad essi equiparati, i coniugi e i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, i profughi italiani rimpatriati e coloro che rientrano nella disciplina speciale della legge n. 407 del 1998, diretta a tutelare le famiglie delle vittime del terrorismo. (…) Base di computo e quota di riserva La base di computo viene calcolata sull?organico complessivo dell?azienda. Per la determinazione della quota di riserva, devono preventivamente operarsi le esclusioni previste dalla legge. (…) Datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti. (…) l?obbligo insorge solo in presenza di nuove assunzioni. La novità della disposizione rispetto al previgente regime suggerisce un ingresso non traumatico dei nuovi obbligati nella disciplina, orientamento che peraltro risulta supportato dal dato normativo; pertanto, si ritiene che, anche in presenza di una nuova assunzione, l?inserimento del lavoratore disabile possa essere differito in un arco temporale che, in questa sede, sembrerebbe congruo individuare in un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data della predetta nuova assunzione. Tuttavia, se, precedentemente all?assunzione del lavoratore disabile, il datore di lavoro effettua una seconda nuova assunzione, lo stesso assumerà contestualmente il lavoratore disabile, anche precedentemente alla scadenza del termine richiamato. (…) Invalidi del lavoro e per servizio. In attuazione di quanto previsto dall?articolo 18, comma 3, della legge n.68, (…). Sospensione temporanea degli obblighi (…) si ritiene che, in attesa del provvedimento di ammissione ai trattamenti che consentono la sospensione, il datore di lavoro può ugualmente chiedere di fruire della sospensione al servizio competente che, valutata la situazione dell?impresa, può autorizzare la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta. (…) Esoneri parziali L?art.5, comma 3 della legge n. 68/99 prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, non possono occupare l?intera percentuale di disabili prevista, possono essere parzialmente esonerati dall?obbligo di assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l?occupazione una somma, pari a venticinquemila lire per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata. Quanto sopra, in attesa dell?emanazione del relativo regolamento in osservanza di quanto previsto dal comma 4 del citato art.6, rende opportuno fin d?ora indicare le modalità e gli adempimenti per l?accesso all?istituto, al fine di consentire la pronta operatività (…). Gradualità L?istituto della gradualità delle assunzioni (…) non è stato modificato dalla legge di riforma. Ciò nonostante, la nuova quota di riserva disposta con la legge n.68 richiede un intervento modificativo, da operare con la normativa di esecuzione (…) Graduatorie e avviamento Nell?odierna fase di passaggio dalle vecchie liste ai nuovi elenchi, tenuti dai servizi per l?impiego, deve necessariamente dichiararsi la validità delle esistenti graduatorie fino alla piena operatività del nuovo assetto che sarà predisposto dalle regioni.(…) In concreto, fino alla costituzione della graduatoria unica da parte delle regioni, che comprenderà i vecchi e i nuovi iscritti secondo i criteri di accertamento della disabilità (individuati dall?atto di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di imminente definizione), mantengono piena operatività le attuali graduatorie, senza la precedente distinzione per categorie (…). Chiamata numerica e nominativa (…) per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori disabili almeno pari alla percentuale di assunzioni da effettuarsi con chiamata numerica, sembra corretto stabilire che le residue assunzioni obbligatorie siano effettuate con chiamata nominativa. (…). Obbligo di certificazione (…) Nell?attuale fase di prima applicazione, per evitare disfunzioni che possano pregiudicare gli interessi del datore di lavoro, il servizio rilascerà la dichiarazione di ottemperanza al datore di lavoro che abbia già presentato il prospetto precedentemente al 18 gennaio 2000, sia pure ai sensi della legge n. 482 del 1968. Per coloro che richiedano la suddetta certificazione successivamente a tale data e prima della scadenza del 31 marzo,(…) il servizio provvederà al rilascio della certificazione contestualmente alla presentazione del prospetto stesso, redatto secondo con le modalità e sulla base delle quote di riserva fissate dalla legge n. 68. (…) Convenzioni e accesso agli incentivi La procedura di ammissione alle agevolazioni determinate dall?articolo 13 della legge n. 68, cui si accede attraverso la stipula delle convenzioni di cui all?articolo 11, sarà compiutamente definita nel regolamento che disciplina il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (già firmato dai Ministri concertanti e in attesa del visto e della registrazione della Corte dei Conti), i cui contenuti sono peraltro già noti in quanto, al pari degli altri provvedimenti, oggetto di discussione nelle sedi di concertazione. (…). Convenzioni con cooperative sociali e disabili liberi professionisti L?articolo 12 della legge n. 68 regola le convenzioni tra datore di lavoro, servizio per l?impiego e cooperative sociali o disabili liberi professionisti. L?istituto si configura come una atipica forma di distacco del lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato presso il datore di lavoro contestualmente alla stipula della convenzione ed assegnato ad attività svolte presso la cooperativa sociale o il professionista, cui il datore di lavoro stesso affida commesse di lavoro; (…). Nel rinviare al regolamento di esecuzione per gli aspetti di dettaglio, si ritiene comunque utile richiamare l?attenzione sulla necessità di individuare, per comprensibili esigenze di tutela del disabile, i requisiti che offrono garanzia di serietà della cooperativa o del professionista disabile presso cui si effettua il distacco; potrebbe considerarsi utile, a tal fine, verificare l?iscrizione da almeno un anno nei rispettivi albi e, per le cooperative, che le stesse dimostrino di svolgere altre attività oltre a quelle oggetto della commessa. (…). Disposizioni transitorie relative alla validità di convenzioni e autorizzazioni Nella prima fase di funzionamento dei nuovi servizi per l?impiego a livello regionale e provinciale e per non concentrare nell?immediato sulle predette strutture le pressanti incombenze derivanti dalla necessità di pervenire ad un adeguamento alla nuova disciplina della situazione di ciascun datore di lavoro di fronte agli obblighi di assunzione, si ritiene opportuno prevedere che le convenzioni e le autorizzazioni a forme di esenzione, totale o parziale, dagli obblighi occupazionali (esonero parziale, compensazione territoriale, sospensione temporanea) conservino, al momento, la loro validità, ferma restando, naturalmente, l?eventuale scadenza già fissata nei relativi provvedimenti.(…). Disposizioni transitorie generali (…). Si precisa, altresì, che la mera ricezione di un atto, anteriormente al 18 gennaio 1999, determina la trattazione del relativo procedimento secondo la disciplina della legge n. 68 del 1999. Il testo completo della Circolare ministeriale è consultabile sul sito di Vita: www.vita.it


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