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Collaboratrici, quale l’indennità di maternità per loro

Con un decreto del ministero del Welfare le collaboratrici avranno un' indennità di maternità “assimilata” a quella delle dipendenti

di Giulio D'Imperio

Un decreto del ministero del Welfare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, ha trattato l?argomento relativo all?indennità di maternità, paternità e agli assegni familiari. Possono ricevere l?indennità di maternità le lavoratrici assunte con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, commisurata al reddito percepito nell?anno precedente. Secondo l?art. 1, l?indennità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta contribuzione. Restano escluse dal beneficio le lavoratrici iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria e le pensionate. L?indennità di maternità spetta anche in caso di adozione o affidamento, ma il bambino non deve aver superato l?età di 6 anni (solo in caso di adozione internazionale il bambino può aver superato tale limite di età). In tali casi l?indennità spetta comunque solo per i tre mesi successivi all?effettivo ingresso in famiglia del bambino. Negli altri casi l?indennità di maternità viene corrisposta per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla data stessa. Anche il papà del bambino può richiedere tale beneficio al verificarsi di una delle seguenti condizioni: nel caso di morte o grave infermità della madre; nel caso di abbandono del bambino da parte della madre; quando l?affidamento del bambino viene ad essere attribuito soltanto al padre. Per affidamento o adozione il padre può richiederla solo quando non lo fa la madre. Il decreto ministeriale afferma che l?assegno per il nucleo familiare può essere richiesto dagli iscritti alla gestione separata dell?Inps (prevista dall?art. 2 comma 26 della l. 335/1995). La domanda deve essere inoltrata dal mese di febbraio dell?anno successivo a quello per cui viene richiesta la prestazione. Tale assegno verrà pagato dall?Inps tramite le proprie strutture periferiche. Condizione indispensabile per ricevere l?assegno è che il reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa risulti superiore del 70% di quello complessivo del nucleo famigliare. Inoltre spetta l?assegno al nucleo familiare a composizione reddituale mista che raggiunge il 70% del reddito totale considerando anche la somma dei redditi di lavoro dipendente e di collaborazione.


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