Welfare

Collaboratori:firmato contratto nazionale per i call center

Nella serata di ieri a Roma è stato firmato il primo accordo nazionale dei contratti di collaborazione nei call center dove lavorano oltre 10.000 persone.

di Carmen Morrone

Hanno siglato l´accordo: Assocallcenter (associazione nazionale dei call center), Filcams Cgil e NIdiL Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Con questa intesa si stabiliscono regole certe nell´utilizzo delle collaborazioni nei call center in outsourcing e si dà certezza di diritti e tutele anche alle collaboratrici e ai collaboratori del settore. Le parti riconosco il carattere assolutamente innovativo del contratto siglato perché regolamenta i rapporti di collaborazione consentendo una corretta e condivisa gestione del lavoro e un corretto utilizzo delle collaborazioni in un settore dove massiccio è il ricorso a queste modalità lavorative. L´intesa raggiunta ha validità fino al 2005 ed è in applicazione di quanto disposto nel contratto nazionale dei dipendenti call center in outsourcing, stipulato il 18 luglio 2003 ad integrazione del Ccnl del terziario distribuzione e servizi, dove sono previsti processi di stabilizzazione per almeno il 40% delle attuali collaborazioni in essere. I PUNTI QUALIFICANTI DELL´ACCORDO ? Sono regolamentati tutti i rapporti di collaborazione, anche quelli occasionali e le prestazioni d´opera, indipendentemente dal possesso di partita Iva individuale. ? Viene garantita al collaboratore ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d´esecuzione dell´attività lavorativa. Le forme di coordinamento, anche temporale, con il committente non possono pregiudicare in alcun caso l´autonomia dell´esecuzione lavorativa. ? È assicurato al collaboratore un monte ore mensile di minimo 60 ore nella la fascia oraria indicata dal collaboratore stesso. La collaborazione, comunque, prevede minimo 3 ore giornaliere. L´eventuale rinnovo o la proroga del contratto non potranno avere una durata inferiore ai 6 mesi. ? È sancito il diritto di prelazione per tutti i lavoratori che negli ultimi 6 mesi abbiano avuto rapporti di collaborazione. Tale diritto è in essere sia quando il committente è nella necessità di effettuare assunzioni con contratto di lavoro subordinato, sia per attività analoghe o assimilabili a quelle svolte dai collaboratori. ? È definito in apposite tabelle l´ammontare dei corrispettivi economici minimi. Essi sono in linea con le retribuzioni previste nel contratto collettivo nazionale dei lavoratori dipendenti e che saranno aggiornati con i rinnovi del Ccnl del settore di riferimento. ? È assicurata in caso di malattia un´adeguata copertura economica attraverso un sistema mutualistico le cui prestazioni saranno definite tra le parti e i cui costi sono a carico del committente. Inoltre, viene sancito il diritto alla sospensione per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare. ? È prevista, in caso di infortunio, la sospensione fino a guarigione clinica o fino alla scadenza del contratto di collaborazione. ? È garantita in caso di maternità la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo complessivo di 180 giorni. La sospensione è prevista anche in caso di gravidanza a rischio. ? È stabilita una sospensione di 15 giorni per matrimonio. ? È allargata anche ai collaboratori la previdenza integrativa. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell´accordo, le parti si rincontreranno per definire le modalità e le quantità di attivazione dei fondi già in essere nel settore. ? Si definisce anche per i collaboratori la possibilità di accedere alla formazione e all´aggiornamento professionale. Per consentire un adeguato arricchimento degli standard professionali, i collaboratori potranno accedere sia alle attività formative previste per i dipendenti sia, vista la diversità normativa di accesso alla formazione pubblica, a percorsi formativi specifici. Le ore di formazione non comportano perdita di reddito per il collaboratore e saranno, quindi, retribuite. ? È limitata la rescissione anticipata del contratto di collaborazione solo per gravi inadempienze e motivi previsti nell´accordo. In caso di contenzioso, sarà possibile attivare una procedura di conciliazione. ? È stabilito il diritto del collaboratore a un´indennità di fine mandato, pari all´8% degli interi compensi percepiti, in ogni caso di cessazione del rapporto. ? Sono garantiti i diritti sindacali. Infatti, i collaboratori hanno diritto ad eleggere la propria rappresentanza sindacale e a usufruire di un tetto di ore retribuite per permessi sindacali e per partecipare alle assemblee. ? Sono garantiti alle Rsu/Rsa tutti i diritti d´informazione preventiva relativi all´attivazione delle collaborazioni; ? Viene garantita l’applicazione della legge. 626/96 e successive modificazioni. Per coloro che utilizzano il personal computer, ogni due ore si avrà diritto a 15 minuti di pausa retribuita. ? È rinviata a giugno 2004 la regolamentazione dei contratti a progetto. Prima della predetta intesa non sarà possibile attivare contratti a progetto.


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