Sostenibilità

Class action sulla rampa di lancio Ma restano ancora alcuni punti interrogativi

Parliamone

di Redazione

di Gustavo Ghidini*
A breve entrerà in vigore la cosiddetta class action. Anche in Italia, quindi, avremo a disposizione uno strumento per far valere, in maniera collettiva, i torti che colpiscono un numero imprecisato di soggetti. Con la nuova legge, però, non tutto verrà risolto. Rimarranno aperte delle situazioni di incertezza a svantaggio dei consumatori che sarebbe, invece, meglio risolvere subito.
L’entrata in vigore di questa nuova normativa, infatti, è circondata da un lato da attese miracolistiche, dall’altro da pressioni limitatrici. Le une e le altre infondate. È forse però opportuno un ulteriore passaggio per sciogliere subito i dubbi sulla reale portata della legge. Dopo tutto, è stata una legge a tappe: se ne può aggiungere un’altra, per chiarire e così rendere più efficace e certa la applicazione.
Faccio solo due esempi per evidenziare la portata delle problematiche che ancora non sono state chiarite.
Quanto alle attese miracolistiche, va ricordato, come insegna l’esperienza internazionale e specialmente quella degli Usa, che le azioni di classe si prestano a casi di risarcimenti di danni di massa di gravità sostanzialmente equivalente per i membri della classe. Così, ad esempio, in una class action per un’auto difettosa, non potranno starci sia chi ha subito una ammaccatura a causa della sbandata dovuta al difetto (mille euro di danni) sia gli eredi di chi, a causa dell’incidente provocato da quel difetto, ha perso la vita (un milione di euro). Costoro dovranno fare una causa individuale. Il problema è: potranno giovarsi della pronuncia sulla esistenza di un difetto imputabile al produttore? O nella loro causa si dovrà ridiscutere anche questo? Il punto nell’attuale formulazione della legge non è chiaro. In difesa dei cittadini (e dell’economia processuale) si dovrebbe stabilire di sì. Sarebbe assurdo il contrario. Dovrebbe, quindi, essere consentito chiamarsi fuori (opt out) dalla class action dopo la pronuncia sulla difettosità, e iniziare un giudizio individuale in cui si discuta solo dei danni.
È evidente come il chiarimento circa questo aspetto sia importante per la tutela dei cittadini, per la celerità dei processi e per rendere lo strumento dell’azione collettiva veramente incisivo.
Quanto alle pressioni limitatrici, mi riferisco ovviamente alla “incertezza” della estensione ai risparmiatori/investitori, che viene da alcuni (i soliti noti) avanzata per escludere il settore della finanza, e delle banche in particolare, dall’applicazione della legge. L’argomento testuale è in sé risibile: risparmiatori e investitori individuali sono “utenti” di servizi (finanziari e bancari), e quindi la legge si applica anche a loro.
Tuttavia, vista la potenza di chi mette in discussione questa estensione, sarebbe opportuno un chiarimento legislativo che tagli la testa al toro. Anzi, le corna.

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