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CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE SU”Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17 – Disposizioni tributarie in materia di veicoli

di Redazione

CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE SU “Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17 – Disposizioni tributarie in materia di veicoli.”Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per gli affari Giuridici e per il contenzioso tributario – Servizio V – Divisione 11^ Prot. n. 1998/9233 1. PREMESSA La legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante “misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302) prevede, all’articolo 17, “disposizioni tributarie in materia di veicoli” che introducono (nei commi compresi tra il numero 4 e il numero 24) molte rilevanti novità in materia di tasse automobilistiche. Il quadro normativo generale è stato completato con il decreto del Ministro delle Finanze emanato in data 27 dicembre 1997, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, che ha determinato gli importi di tariffa per i veicoli tassati in base alla potenza effettiva, oltre che con il decreto del Ministro delle Finanze emanato in pari data e disciplinante i termini, i periodi e le scadenze di pagamento (entrambi i decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1997, n. 303). Si chiarisce le disposizione di cui trattasi riguardano sia la “tassa automobilistica regionale”, applicabile nelle quindici regioni a statuto ordinario, che la “tassa automobilistica erariale”, applicabile nelle cinque regioni a statuto speciale. Talvolta, per dare maggior correntezza al discorso, anziché utilizzare le espressioni tecniche sopra indicate, si è fatto ricorso all’usuale termine “bollo”. omissis 10. LE AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI PER DISABILI L’esenzione delle tasse automobilistiche prevista dall’articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 riguarda le motocarrozzette, le autovetture, i motocicli e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo e gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti della capacità motoria dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che li utilizzano. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del codice della strada. L’esenzione compete anche i veicoli adattati per l’accompagnamento dei soggetti suindicati portatori di handicap che ne limiti le capacità motorie. Restano quindi esclusi i non vedenti e i non udenti i quali hanno handicap di diversa natura e non utilizzano veicoli adattati. Al fine di ottenere l’esenzione di cui trattasi gli interessati debbono inviare alla Direzione regionale delle entrate competente: copia della carta di circolazione del veicolo dalla quale risulti che trattasi di veicolo adattato, integrata dalla prescrizione della commissione medica di cui all’articolo 119 del codice della strada per i veicoli muniti di cambio automatico; copia della certificazione rilasciata dall’azienda sanitaria locale, dalla quale risulti che l’intestatario del veicolo è stato riconosciuto portatore di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104; documentazione attestante che il portatore di handicap è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo. Le Direzioni regionali delle entrate, ogni quattro mesi debbono trasmettere l’elenco dei veicoli per i quali sussiste il diritto all’esenzione, all’Automobile club d’Italia – Direzione centrale affari tributari – ufficio contabilità e controllo, Largo Somalia, 30/B, 00199, Roma. Tale elenco deve specificare, per ogni veicolo, la categoria, il numero di targa, il nome del proprietario e la decorrenza dell’esenzione. Si ricorda che continuano ad essere esenti dalle tasse automobilistiche i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa, a norma dell’articolo 17, lettera h), D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39. omissis


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