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CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE SU”Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17 – Disposizioni tributarie in materia di veicoli

di Redazione

CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE SU
“Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17 – Disposizioni tributarie in materia di veicoli.”Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per gli affari Giuridici e per il contenzioso tributario – Servizio V – Divisione 11^
Prot. n. 1998/9233

1. PREMESSA
La legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante “misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica” (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 255/L alla
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302) prevede,
all’articolo 17, “disposizioni tributarie in materia di veicoli”
che introducono (nei commi compresi tra il numero 4 e il numero 24)
molte rilevanti novità in materia di tasse automobilistiche. Il quadro
normativo generale è stato completato con il decreto del Ministro delle
Finanze emanato in data 27 dicembre 1997, di concerto con il Ministro dei
Trasporti e della navigazione, che ha determinato gli importi di tariffa
per i veicoli tassati in base alla potenza effettiva, oltre che con il
decreto del Ministro delle Finanze emanato in pari data e disciplinante
i termini, i periodi e le scadenze di pagamento (entrambi i decreti sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1997, n. 303).
Si chiarisce le disposizione di cui trattasi riguardano sia
la “tassa automobilistica regionale”, applicabile nelle quindici regioni
a statuto ordinario, che la “tassa automobilistica erariale”, applicabile
nelle cinque regioni a statuto speciale. Talvolta, per dare maggior
correntezza al discorso, anziché utilizzare le espressioni tecniche sopra
indicate, si è fatto ricorso all’usuale termine “bollo”.
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10. LE AGEVOLAZIONI PER I VEICOLI PER DISABILI
L’esenzione delle tasse automobilistiche prevista dall’articolo 8, comma 7,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 riguarda le motocarrozzette,
le autovetture, i motocicli e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo
e gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici anche se prodotti
in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti della capacità
motoria dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che li utilizzano. Tra i veicoli
adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui
all’articolo 119 del codice della strada.
L’esenzione compete anche i veicoli adattati per l’accompagnamento
dei soggetti suindicati portatori di handicap che ne limiti le capacità
motorie. Restano quindi esclusi i non vedenti e i non udenti i quali hanno
handicap di diversa natura e non utilizzano veicoli adattati.
Al fine di ottenere l’esenzione di cui trattasi gli interessati debbono
inviare alla Direzione regionale delle entrate competente: copia della carta
di circolazione del veicolo dalla quale risulti che trattasi di veicolo
adattato, integrata dalla prescrizione della commissione medica di cui
all’articolo 119 del codice della strada per i veicoli muniti di cambio
automatico; copia della certificazione rilasciata dall’azienda sanitaria
locale, dalla quale risulti che l’intestatario del veicolo è stato
riconosciuto portatore di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
documentazione attestante che il portatore di handicap è fiscalmente a
carico dell’intestatario del veicolo.
Le Direzioni regionali delle entrate, ogni quattro mesi debbono trasmettere
l’elenco dei veicoli per i quali sussiste il diritto all’esenzione,
all’Automobile club d’Italia – Direzione centrale affari tributari –
ufficio contabilità e controllo, Largo Somalia, 30/B, 00199, Roma.
Tale elenco deve specificare, per ogni veicolo, la categoria, il numero
di targa, il nome del proprietario e la decorrenza dell’esenzione.
Si ricorda che continuano ad essere esenti dalle tasse automobilistiche
i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette
leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione
dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa, a norma dell’articolo 17,
lettera h), D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.
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