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circolare esplicativa dell’art. 5 del D.Lgs. 34599: età lavorativa minori e assolvimento obbligo scolastico.

di Redazione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO Divisione V Prot. N. 5/27341/70/AG/16 Roma, 27 luglio 2000 LETTERA CIRCOLARE Agli Assessorati Regionali del lavoro Agli Assessorati Provinciali del lavoro LORO SEDI Alla Dir. Gen. AA.GG. e del Personale- Div. VII Alla Dir. Generale Impiego Div. I LORO SEDI Alle Direzioni regionali e Provinciali del lavoro LORO SEDI OGGETTO: Età lavorativa minori e assolvimento obbligo scolastico. Per corrispondere alle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questa Amministrazione in ordine all’età minima per l’accesso al lavoro dei minori in relazione alla durata dell’obbligo scolastico, si fa presente quanto segue. L’art. 1, 3° comma, della legge 10 febbraio 2000, n. 30, recante “Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione” (G.U. n. 44 del 23/02/2000), dispone che “L’obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.”. Tale norma si raccorda con quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. 34599 che condiziona l’instaurazione di un rapporto di lavoro con minori alla presenza di due requisiti: il compimento del quindicesimo anno di età e l’avere assolto l’obbligo scolastico. Al riguardo, peraltro, il Ministero della pubblica istruzione, interpellato dallo scrivente, ha precisato che – in attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti per l’applicazione della nuova disciplina – restano in vigore le norme di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9 (G.U. n. 21 del 27/01/1999), nonché le direttive impartite dallo stesso Ministero con D. M. 9 agosto 1999, n. 323 (G.U. n. 218 del 16/09/1999) nel senso che l’obbligo di cui trattasi si intende assolto se il minore, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sull’obbligo scolastico (articolo 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 323/99). In ogni caso, si sottolinea che, ovviamente, qualsiasi attestazione al riguardo deve essere rilasciata dalla competente autorità scolastica, trattandosi di questione che attiene alle attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione (art. 1, comma 4, legge 9/99 e art. 9, comma 1, citato decreto ministeriale 323/99). IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Maria Teresa Ferraro)


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