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Circ 64/00Trattamento fiscale per il gas metano utilizzato negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finaliz

di Redazione

Circolare 64 del 03.04.00
OGGETTO Trattamento fiscale per il gas metano utilizzato negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro.

Com’e’ noto, il 5 comma dell’art. 12 della legge n. 488 del 23/12/99 ha
modificato la nota 1) dell’art. 26 del Testo Unico approvato con Dec. Leg.vo
26/10/95 n. 504.
In particolare, la norma citata ha compreso negli usi industriali gli
utilizzi del gas metano negli esercizi di ristorazione, negli impianti
sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza
fine di lucro e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti,
anche quando non è previsto lo scopo di lucro.
In proposito, si ritiene opportuno fornire alcuni criteri generali, al
fine di garantire una corretta ed uniforme applicazione della disposizione in
esame.
Va in primo luogo osservato che per l’individuazione degli esercizi di
ristorazione occorre riferirsi alla specifica normativa di settore. In
particolare, l’art. 5, 1 comma della legge n. 287 del 25/8/1991 individua le
varie tipologie, disponendo alla lettera a) che debbono considerarsi esercizi
di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, i ristoranti, le
trattorie, le tavole calde, le pizzerie, le birrerie e gli esercizi similari.
Il gas metano utilizzato dai predetti esercizi è assoggettato
all’aliquota di accisa prevista per uso industriale ed a tal fine i soggetti
interessati dovranno produrre la documentazione prevista dall’art. 4, 4comma
del Decreto Ministeriale 12.7.1977.
Passando poi ad analizzare l’art. 5, 4 comma e l’art. 1, 1 comma della
legge citata si ricava che per somministrazione si intende la vendita per il
consumo sul posto (che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano
i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico
all’uopo attrezzati) ovvero la vendita anche per asporto dei pasti e delle
bevande.
E’ opportuno richiamare l’attenzione anche sull’art. 3 della legge in
esame che prevede che l’apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal sindaco (rectius: dirigente od in assenza
responsabile dell’ufficio o del servizio) del comune nel cui territorio è
ubicato l’esercizio.
La lettera b), 1 comma, del citato art. 5 individua, invece, gli esercizi
di somministrazione di sole bevande, che sono i bar, i caffè, le gelaterie,
le pasticcerie e gli altri esercizi similari. Tali esercizi debbono ritenersi
esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista per uso
industriale.
In presenza di più autorizzazioni per un medesimo locale, corrispondenti
ai tipi di esercizi di cui alle lettere a) e b) del citato art. 5, cioè nel
caso in cui in uno stesso locale vengano svolte contemporaneamente
un’attività di ristorazione e un’attività di somministrazione di sole
bevande, in assenza di distinti contatori, dovrà procedersi ad una
determinazione presunta dei consumi di gas metano da assoggettare all’aliquota
di accisa prevista per uso industriale, imputando il 50% del consumo ad uso
industriale e il rimanente 50% ad uso civile.
Ove, invece, il titolare dell’esercizio ritenga che possa essere imputato
un consumo maggiore del 50% all’attività di ristorazione, lo stesso dovrà
produrre, oltre alla documentazione prevista dal citato Decreto Ministeriale,
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.
4 della legge 4/1/1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, nella
quale sotto la propria personale responsabilità, dovrà dichiarare la
sussistenza di impedimenti tecnici all’istallazione di distinti contatori e
che i consumi sono prevalentemente da imputare all’attività di ristorazione.
In presenza di una tale dichiarazione l’intero consumo di gas metano verrà
assoggettato all’aliquota prevista per uso industriale.
Nel caso in cui l’interessato intenda avvalersi di tale ultima facoltà,
dovrà produrre alla società erogatrice apposita istanza e la suddetta
dichiarazione sostitutiva potrà essere contenuta nella medesima istanza o
richiamata o collegata alla stessa. In tale ipotesi, in relazione a quanto
previsto dall’art. 3, comma 11 della legge n. 127 del 15/5/1997, come
modificato dall’art. 2, comma 11, della legge 16/6/1998 n. 191, sia l’istanza
che la dichiarazione sostitutiva non dovranno essere autenticate se inviate
unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante.
La società erogatrice curerà la successiva trasmissione dell’istanza e
della dichiarazione sostitutiva di cui sopra al competente Ufficio Tecnico di
Finanza.
Analoga procedura dovrà essere seguita per ogni eventuale successiva
variazione dei dati comunicati nella precedente dichiarazione sostitutiva.
Infine, l’art. 5, 1 comma, lett. c) della più volte citata legge n. 287/1991,
prevede – tra l’altro – che l’attività di ristorazione possa effettuarsi
anche congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo,
sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.
Anche in tal caso si dovrà procedere ad una determinazione presunta dei
consumi di gas metano da assoggettare all’aliquota prevista per uso
industriale, imputando il 50% del consumo ad uso industriale ed il rimanente
50% ad uso civile, fatta comunque salva la facoltà del titolare
dell’esercizio di dichiarare un prevalente consumo da imputare ad uso
industriale (attività di ristorazione), secondo le modalità in precedenza
illustrate.
Resta ovviamente inteso che in caso di presentazione delle citate
dichiarazioni sostitutive i competenti Uffici Tecnici di Finanza dovranno
procedere alle previste attività di controllo, secondo le modalità indicate
nella circolare n. 239/D del 17/12/99 e nella integrazione alla stessa
prot.600.00 del 10.2.2000, che qui si intendono integralmente richiamate,
avendo cura di procedere, in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge in materia (art. 26 della legge n. 15/1968
e art. 11 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403).
Passando ad analizzare gli impieghi del gas metano negli impianti sportivi
adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di
lucro, che l’art. 12, 5 comma della legge 488/99 pure ricomprende negli usi
industriali, si ritiene che devono ritenersi ammessi all’applicazione della
particolare aliquota di accisa prevista per uso industriale tutte quelle
strutture (associazioni, fondazioni, comitati ed ogni altro ente od organismo
dotato o meno di personalità giuridica ivi comprese le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale) che svolgono la propria attività senza fine di
lucro, per la diffusione della pratica sportiva a livello esclusivamente
dilettantistico.
Anche per la definizione di attività sportiva dilettantistica occorre
fare riferimento alla specifica normativa di settore; a tal proposito va
osservato che l’art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 precisa che “sono
sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori
tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività
sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle
discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle
federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni
stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione
dell’attività dilettantistica da quella professionista”.
Da tale disposizione si ricava che possono considerarsi dilettantistiche
quelle attività sportive svolte a titolo gratuito anche con carattere di
continuità.
Il legale rappresentante dei predetti organismi, ai fini dell’applicazione
della particolare aliquota di accisa prevista per uso industriale, dovrà
produrre, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 15/68, alla società apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, nella
quale dovrà dichiarare che nella struttura si svolge, senza fine di lucro,
attività sportiva esclusivamente dilettantistica.
Per le modalità di presentazione di tale dichiarazione sostitutiva e per
la connessa attività di controllo da parte dei competenti Uffici Tecnici di
Finanza si richiamano i principi in precedenza esposti a proposito
dell’attività di ristorazione.
Per completezza, è opportuno poi precisare che debbono considerarsi
compresi negli usi industriali non solo gli impieghi di gas metano negli
impianti sportivi propriamente detti, ma anche gli utilizzi del predetto
combustibile in tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi,
uffici amministrativi, ecc.) annesse al predetto impianto. I consumi in parola
debbono ritenersi ammessi alla particolare aliquota di accisa anche quando il
combustibile è impiegato solamente nella struttura annessa e l’impianto
sportivo per le sue caratteristiche strutturali non utilizza il gas metano.
Da ultimo, il 5 comma, lett. c dell’art. 12 della legge in esame include
negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli
impieghi del gas metano nelle attività ricettive svolte da istituzioni
finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli
indigenti.
Anche per tali settori di attività, quando non è previsto lo scopo di
lucro, il legale rappresentante dell’istituzione interessata dovrà produrre
alla società erogatrice apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art. 4 della più volte citata legge N. 15/68,
nella quale dovrà dichiarare che l’attività svolta è finalizzata
all’assistenza delle categorie di soggetti individuati dalla norma.
Per le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva e per la
connessa attività di controllo, anche per tali settori di attività, si
richiamano i principi esposti per l’attività di ristorazione.
Per quanto concerne, infine, la decorrenza del particolare regime fiscale
in esame, considerata la portata innovativa della norma, tutti i settori
considerati saranno ammessi all’applicazione dell’aliquota prevista per uso
industriale a decorrere dal 1 gennaio 2000, purché la documentazione
prescritta venga presentata ai competenti Uffici Tecnici di Finanza entro il
termine previsto dall’art. 4, 4 comma del Decreto Ministeriale 12.7.1977,
cioè in allegato alla dichiarazione di consumo per l’anno 2000.
Si pregano gli uffici in indirizzo di attenersi alle direttive impartite
con la presente circolare.

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