Salute
Chiusura opg, entro il 15 maggio i piani delle Regioni
È stato pubblicato in GU il decreto che rinvia la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari al 1 aprile 2014. Tempi e dettagli nuovi per la transizione, più l'esplicito riferimento a un commissario unico in caso di inadempienza
È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (GU n.72 del 26-3-2013) il decreto n. 24 del 25 marzo 2013 che tra le altre cose proroga al 1 aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Oltre al rinvio della chiusura al 1 aprile 2014, si indica la data vincolante del 15 maggio 2013 per presentare i programmi straordinari da parte delle Regioni (su cui il Ministro della Salute riferirà entro in Parlamento entro il 31 maggio 2013). Questi programmi dovranno prevedere, oltre agli interventi strutturali, attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi e comunque a favorire l'adozione di misure alternative all'internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle nuove strutture che si andranno a creare».
Nel dettaglio, ecco alcuni passaggi del testo del decreto.
La premessa del rinvio è questa: «Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per garantire certezza e compiutezza al processo di definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, consentendo alle regioni e province autonome di mettere in atto e completare tutte le misure e gli interventi strutturali gia' previsti, finalizzati ad assicurare e garantire la tutela della salute e la dignita' anche ai soggetti infermi di mente autori di reato cui e' applicata una misura di sicurezza detentiva, nonche' di assicurare un quadro normativo completo e coerente in materia di impiego di medicinali per terapie avanzate su base non ripetitiva, comprendente la valutazione clinica dei relativi effetti, garantendo al contempo la prosecuzione di trattamenti comunque avviati».
Il Governo ha messo mano con modifiche e integrazioni all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Al comma 4, dove si diceva che “A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2”, si dice ora che "Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e e le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2”.
Al comma 6 è inserito la frase seguente: "Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi di cui al comma 5 e comunque a favorire l'adozione di misure alternative all'internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero anche nelle nuove strutture di cui al comma 2, potenziando i servizi di salute mentale sul territorio”.
Infine al 9, dove si diceva che in caso di mancato rispetto del termine il Governo provvede in via sostitutiva, ora si indica il termine del 15 maggio 2013 per la consegna, da parte delle Regioni, del programma straordinario di investimenti e si dice che «nel caso di mancata presentazione del programma di cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi”.
Il Ministro della salute, infine, entro il 31 maggio 2013, riferisce, alle Commissioni parlamentari competenti, sugli interventi recati dal programma presentato dalle Regioni. Agli oneri derivanti dalla proroga, nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7 dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 (che prevedeva 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013).
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