Non profit
Chi può essere socio delle coop sociali?
Le associazioni non riconosciute non hanno personalità giuridica e non possono far parte di una coop. Ma neppure tutte quelle riconosciute ne hanno il diritto
Faccio parte di una cooperativa sociale di tipo B attiva nella Locride. C?è un?associazione di volontariato, non riconosciuta, intenzionata a divenire socia. Il Codice civile non mi ha aiutato: all?art. 2532 si parla di persone giuridiche socie di società cooperative, con riferimento agli art. 11 e segg. Possiamo allora ritenere che tra questi seguenti ci siano anche gli art. 36 e segg. dove si parla delle associazioni non riconosciute?
F. B. (Reggio Calabria)
Rispondono Sara Gianni e Carlo Mazzini
L?utilizzo inappropriato del testo legislativo può indurre in errore e portare a conclusioni affrettate, convergenti favorevolmente alla propria causa. Sicuramente il Codice civile rappresenta la norma di più immediata consultazione, ma gli è stata affiancata una serie di leggi speciali integrative. Nel caso delle cooperative sociali, il legislatore ha formulato la legge 381/91. Dal dettato di quest?ultima, unito a quello del Codice civile, è possibile trarre la risposta al suo quesito. L?articolo 11 della suddetta legge riporta: «possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private?». La disciplina generale del c.c. menziona all?art. 2532 la partecipazione delle persone giuridiche alle assemblee dei soci delle cooperative. Non dobbiamo dimenticarci che, pur agendo nell?ambito sociale con il perseguimento della promozione e dell?integrazione umana, la cooperativa sociale rimane pur sempre una società, esercitante un?attività commerciale basata su criteri di efficienza ed efficacia dell?azione intrapresa, con scopo solidaristico. Come società è sottoposta alla regola generale del contratto di società, art. 2247 c.c., per il quale la creazione di una società è effettuata mediante conferimento di beni o servizi da parte di due o più persone.
Per la definizione di persona giuridica si deve far riferimento al c.c., al cui art. 12 disponeva: ?le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento?. Il tempo passato è di dovere, essendo stato il predetto articolo abrogato dal dpr n. 361/00 che ha modificato la procedura di riconoscimento, prevedendo sia un iter più snello e automatico sia un decentramento della competenza dal governo al prefetto. Questi cambiamenti non hanno apportato alcuna variazione all?acquisto della personalità giuridica, che avviene sempre e solo con il riconoscimento. Dunque, solo gli enti e le organizzazioni riconosciute sono persone giuridiche e possono partecipare in qualità di soci alla vita della cooperativa.
È necessario tuttavia premettere un?ulteriore precisazione: la legge 381/91 all?art. 11 prosegue affermando che gli statuti delle persone giuridiche debbano prevedere il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. Non tutte le persone giuridiche potranno intervenire nella cooperativa sociale: un?attenzione particolare dovrà essere riservata allo statuto delle richiedenti, verificando che tra le loro finalità vi sia il sostegno, non solo economico, alla cooperativa.
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